Tra gli impegni associativi che ci siamo imposti
di risolvere vi è quello delle integrazioni e
modifiche alla legislazione recante Provvidenze a favore degli ex deportati
nei campi di sterminio nazisti KZ, problema questo che può trovare la
sua definizione solo convincendoci che occorre quantificare in termini
reali il costo economico delle richieste sulla reversibilità
dell'assegno previsto dalla Legge 18.11.1980, n° 791. Richiamerò pertanto
i seguenti elementi conoscitivi:
l. Con la Legge 6.2.1963, n° 404 e D.P.R. 6.10.1963, n° 2043
veniva stabilita la corresponsione di un "indennizzo" a cittadini italiani
colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste nei campi di sterminio
e di eliminazione.
Gli elenchi nominativi delle domande accolte vennero pubblicati nel
supplemento ordinario della G.U. n° 130 - 22.5.1968 e contenevano n°
3901 deportati superstiti e n° 8769 familiari di deportati deceduti;
con l'accoglimento di ulteriori ricorsi il numero definitivo risultò
di:
4923 (domande dirette) deportati superstiti, 9393(domande indirette)
deportati deceduti (familiari), 14316 Totale domande accolte
2. Successivamente la Legge 18.11.1980 n° 791 ha istituito un
assegno vitalizio a favore dei deportati nei K.Z. escludendo i richiedenti
già contenuti negli elenchi definitivi del D.P.R. 2043/63 non
più cittadini italiani.
Le notizie ufficiali richieste dall'ANED e pervenute dai parlamentari
e dagli organismi proposti forniscono le seguenti situazioni applicative,
della Legge 791/80:
3. (24.3.1983)
- domande pervenute alla Commissione n° 40.000
- delibere concessive trasmesse dalla Commissione alla Direzione Generale
n° 2.531
- Provvedimenti adottati dalla Direzione Generale n° 2.257
- Provvedimenti trasmessi alla Ragioneria Centrale per il successivo
inoltro alla Corte
dei Conti (Uff. Controllo Tesoro) per gli adempimenti di competenza
n° 1.931
4. (9.7.1988)
- delibere concessive del vitalizio totalmente rilasciate al 31.12.1987
(già registrate alla Corte dei Conti) di cui 3031 uomini e 558
donne n° 3.589
- delibere concessive riferite a nominativi già contenuti negli
elenchi definitivi
D.P.R. 2043/63 n° 2.930
- delibere concessive a nuovi richiedenti non inseriti negli elenchi
D.P.R. 2043/63 n° 659
- età media uomini 60 - 72
- età media donne 53 - 58 anni
- beneficiari dell'assegno vitalizio deceduti n° 37
5. (10.6.1988) - Riunione esecutivo ANED (La Spezia) Emilio Foa
riferisce:
- le pratiche aperte sono n° 47.350 di cui trattate n° 44.000
- le concessioni deliberate n° 3.607
6. (31.1.1989)
- beneficiari dell'assegno nell'anno 1988 n° 2.628
- stanziamento nel Bilancio di previsione del Ministero del Tesoro per
l'anno 1988 18 miliardi, dì lire
Il costo pro capite dell'assegno vitalizio è stato per l'anno
1988 di Lit. 5.590.200, quindi Lit. 5.590.200 x 2.628 = Lit. 15.026.457.700
l'ammontare orientativo pro capite dell'assegno vitalizio per l'anno
1989 sarà di Lit. 5.68 1.000
I beneficiari del D.P.R. 2043/63 al 22.5.1968
(indennizzo) erano n° 4.923
I beneficiati della Legge 791180 (vitalizio) già contenuti nell'elenco
del D.P.R.
2043/63 al 9.7.1988 erano n° 2.930
risultano quindi mancanti circa n° 2.000
(1.000 sono da ritenere deceduti in venti anni 1968-1988) e di loro
circa 400 sono stati nominativamente accertati con il censimento effettuato
dalla Segreteria Nazionale dell'ANED presso le sezioni, per il periodo
1980-1988 in quanto già titolari dell'assegno vitalizio, mentre
altri 1.000 sono da ritenere non più cittadini italiani).
Vanno aggiunti i nuovi beneficiari del vitalizio che non hanno percepito
l'indennizzo n° 659
Questo necessario preambolo consente di determinare economicamente le
richieste contenute del Disegno di Legge n° 379 del 5.8.1987 con elementi
più probanti.
Per una più agevole consultazione, trascrivo integralmente l'art.
1:
Art.1
1. L'assegno vitalizio, di cui all'articolo
1 della legge 18 novembre 1980, n° 791, è reversibile ai familiari
superstiti ai sensi (A) delle disposizioni vigenti in materia nel caso
in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano
stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro.
... L'assegno, di reversibilità compete anche ai familiari di
quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1
della (B) legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire
del beneficio perché deceduti (C) in deportazione o successivamente,
anche dopo il rientro in patria e prima dell'entrata in vigore della
legge 18 novembre 1980, n. 791 (D).
All'esame le richieste risultano essere almeno quattro, che indicherò
per semplificare con A. B. C. D. ed occorre premettere che l'importo
dell'assegno vitalizio è uguale, sia che percepito direttamente
dal superstite, sia che reversibile al familiare (così come per
i perseguitati politici).
A.) Reversibilità dell'assegno vitalizio (18.11.80 - 31.12.88)
periodo anni otto; deceduti circa 400 x Lit. 5.681.000 (mediamente 50
decessi annui)
Lit. 2.272.400.000
B.) Reversibilità a coloro che viventi al 25.5.1968 (indennizzo)
sono deceduti entro il 18.11.1980, ossia prima dell'entrata in vigore
della legge 791 (vitalizio) periodo anni tredici; deceduti circa 600
x Lit. 5.681.000
Lit. 3.408.600.000
C.) Reversibilità a coloro che sono deceduti dal 6.5.45
(Liberazione) al 25.5.1968 (Indennizzo) - periodo anni ventiquattro;
deceduti circa 1200 x Lit. 5.681.000
Lit. 6.817.200.000
D.) Reversibilità ai familiari che sono deceduti in deportazíone
che potranno "optare" tra l'attuale pensione di guerra e la reversibilità
del vitalizio
-vitalizio n° 3.200 x Lit. 5.681.000 = 18.179.200.000
-pensione n° 3.200 x Lit. 2.548.922 = 8.156.990.400
Lit. 18.179.200.000-8.156.990.400= Lit. 10.022.649.600
Tuttavia questi numeri non debbono sorprendere perché occorre
subito tenere presente nelle singole richieste le disposizioni vigenti
in materia di "reversibilità". E' mia convinzione che la normativa
vigente in materia di reversibilità, consente di valutare con
buona attendibilità un 40-45% dei familiari superstiti aventi
diritto alla reversibilità dell'assegno vitalizio con una richiesta
economica di 400 x 40% x 5.681.000 = Lit. 908.960.000 (A)
Occorre peraltro considerare in questa ipotesi che non esiste un nuovo
esborso da parte del Ministero del Tesoro in quanto una semplice partita
di giro consente al familiare superstite di subentrare al superstite
deceduto (e quando ne abbia diritto).
Se si evincerà una maggiore disponibilità finanziaria
si potrà integrare il punto (B) ed avremo
600 x 40% x 5.681.000 = Lit. 1.363.440.000 (B)
quindi (A) + (B) = Lit. 2.272.400.000 (AB)
oppure più compiutamente (A + B + C) =
2.200 x 40% x 5.681.000 =Lit. 4.999.280.000 (ABC)
mentre il punto (D) riferito esclusivamente ai deceduti in deportazione
e per ì quali i familiari percepiscono una pur esigua pensione,
avremo presumibilmente (per opzione)
9393 - 2393 (55 decessi/anno x 44 anni)
7.000 x 45% = 2.300 x 5.681.000 = Lit. 10.022.649.600 (D)
Certamente la soluzione (A + B + C + D) per un importo presunto di Lit.
15.221.929.600
N.B. tutti i conteggi sono riferiti
agli emolumenti percepiti alla data del 10.3.1989.
Ciò premesso, ritengo aver sufficientemente approfondito e sviluppato
gli elementi che consentono di seriamente quantificare le proposte contenute
nel disegno di legge la cui discussione e approvazione non può ulteriormente
attendere.
La descrizione numerica vuole essere un contributo propositivo che mi
sembra difficilmente confutabile, anche da parte degli organi burocratici
e legislativi e vuole essere un elemento illustrativo di supporto agli
amici parlamentari forse per ridefinire un nuovo disegno di legge con
opportune modifiche e integrazioni da sostenere in fase di presentazione
alle Camere.
Italo Tibaldi
|