Il procuratore militare Rivello |
"La Gnr e la Muti sgherri dei tedeschi." Fu eccidio, non rappresaglia |
Si trattò di un eccidio e non di una rappresaglia.
Infatti nell'attentato dell'8 agosto '44 ad un autocarro della Wermacht,
non ci furono vittime fra i soldati del Reich . Le attenuanti generiche
concesse all'imputato sono state dichiarate "subvalenti" rispetto
alle aggravanti della crudeltà e della premeditazione.
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Due i piloni su cui il procuratore militare della Repubblica di Torino Pier Paolo Rivello ha poggiato la sua richiesta di condanna a vita per Theodor Saevecke: le dettagliate affermazioni dei sopravvissuti, oltre alle numerose testimonianze raccolte subito dopo la Liberazione dall'Ufficio investigativo alleato che hanno descritto il clima di terrore e le torture che accompagnavano gli interrogatori e la vasta documentazione che ha dimostrato come nella tragica operazione "vi sia stato un totale scavalcamento delle autorità fasciste italiane (...) ed una ideazione e preparazione provenienti direttamente dall'Au-sennkommando di Milano". Questo in sintesi il percorso della requisitoria Primo L'eccidio di piazzale Loreto non
fu una rappresaglia perché l'esplosione di viale Abruzzi dell'10
agosto 1944 non fece vittime fra i militari del Reich. Secondo L'eccidio non costituì
una "repressione collettiva" come è disciplinato dalla
Convenzione dell'Aja del 1907. Detta norma si inserisce all'interno
di una serie di prescrizioni che disciplinano misure di natura meramente
patrimoniale. Terzo Saevecke è responsabile di "violenza con omicidio plurimo" come previsto dal codice penale militare di guerra, avendo provocato la morte di cittadini italiani "che non hanno preso parte ad operazioni militari". Quarto Le circostanze attenuanti generiche
sono inapplicabili e, nell'eventualità di un riconoscimento delle
stesse, non si possono ritenere prevalenti o equivalenti alle aggravanti.
Il numero delle vittime (15) e le modalità dell'evento lo escludono.
Quinto Il reato non è prescritto
dal momento che per la sussistenza della crudeltà e della premeditazione,
la pena prevista dalla legge è quella dell'ergastolo. "Affinché
l'istituto della prescrizione risponda alle ragioni di opportunità
politica - ha ricordato il Pm Rivello - è necessario che si sia
quasi perduta la memoria del fatto criminoso o che l'allarme sociale
da esso suscitato, sia scomparso." |
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