Art. 1) E' costituita una Associazione denominata: "GRASCH
Associazione Culturale"
Art.2) L'associazione ha sede in Lissone, via Monza 13.
In caso di modifica di sede non occorre modificare lo
statuto.
Art.3) L'associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo
di contribuire alla promozione di attività culturali,
artistiche e ricreative in genere, nonché la partecipazione
a manifestazioni e competizioni di tali attività culturali
ed artistiche. La associazione garantisce pari opportunità
tra uomo e donna e i diritti fondamentali della persona.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art.4) Il patrimonio è costituito: a) dai beni ed immobili
che deriveranno di proprietà dell'Associazione; b) da
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) quote
sociali; b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni
ad esse; c) da ogni altra maniera che concorra ad incrementare
l'attività sociale.
Art.5) L'esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre
di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio
verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione
il Bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo
esercizio. SOCI
Art.6) Sono soci le persone od enti la cui domanda di
ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno
all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che
verrà annualmente stabilita dal Consiglio. I soci che
non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni
entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci
anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento
della quota annuale di associazione.
Art.7) I soci avranno diritto di accedere agli atti e;
di frequentare i locali sociali ottenendo una riduzione
sui biglietti d'ingresso alle manifestazioni promosse
dall'Associazione.
Art.8) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni
e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata
dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea
dei soci. Al socio comunque le viene garantito il diritto
del contradditorio. AMMINISTRAZIONE
Art.9) L'Associazione è amministrata da un Consiglio
di Amministrazione composto di quattro membri eletti dall'Assemblea
dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni
o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione
provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida
alla prima assemblea annuale. Si specifica che la captazione
viene limitata ad un terzo dei componenti del consiglio.
Art.10) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente,
un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non
abbia provveduto l'Assemblea dei Soci. Nessun compenso
è dovuto ai membri del Consiglio.
Art.11) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il
presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta
da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta
all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al
preventivo ed all'ammontare quota sociale. Per la validità
delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della
maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale
il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal
Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza
di entrambi dal più anziano di età dei presenti Delle
riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro,
il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario.
Art.12) Il Consiglio è investito dai più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,
senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti
ed impiegati determinandone la retribuzione e compila
il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione,
la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Art.13) Il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente,
rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei
terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati
dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può
esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte
di questo alla prima riunione. ASSEMBLEE
Art. 14) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio
almeno una volta all'anno entro il 30 novembre mediante
comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure
mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso
di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata
da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 C.C..
L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede
sociale.
Art.15) L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo
e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della
Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio
di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e Probiviri
che rimangono in carica per tre anni, sulle modifiche
dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro
a lei demandato per legge o per statuto.
Art.16) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti
i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche
se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione
di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità
di consiglieri.
Art.17) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio,
in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi
l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente
dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il
caso, due scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea
di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere
il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni
in assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente
e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art.18) Le assemblee sono validatamente costituite a
deliberate con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C..
COLLEGIO REVISORI
Art.19) La gestione dell'Associazione è controllata da
un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti
annualmente dalla Assemblea dei Soci. La carica di revisore
è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno
dell'associazione. I revisori dovranno accertare la regolare
tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione
ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza
di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà
sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
SCIOGLIMENTO
Art.20) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato
dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno
o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione
del patrimonio che sarà devoluto ad altra associazione
non a scopo di lucro. CONTROVERSIE
Art.21) Tutte le eventuali controversie sociali tra soci
e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte,
con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza
di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno
ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro
lodo sarà inappellabile. La carica dei Provibiri è incompatibile
con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.
Letto, approvato e sottoscritto dai presenti.