ITALO TIBALDI - Procediamo
nei lavori intanto salutando il Vicesindaco
di Prato che è qui con noi.
MAFFEI
- Sapete già che il sindacò di Prato ha portato l'attenzione
e il calore della città a questo vostro congresso. Questa è
una città di lavoro, è una città che ha combattuto,
che ha portato un contributo determinante nefla lotta antifascista e
nella lotta di Resistenza, questa memoria noi la vogliamo conservare.
In questa radice noi troviamo anche l'impegno per il nostro futuro.
Noi crediamo che il vostro messaggio soprattutto ai giovani, agli amministratori,
ai lavoratori sia un messaggio attuale. Proprio per questo vi ringraziamo,
proprio per questo vi auguro buon lavoro, proprio per questo abbiamo
tenuto alla vostra presenza e confermiamo l'attenzione ed il calore
con il quale seguiamo i lavori del vostro congresso. Grazie.
GIANFRANCO MARIS - Passiamo
a modifiche statutarie che sono state proposte.
Abbiamo il notaio presente che ringraziamo. Le modifiche statutarie
sono di estrema marginalità; è soltanto per metterci in
regola con la coscienza. Praticamente noi abbiamo fatto un congresso
ogni 4-5 anni con uno statuto che ci avrebbe obbligato a farlo ogni
due anni. Perché non lo facevamo ogni due anni? Non perché
quelli che erano stati eletti avessero la bramosia di andare avanti
ancora un po' a essere dirigenti, ma perché per raccogliere i
soldi che ci servono per fare un congresso ci vorrebbero 16 anni ogni
volta. Quindi non potendo fare diversamente disattendevamo lo statuto.
Ora noi vogliamo almeno metterci in pace con la nostra coscienza e modificare
lo statuto. Là dove c'è scritto "ogni due anni", metterci
"almeno ogni 4 anni", in modo che se abbiamo i soldi lo facciamo, se
ogni due anni c'è una questione molto rilevante positivamente
lo possiamo fare, altrimenti abbiamo la possibilità ogni quattro
anni. Le modifiche sono tutte di questo
tipo, tranne una che si discosta da questo modulo, ed è la modifica
dell'art. 8 nel comma in cui prevede che il Consiglio nazionale elegge
nel suo seno il presidente, due vicepresidenti, il segretario generale.
Io proporrei tre vicepresidenti per avere la possibilità di avere
qualcuno che segua le questioni dell'ammodernamento tecnico, qualcuno
che segua le questioni dei collegamento con le banche dati
internazionali, cioè per una questione operativa di lavoro in
modo che l'Ufficio di presidenza sia un po' più ampio.
E poi le ulteriori modifiche riguardano il numero
delle volte che deve riunirsi l'Ufficio di presidenza,
qualche volta in più nel corso dell'anno; invece il Consiglio
soltanto quando è necessario, con un minimo e in via assoluta
non meno di una o due volte all'anno.
Un'altra modifica di rilievo è quella dell'art. 24, perché
l'art. 24 precedente diceva: "Uassociazione ha durata illirnitata, può
essere sciolta per decisione del congresso nazionale, in caso di scioglimento
i beni dell'associazione saranno devoluti ad unIppera di assistenza
per l'infanzia". Questo è il vecchio statuto. lo ritengo che
sia giusto oggi modificarlo così: "In caso di scioglimento i
beni dell'associazione saranno devoluti ad una fondazione avente i medesimi
scopi dell'associazione". Insomma, per quanto riguarda il patrimonio
(perché i nostri film, le nostre memorie, le nostre edizioni,
tutto questo è patrimonio, lasceremo pochissime lire), vogliamo
che esso vada a qualcuno che possa continuare ad utilizzarlo adeguatamente.
GIANFRANCO MARIS - lo
credo che si possa passare alla votazione. Chi
è d'accordo per approvare alzi la mano. Chi non è d'accordo
alzi la mano. Chi si astiene? Approvato all'unanimità.
Il nuovo Statuto dell'Aned approvato
dal Congresso
NOTAIO -
Il congresso nazionale, udita
la relazione del presidente, all'unanirnità delibera di prevedere
statutariamente che il congresso nazionale debba essere convocato in
seduta ordinaria almeno ogni quattro anni, piuttosto che ogni due anni
come attualmente previsto, di prevedere statutariamente che i membri
del Consiglio nazionale durino in carica quattro anni, il
in luogo di due anni come attualmente
previsto, che il Consiglio nazionale sia convocato almeno una volta
all'anno, in luogo di due volte all'anno come attualmente previsto,
che il Consiglio medesimo elegga nel suo seno tre vicepresidenti in
luogo di due vicepresidenti come attualmente previsto, ciascuno dei
quali potrà presiedere il Consiglio nazionale in assenza del
presidente, di prevedere statutariamente che il Corriitato di presidenza
duri in carica quattro anni in luogo di due anni come attualmente previsto,
e che il Comitato medesimo sia convocato almeno due volte all'anno piuttosto
che sei volte all'anno come attualmente previsto. Di prevedere statutariamente
che il collegio nazionale dei probiviri duri in carica quattro anni
in luogo di due anni come attualmente previsto, di prevedere statutariamente
che il collegio nazionale dei sindaci duri in carica quattro anni in
luogo di due anni come attualmente previsto. Di prevedere statutariamente
per il caso di scioglimento dell'associazione la devoluzione dei beni
della stessa ad una fondazione che abbia i medesimi scopi dell'associazione,
in alternativa e in via subordinata la devoluzione a favore di un'opera
di assistenza dell'infanzia già prevista attualmente. Di modificare
gli artt. 8, 9,, 10, 12, 13 e 24 dello statuto sociale come proposto
dal Presidente. Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara
sciolto il presente congresso nazionale alle ore 11. Si allega il presente
verbale sotto la lettera A il testo aggiornato dello statuto previa
lettura da me notaio data nel comparente presenti gli intervenuti. Darò
a voi lettura del testo aggiornato del vostro statuto.
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DEPORTATI POLITICI NEI CAMIPI NAZISTI ANED.
Titolo Iº denominazione.
Art
l. E' costituita un'associazione nazionale tra gli ex deportati
politici e razziali nei campi di concentramento nazisti, i KZ, ed i
familiari dei caduti con la denominazione Associazione Nazionale Ex
Deportati Politici nei campi nazisti Aned con sede in miilano.
Titolo II Caratteri e scopi.
Art. 2. l:associazione è democratica
ed apartitica, riafferma e persegue gli ideali obiettivi della Resistenza.
Art. 3. Scopi dell'associazione sono:
a) conseguire il riconoscimento giuridico di tutti i deportati politici
e razziali come combattenti della libertà; b) riunire in fraterna
solidarietà i deportati italiani ed i familiari dei caduti; e)
avviare a concreta esecuzione dell'attuazione della Carta costituzionale
il testamento ideale dei caduti; d) valorizzare in campo nazionale ed
internazionale il grande contributo dei deportati alla causa della Resistenza
e riaffermare gli ideali perenni di libertà, di giustizia e di
pace; e) raccogliere documenti ai fini della storia della Deportazione;
f) stabilire rapporti di arnichevole e stretta collaborazione con le
associazioni della Resistenza e della Deportazione nazionali ed estere;
g) intervenire presso l'autorità a tutela degli ex deportati
e dei familiari dei caduti propugnando l'adozione delle necessarie provvidenze
legislative; h) svolgere tutta la possibile opena di assistenza morale
e materiale nei confronti dei soci; i) adoperarsi per assicurare lavoro
ai propri aderenti, anche promuovendo forme associative e cooperativistiche;
l) provvedere alla ricerca dei luoghi di sepoltura dei caduti, ed al
rimpatrio delle salme gloriose; m) esplicare
ogni altra attività tendente al conseguimento degli scopi suddetti.
Titolo III Soci.
Art. 4. Sono soci ad honorem i deportati
politici e razziali caduti nei campi nazisti e coloro che siano deceduti
successivamente a causa dei patimenti e delle sevizie subite durante
la deportazione.
Art. 5. Sono soci su domanda documentata:
a) i cittadini italiani che per motivi politici e razziali furono deportati
nei campi nazifascisti; b) i familiari
dei caduti.
Le domande di ammissione devono essere
presentate alla sezione competente per territorio.
Art 6. Non possono fare parte dell'associazione
coloro che, pur avendo i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art.
5, se ne siano resi indegni. Avverso la negata iscrizione a socio da
parte del Comitato direttivo sezionale è ammesso il ricorso al
Consiglio nazionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento
all'interessato.
Titolo IV Organi direttivi
ed anirninistrativi.
Art. 7. Organi dell'associazione sono
il Congresso nazionale, il Consiglio nazionale, il Cornitato di Presidenza,
il Collegio nazionale dei probiviri, il Collegio nazionale dei sindaci,
le Sezioni.
Art. 8. Il Congresso nazionale è
l'organo supremo dell'associazione ed è costituito dai soci rappresentati
dai loro delegati eletti nelle singole sezioni eletti in assemblee precongressuali
nel rapporto di un delegato ogni 30 soci o frazione di 30. Ogni delegato
rappresenta al congresso il numero di soci da cui ha avuto il mandato.
Il congresso delibera sulle questioni inerenti la vita e le funzioni
dell'associazione, sulla relazione morale e finanziaria predisposta
dal Consiglio nazionale, elegge il nuovo Consiglio nazionale, il collegio
nazionale dei probiviri, il collegio nazionale dei sindaci. Il congresso
è convocato in seduta ordinaria almeno ogni quattro anni dal
Consiglio nazionale che ne stabilisce la sede e la data. Può
essere convocato in seduta straordinaria quando il Consiglio nazionale
ne ravvisi la necessità o quando ne venga fatta richiesta almeno
da un terzo dei soci. La convocazione deve essere effettuata con un
preavviso non inferiore a 30 giorni. Il congresso è regolarmente
costituito quando siano presenti tanti delegati da rappresentare almeno
la metà dei soci. Qualora la prima convocazione vada deserta
si procederà, dopo che siano trascorse almeno tre ore, ad una
seconda convocazione che sarà valida qualunque sia il numero
dei soci rappresentati. Le debberazioni saranno adottate a maggioranza
assoluta dei voti rappresentati, di massima le votazioni saranno effettuate
per alzata di mano, ma il congresso potrà optare per altro sistema
di votazione.
Art. 9. Il Consiglio nazionale è
composto di non meno di 25 e non più di 75 membri eletti dal
congresso nazionale, i quali durano in carica quattro anni e sono sempre
rieleggibili. Il congresso nazionale prima di procedere alle elezioni
determina il numero dei membri del Consiglio
nazionale. E Consiglio nazionale discute ed approva i bilanci preventivi
e consuntivi e gli inventari. Ha potere deliberativo su ogni materia
che concerne la vita dell'associazione nell'ambito delle direttive approvate
dal congresso nazionale e fissa per ciascun anno l'ammontare
della quota associativa. Il Consiglio
nazionale viene convocato dal Cornitato di presidenza almeno una volta
all'anno o quando ne facciano espressa richiesta non meno di un terzo
dei consiglieri nazionali. La riunione del Consiglio è valida
in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza dei componenti;
in seconda convocazione, che deve essere tenuta a distanza di almeno
un'ora, la riunione è valida qualunque sia il numero dei consiglieri
presenti. In ogni caso il Consiglio decide a maggioranza assoluta, nel
caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Il Consiglio
nazionale elegge nel suo seno il presidente dell'associazione, tre vicepresidenti,
il segretario generale, il Segretario amministrativo, il Tesoriere,
che tutti insieme formano il Comitato di presidenza. Il Consiglio nazionale
viene presieduto dal Presidente ed in sua assenza da uno dei tre Vicepresidenti.
Il Consiglio nazionale ha facoltà di esonerare i Consigli direttivi
delle sezioni che non si siano attenuti allo spirito ed alle norme dello
statuto o che presentino gravi irregolarità armi-rinistrative.
t di sua competenza in tale eventualità la nornina di un commissario
straordinario che dovrà procedere a nuove elezioni nel tennirre
di due mesi.
Art 10. Il Comitato di presidenza eletto
come nel precedente articolo dura in carica quattro anni ed i suoi membri
sono sempre rieleggibili. Esso cura l'esecuzione delle deliberazioni
del Consiglio nazionale ed ha diritto di controllo sull'attività
delle sezioni. Il comitato di Presidenza viene convocato dal Presidente
alrneno due volte all'anno con un preavviso minimo di cinque giorni.
Nei casi urgenti potrà essere convocato telegraficamente senza
l'osservanza del termine predetto. Esso decide ogni deliberazione a
maggioranza dei presenti, nel caso di parità prevarrà
il voto del Presidente. Al Comitato di Presidenza compete l'ordinaria
amministrazione, mentre la straordinaria è di competenza del
Consiglio nazionale.
Art 11. Il Presidente convoca e presiede
il Consiglio nazionale ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
In caso di impedimento le funzioni del Presidente sono assunte da uno
dei due Vicepresidenti.
Art. 12. Il Collegio nazionale dei probiviri
è composto di 5 membri effettivi e 2 supplenti. Dura in carica
4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Elegge nel suo seno un Presidente.
E, Collegio esprime parere in materia disciplinare qualora venga sottoposta
al suo esame dagli organi statutari dell'Associazione e delibera sui
ricorsi ad esso proposti contro i provvedimenti di espulsione dei soci.
Art. 13. Il Collegio nazionale dei sindaci
è composto di 3 membri effettivi e di 2 supplenti. Dura in carica
4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. E Presidente del Collegio
viene eletto nel suo seno, il Collegio controlla la gestione degli organi
centrali e periferici dell'Associazione, accerta la regolarità
dei bilanci e può procedere in qualsiasi momento, anche a mezzo
di singoli componenti del Collegio stesso, ad ispezioni ed accertamenti.
Le Sezioni possono avere propri organi di controllo consistenti in un
Collegio di revisori di 3 membri eletti dall'Assemblea sezionale dei
soci. Essi durano in carica due anni e possono essere rieletti. E Presidente
del Collegio è scelto nel suo seno. Gli organi sezionali di controllo
accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili,
esaminano il bilancio di previsione ed il rendiconto ed effettuano saltuarie
verifica di cassa.
Art. 14. I membri del Collegio nazionale
dei probiviri e del Collegio nazionale dei sindaci possono assistere
alle riunioni del Comitato di Presidenza con voto consultivo.
Art. 15. Le Sezioni sono costituite nelle
località ove sono iscritti numero
di soci non inferiore a 15. In ogni Comune non
può esservi più di una Sezione. Le Sezioni curano l'attività
nell'ambito della loro competenza territoriale
ed hanno facoltà di prendere iniziative
per l'affermazione della Associazione
nell'ambito dello Statuto e previa consultazione con il Comitato
di Presidenza al cui controllo le Sezioni sono sottoposte.
Organi della Sezione sono: l'Assemblea,
il Consiglio, il Comitato Direttivo, il
Collegio dei revisori.
L'Assemblea sezionale è convocata
dal Presidente della Sezione su delibera del Comitato Direttivo che
ne fissa il luogo e l'ordine del giorno. Si riunisce in via ordinaria
una volta all'anno, in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio
sezionale, il comitato Direttivo, il Presidente della Sezione lo ritenga
necessario, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci
e non oltre il trentesimo giorno dalla data della richiesta. L'Assemblea
sezionale discute ed approva la relazione morale e finanziaria sulla
gestione; elegge e revoca il Presidente della Sezione ed i membri effettivi
e supplenti del Consiglio sezionale; delibera su tutti gli argomenti
posti all'o.d.g.; qualora lo ritenga opportuno elegge un Collegno di
revisori composto di 3 membri. All'Assemblea partecipano tutti i soci
della Sezione; questi possono farsi rappresentare da un altro socio
su delega scritta, ma ogni socio non può avere più di
5 deleghe. La validità dell'assemblea in prima convocazione richiede
l'intervento personale o per delega di almeno la metà dei soci;
in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno due ore, l'assemblea
è valida qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati;
delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei voti.
Il Consiglio sezionale è composto dal Presidente e da non meno
di 6 membri scelti fra i soci. Viene eletto dall'Assemblea sezionale,
dura in carica due anni. I suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio sezionale si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, ma
può essere convocato dal Presidente della Sezione ogni volta
che si ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo
dei componenti il Consiglio stesso, anche su invito del Consiglio nazionale.
Il Consiglio sezionale convoca in via
straordinaria l'Assemblea sezionale; elegge fra i suoi componenti il
Comitato Direttivo composto di non meno di 3 membri, compreso il Presidente
della Sezione, ed il Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza
o impedimento; approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
annuale; delibera sull'ammissione dei soci e propone al Consìglio
nazionale i provvedimenti di espulsione dei medesimi; adotta le misure
disciplinari di cui all'art. 16; delibera sui provvedimenti assistenziali
a favore dei soci. Il Comitato Direttivo
provvede all'ordinatia amministrazione della Sezione, predispone il
bilancio preventivo che sarà sottoposto all'approvazione del
Consiglio sezionale non oltre il 30 novembre,
ed il conto consuntivo che dovrà essere presentato al Consiglio
stesso non oltre il 31 marzo di ogni anno. E Comitato Direttivo si riunisce
almeno una volta al mese.
Titolo Vº Disciplina
Art. 16.
Nei confronti dei soci possono essere applicati i seguenti provvedimenti
disciplinari: deplorazione, sospensione, espulsione. 1 provvedimenti
disciplinari di deplorazione e di sospensione sono adottati dal Consìglio
sezionale e contro di essi è ammesso ricorso al Consiglio nazionale
entro un mese
dalla comunicazione che deve essere fatta
al socio a mezzo di raccomandata. Uespulsione è di competenza
del Consiglio nazionale su proposta del Consiglio sezionale. Contro
il provvedimento di espulsione l'interessato può ricorrere al
Collegio nazionale dei probiviri entro tre mesi dalla comunicazione.
Titolo VI Bilanci ed esercizio
sociale
Art.
17. Il patrimonio dell'Associazione
è costituito dai contributi associativi e da eventuali donazioni,
lasciti, sovvenzioni pubbliche e private. L'Associazione provvede all'ordinaria
amministrazione coi proventi derivanti dalle rendite patrimoniali, dalle
quote sociali e da eventuali contributi facoltativi.
Art. 18. L:esercizio sociale decorre dal
I' gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre il Consiglio
nazionale ed i Consigli sezionafi compileranno i propri bilanci di previsione
per l'anno seguente ed entro il mese di marzo redi,geranno il conto
consuntivo con il relativo inventario. Le funzioni contabili ed amministrative
ed i servizi di tesoreria dell'Associazione sono disciplinati secondo
le norme e le consuetudini che regolano l'amministrazione del patrimonio
degli enti morali.
Art. 19. Lo stemma dell'Associazione consiste
in un triangolo rosso comprendente le lettere IT in nero conforme al
modello allegato al presente Statuto in originale.
Art. 20. La bandiera è costituita
da un drappo dai colori nazionali sul quale è riprodotto lo stemma
sociale e l'iscrizione Associazione Nazionale Ex Deportati Politici
nei Campi Nazisti.
Art. 21. Il distintivo è analogo
allo stemma sociale ed è uguale per tutta l'Associazione, come
pure la tessera di riconoscimento giusto il modello allegato al presente
Statuto.
Art. 22. La festa dell'Associazione ricorre
il 5 maggio, data di liberazione di Mauthausen, ultimo campo liberato.
Art. 23. Per quanto non previsto dal presente
Statuto valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti.
Art. 24. L'Associazione ha durata illimitata
e può essere sciolta solo per decisione del Congresso nazionale.
In caso di scioglimento i beni dell'Associazione saranno devoluti ad
una Fondazione avente i medesimi scopi dell'Associazione, ovvero, in
via subordinata, ad un'opera di assistenza per l'infanzia. lo vi ringrazio
per la gentile attenzione e pazienza che mi avete dedicato, e vi auguro
un buon ritorno alle vostre case, e soprattutto che si realizzino effettivamente
gli scopi che sono alla base della vostra Associazione, che, se mi consentite,
a mio sommesso avviso sono di grossa qualità.
MARIS
- Dopo avere sentito le parole di Arrigo Boldrini proporrei un telegramma
del nostro congresso alla Subrior di Belgrado: "L` XI' Congresso nazionale
dell'Associazione ex Deportati politici nei campi nazisti si associa
alle richieste già sostenute anche dall'Associazione nazionale
partigiani d'Italia per porre fine all'embargo sollecitando nel coritempo
le trattative per la pace e la soluzione dei problemi della Bosnia Erzegovina.
Il valore morale dell'impegno della nostra Associazione rappresenta
un patrimonio nazionale ed europeo che sottolineano il valore della
nostra richiesta e della nostra adesione. Con le più vive cordiahtà".
Siamo d'accordo tutti? L'applauso corrisponde a un sì. Diamo
la parola al presidente della commissione elettorale per i nuovi organismi
nazionali.
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