Il nostro oro

 

 

Precisazione in materia di assistenza sanitaria Precisiamo ancora una volta le disposizioni vigenti in materia di assistenza sanitaria a favore dei deportati politici e razziali nei campi di sterminio nazisti, in attuazione della legge n 791 del 18 novembre 1980 (concessione del vitalizio),con applicazione dal 1° gennaio1981. Con comunicazione dell’allora Ministro della Sanità Carlo Donat Cattin prot. N. 15 7/89 del 4 luglio 1989 veniva ribadito che la legge in questione riconosce ai deportati politici e razziali nei campi di sterminio nazisti l’esenzione generale relativamente a partecipazioni a spese per prestazioni sanitarie, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2 comma secondo del decreto del Ministro della Sanità del 24 maggio 1989 per invalidi di guèrra dalla prima alla quinta categoria. A tutt’oggi nulla è cambiato in materia; sarà nostra premura informarvi per tempo qualora sopraggiungano modifiche o integrazioni. Superati gli equivoci insorti a causa di errate interpretazioni di una nota stampata nel bollettino mensile di assegnazione del vitalizio, nulla è cambiato circa il non cumulo del vitalizio ad altre forme di reddito ai fini fiscali, assicurativi e di altro genere.

 

Monaco: la lunga fila di visitatori sulla Marienplatz in attesa di entrare alla mostra sui crimini commessi dalla Wehrmacht nelle retrovie del fronte orientale. La foto è apparsa su un settimanale tedesco il 4 aprile 1997

La lunga fila di visitatori  sulla Marienplatz


 

 

Pagina Successiva