la memoria | i processi ai criminali nazisti | |||
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![]() Milano 1944. Saevecke ad una manifestazione fascista in piazza San Sepolcro. |
Documenti ufficiali di fonte fascista e tedesca provano inconfutabilmente che nell'attentato a un camion germanico, avvenuto due giorni prima e preso a pretesto per l'eccidio, perirono unicamente civili italiani mentre le truppe tedesche non ebbero a lamentare nessuna perdita (soltanto il caporale conducente l'automezzo riportò una lieve ferita al viso). L'eccidio di piazzale Loreto pertanto - oltre a costituire una violazione del diritto internazionale in materia di rappresaglie e di repressione collettiva - non può nemmeno considerarsi come una applicazione delle ordinanze del maresciallo Kesselring e non può configurarsi come rappresaglia bensì come violenza con omicidio in danno di cittadini italiani. |
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Caso emblematico
del riciclaggio postbellico di ex criminali nazisti nella logica dei blocchi
contrapposti, Saevecke - il cui fascicolo processuale è stato per
decenni insabbiato dalla Procura generale Militare di Roma unitamente
ad altri 694 ritrovati
"Logicamente
v'è da supporre che il Saevecke non potesse essere l'unico ideatore
dell'orrenda strage; la coesistenza, nello stesso albergo Regina in Milano,
degli uffici interregionali e provinciali delle sezioni "SIPO-SD"
(alle dipendenze rispettivamente di Rauff e di Saevecke), la sede, nella
vicina Monza, del Comando delle SS per l'Italia Nord, sono tutti elementi
che inducono a ritenere che la cd. rappresaglia ebbe più di un
padre. [...] Queste considerazioni, peraltro, giuridicamente non incidono
sul giudizio di responsabilità di cui oggi è processo; "Nel caso di Piazzale Loreto nessuna delle condizioni richieste per un legittimo esercizio della rappresaglia sembra sussistere ". [ ] "Tutti i testimoni che sono sfilati innanzi al Collegio hanno dimostrato, con l'emozione nelle voci con le lacrime e con ogni altro segno di partecipazione, di avere impresso indelebile nella memoria quanto hanno visto e udito in relazione alla vicenda processuale. La vivacità dei ricordi, ben più nitidi di quelli riguardanti fatti recentissimi ma di poco o nullo allarme sociale, ha permesso al Collegio di allontanare da sé il pericolo (gravissimo in un giudice imparziale) di considerarsi "giudice della storia". La mole di documenti probatori, la freschezza delle dichiarazioni testimoniali, la passione profusa dalle parti processuali nel sostenere il proprio ruolo hanno fatto dimenticare che si trattava di fatti accaduti più di mezzo secolo fa ". [ ] "Concesse le attenuanti generiche, ma procedendo alla comparazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti, ritenute sussistenti nel presente procedimento, osserva il Collegio che le prime prevalgono sulle seconde ". [ ]
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