Esami di Stato
Prove equipollenti

Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze, le competenze e le capacità conseguite dall’alunno, e non il percorso fatto per conseguirle. Il concetto di “prove equipollenti” si rinviene nella C.M. n. 163/83 e nell’art. 6, comma 1 del Regolamento dei nuovi esami di stato approvato con D.P.R. 323/98.
Più precisamente, con prove equipollenti si intende che:

  • la prova inviata dal Ministero della Pubblica Istruzione è svolta con mezzi diversi: ad esempio, computer, macchine da scrivere, per mezzo della dettatura all’insegnante di sostegno, ecc. In questo caso occorre accertare come l’alunno potrà svolgere le prove e se tale svolgimento può disturbare i compagni (alcuni alunni che non sono in grado di scrivere i loro testi sono, in genere, abituati a dettare ad alta voce;...). Nel caso sia necessaria una postazione fuori dall’aula nella quale lavorano tutti gli altri alunni, la commissione deve predisporre la vigilanza necessaria;
  • la prova inviata dal Ministero della Pubblica Istruzione è svolta con modalità diverse: ad esempio, la prova è “tradotta” in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie. In questo caso è bene valutare attentamente la soluzione; ad esempio, può essere inopportuno che il consiglio di classe proponga alla commissione una prova equipollente che consista nello svolgimento di una parte del tema ministeriale. E’ anche sconsigliabile fare attendere il candidato in situazione di handicap mentre la Commissione decide e/o prepara la prova e/o le modalità di svolgimento;
  • La prova è proposta dalla Commissione d’esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ma ad essi equipollenti: la prova proposta dalla commissione deve infatti essere tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato. Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse modalità, gli stessi tempi e la stessa assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l’anno scolastico. Il consiglio di classe, qualora richieda questo tipo di prova, deve fornire nella relazione tutte le informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a parte il testo delle prove realizzate durante l’anno dal candidato. La Commissione, a sua volta, (eventualmente avvalendosi di personale esperto), deve preventivamente preparare le prove d’esame diverse da quelle proposte dal Ministero della Pubblica Istruzione, coerenti col programma svolto dal candidato e seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio di classe circa i contenuti, le modalità, l’assistenza e i tempi. E’ consigliabile che ciò avvenga dopo avere letto la relazione del Consiglio di classe, esaminato il percorso formativo, consultato i commissari interni o l’insegnante curriculare o il docente di sostegno ed esaminato testi di prove eseguite durante l’anno;
  • per quanto riguarda il colloquio esso si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia, o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l’esaminatore, ad esempio, un docente o assistente o operatore mediatore esperto traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio gestuale comprensibile dall’alunno audioleso e, viceversa, il linguaggio gestuale dell’alunno in linguaggio verbale comprensibile al docente.
 
Sommario
Presentazione dell’alunno in situazione di handicap
Presenza di assistenti
I “tempi più lunghi”
Prove equipollenti
Prove differenziate e attestato