Legislazione

Fondamentale è la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
E’ garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata in tutte le istituzioni scolastiche e nelle istituzioni universitarie (art. 12).
L’integrazione scolastica si realizza nelle università attraverso (art. 13):

  • la dotazione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
  • la programmazione da parte dell’università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
  • l’attribuzione di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l’apprendimento di studenti non udenti.
Gli studenti handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari (art. 16, c. 4). Questo trattamento individualizzato è consentito per il superamento degli esami universitari, previa intesa col docente della materia (art 16, c. 5).
La legge-quadro è stata integrata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17 che prevede:
  • la nomina da parte di ogni rettore di un docente delegato con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l’integrazione nell’ambito dell’ateneo (art. 1, c. 3);
  • il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri imposti dalla presente legge (art. 1, c. 1);
  • il trattamento individualizzato è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente e con l’ausilio del servizio di tutorato. E’ consentito altresì, sia l’impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato (art. 1, c. 2);
  • i fondi derivanti dalla legge, e la loro utilizzazione sulla base di progettazioni articolate da parte degli atenei.
Per l’attuazione di queste leggi, il Programma di Azione del Governo per le Politiche dell’Handicap (2000-2003) prevedeva le seguenti azioni per gli studenti universitari disabili:
  • rilevazione annuale delle nomine dei delegati e delle attività svolte dalle Università, in particolare l’organizzazione dell’Ufficio, con personale dell’Università ed un coordinatore, attrezzato con opportuni collegamenti e sperimentazioni per la conoscenza degli ausili e le tecnologie, costituzioni di siti Web e banche dati;
  • ricognizione attraverso detti uffici dei bisogni e delle difficoltà degli studenti disabili, al fine di risolvere i problemi di orientamento, di partecipazione alle lezioni, di accesso ai testi di studio, alle biblioteche e alle consultazioni bibliografiche, al supporto didattico specifico, alla vita di relazione e di studio con gli altri, al rapporto con i docenti, alla realizzazione dei percorsi di formazione per il completamento degli studi;
  • realizzazione del diritto allo studio garantendo l’assistenza e l’aiuto alle persone attraverso interventi promossi nell’ambito dell’autonomia universitaria. Individuare a tal fine servizi e soluzioni organizzative ed i supporti più idonei tra i quali:
    • nuove tecnologie in grado di avviare lo studente al più elevato grado di autonomia possibile,
    • interprete in lingua dei segni, ripetitore labiale, tutore didattico, stenotipia computerizzata per gli studenti sordi,
    • trascrizione dei testi in braille, registrazioni, postazioni informatiche attrezzate (sintesi vocale, barra braille, ecc.) nelle maggiori biblioteche, aule e nell’ufficio per i disabili,
    • fruibilità delle aule, delle biblioteche e sale di studio per i disabili motori e sensoriali,
    • facilitazioni per l’accesso ad Internet, alle reti dell’Ateneo, alle banche dati bibliografici, anche attraverso specifiche postazioni informatiche appositamente attrezzate.
Il D.P.C.M. 9 aprile 2001 - Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, stabilisce i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti per l’accesso alle prestazioni agevolate (borse di studio, prestiti d’onore, servizi abitativi, contributi per la mobilità internazionale), e gli interventi minimi delle regioni per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto allo studio degli universitari.
In particolare è stabilito l’esonero totale dalla tassa d’iscrizione e dai contributi universitari per gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%. Per invalidità inferiori le università statali potranno prevedere esoneri totali o parziali (art. 8).
L’art. 14 del D.P.C.M. prevede gli interventi a favore degli studenti in situazione di handicap; in particolare:
  • le regioni,le province autonome e le università forniscono ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari, in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità (comma1);
  • per gli studenti con disabilità non inferiore al 66%:
    • i requisiti di merito per l’attribuzione delle prestazioni agevolate potranno essere ridotti fino ad un massimo del 40%, per tener conto dell’oggettiva differenza dei tempi produttivi e della mancanza di strumentazioni ausiliarie atte a ridurre l’handicap, o di altre difficoltà organizzative (comma 2),
    • la durata dei benefici è di 9 semestri per i corsi di laurea, di 7 semestri per i corsi di laurea specialistica e di 15 semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico (comma 3),
    • per gli iscritti ai corsi prima dell’attivazione del D.M. 3.11.99 n. 509 sono previste norme particolari per la durata dei benefici e del servizio abitativo (comma 4), e per i requisiti di merito individualizzati (comma 5);
  • le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono adottare:
    • specifiche metodologie di valutazione del merito che tengano conto dell’oggettiva differenza dei tempi produttivi per le specifiche disabilità (comma 6),
    • particolari criteri di valutazione delle condizioni economiche degli studenti disabili per favorirne l’accesso ai servizi e agli interventi (comma 8);
  • l’importo delle borse di studio può essere incrementato per consentire l’uso di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell’attività didattica e lo studio (comma 9);
  • gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle università sono realizzate in modo da garantire che la singola persona possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato possono essere affidati ai “consiglieri alla pari”, cioè a persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto (comma 10).
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