Esami di Stato
Relazione di presentazione dell’alunno

La O.M. n. 29 del 13/2/2001, art. 13, comma 5 stabilisce: “Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle successive la Commissione-classe prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina, per ciascuna classe: ... documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all’art. 17”.

In questa relazione il Consiglio di Classe presenta l’alunno, fornendo le seguenti informazioni:

  • descrizione del deficit e dell’handicap
  • descrizione del percorso realizzato dall’alunno: (a) conoscenze, competenze e capacità raggiunte; (b) difficoltà incontrate, se e come sono state superate; (c) discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici; (d) percorsi equipollenti eventualmente svolti ; (e) attività integrative di sostegno poste in essere, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline; (f) risorse utilizzate (docente di sostegno, ausili, tecnologie ecc); (g) qualsiasi altra informazione che il consiglio di classe ritenga utile far pervenire alla commissione;
  • esposizione delle modalità di formulazione e di realizzazione delle prove per le valutazioni, e precisamente: (a) con quali tecnologie; (b) con quali strumenti; (c) con quali modalità; (d) con quali contenuti; (e) con quale assistenza: questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente, al fine di non suscitare fraintendimenti di legge;
  • eventuale richiesta di prove equipollenti e di assistenza indicando chiaramente: (a) quale tipo di prova si intende far svolgere; (b) quale tipo di assistenza e quali compiti; (c) la durata delle prove scritte.
È molto importante coinvolgere l’alunno disabile nella definizione delle modalità di svolgimento delle prove da sostenere nel corso dell’esame di stato. La richiesta di prove equipollenti e/o di assistenza conclude la relazione di presentazione dell’alunno con handicap. È consigliabile riportare anche in un foglio a parte tale richiesta. La commissione, esaminata la documentazione, predispone le prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dal consiglio di classe, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Nel caso in cui la commissione decida in senso contrario al consiglio di classe, deve motivare per iscritto la propria decisione.

Riportiamo per esteso il testo della legge
Art. 17
  1. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, la Commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. Per la predisposizione delle prove d’esame, la Commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico.
  2. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell’art. 16 della L.104/92, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la Commissione tenuto conto della gravità dell’handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
  3. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe”.
 
Sommario
Presentazione dell’alunno in situazione di handicap
Presenza di assistenti
I “tempi più lunghi”
Prove equipollenti
Prove differenziate e attestato