Esami di Stato
Prove differenziate e attestato

Normalmente gli alunni sordi non necessitano di programmi e quindi di prove differenziate, che in effetti la legge prevede soprattutto per altri tipi di handicap. Si verificano comunque casi in cui, a causa o di interventi riabilitativi tardivi e/o insufficienti o a causa di particolari difficoltà di apprendimento, si deve fare ricorso a programmi e prove differenziate. Ciò nell’interesse dell’alunno stesso che solo così può affrontare il percorso scolastico prescelto senza le frustrazioni che inevitabilmente subirebbe inseguendo programmi al di sopra delle sue possibilità. Valgono per la scuola superiore le stesse indicazioni che abbiamo segnalato nel paragrafo “Valutazione ordinaria”, cioè la possibilità che un programma differenziato nel corso di un anno scolastico si tramuti l’anno successivo in un programma globalmente riconducibile ai programmi ministeriali, e quindi dopo un passaggio da una classe all’altra con attestato di frequenza, una promozione l’anno successivo.

Qualora l’alunno abbia svolto un percorso didattico differenziato e non possa quindi ottenere un diploma, riceverà un attestato recante gli elementi informativi relativi a indirizzo e durata del corso di studio, votazione complessiva ottenuta, materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi, con indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuno, competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite, crediti formativi documentati in sede di esame (DPR n. 323 del 23/7/98, art, 13). Anche per gli esami di stato valgono le regole citate per gli esami di licenza media, cioè si sosterranno prove in relazione ai programmi effettivamente svolti.

L’attestato rilasciato ai candidati che sostengono gli esami di stato sono stilati secondo modelli approvati dall’Osservatorio nazionale sull’handicap e rispondono all’esigenza di certificare come crediti formativi i percorsi differenziati degli alunni disabili, in funzione della necessità di agevolare la frequenza dei sistemi di formazione regionale o il rientro nel sistema formativo. La modulistica è in grado di: descrivere le competenze e le capacità acquisite dall’alunno disabile, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi; permettere al Servizio Informativo per il Lavoro, all’Ufficio di Collocamento o ai nuovi uffici per l’impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall’alunno disabile e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell’alunno; fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall’alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi.

Molte scuole hanno compilato questi attestati come semplici certificati di frequenza ma la CM n. 125 del 20/7/2001 impone ora a tutte le scuole pubbliche e private l’obbligo di rilasciare agli alunni con handicap un attestato ben preciso nei contenuti, come sopra esposto. Questo fa sì che gli attestati debbano essere ufficialmente riconosciuti da chiunque.

 
Sommario
Presentazione dell’alunno in situazione di handicap
Presenza di assistenti
I “tempi più lunghi”
Prove equipollenti
Prove differenziate e attestato