INDICE della Legge n.
217/1990:
CAPO I - Patrocinio a spese dello Stato
nei giudizi penali
Art. 1 - Istituzione del patrocinio
Art. 2 - Istanza per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato
Art. 3 - Condizioni per l'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato
Art. 4 - Effetti dell'ammissione al patrocinio
Art. 5 - Contenuto dell'istanza
Art. 6 - Procedura per l'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato
Art. 7 - Indagini preliminari
Art. 8 - Procedura in caso di nomina di un difensore
d'ufficio
Art. 9 - Nomina del difensore
Art. 9-bis. - Nomina di consulenti, sostituti
e investigatori
Art. 10 - Modifica o revoca del decreto di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato
Art. 11 - Effetti della modifica o della revoca
del provvedimento di ammissione
Art. 12 - Liquidazione dei compensi al difensore
e al consulente tecnico
Art. 13 - Divieto di percepire compensi o rimborsi
Art. 14 - Pagamento delle spese in favore dello
Stato
Art. 15 - Ammissione al patrocinio in altri casi
CAPO II - Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi
civili ed amministrativi
Art. 15-bis - Istituzione del patrocinio
Art. 15-ter - Condizioni per l'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato
Art. 15-quater - Istanza per l'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato
Art. 15-quinquies - Contenuto dell'istanza
Art. 15-sexies - Effetti dell'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato
Art. 15-septies - Iscrizione a debito
di onorari ed indennità
Art. 15-octies. - Obbligo di comunicazione
di variazioni reddituali
Art. 15-nonies - Sanzioni
Art. 15-decies - Procedura per l'ammissione
anticipata al patrocinio a spese dello Stato
Art. 15-undecies - Ammissione da parte
del giudice
Art. 15-duodecies - Nomina del difensore
e del consulente tecnico
Art. 15-terdecies - Pronuncia del giudice
sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Art. 15-quattuordecies - Liquidazione
dei compensi al difensore e al consulente tecnico
Art. 15-quinquiesdecies - Divieto
di percepire compensi o rimborsi
Art. 15-sexiesdecies - Pagamento
in favore dello Stato
Art. 15-septiesdecies - Azione
di recupero
Art. 15-octiesdecies - Ammissione
al patrocinio a spese dello Stato in altri casi
Art. 15-noniesdecies - Applicazione
CAPO III - Disposizioni transitorie e finali
Art. 16 - Disposizione transitoria
Art. 17 - Norme regolamentari
Art. 17-bis. - Elenco degli avvocati per
il patrocinio a spese dello Stato
Art. 18 - Relazione al parlamento
Art. 19 - Onere finanziario
Art. 20 - Entrata in vigore
NOTE
LEGGE 30 luglio
1990 n. 217 ( indice )
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 6 agosto 1990 n. 182)
ISTITUZIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER I
NON ABBIENTI
(Modificata dalla legge finanziaria n. 388 del 2000
e dalla legge 134/2001)
CAPO I
Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi
penali
Art. 1.
Istituzione del patrocinio
1.E' assicurato il patrocinio a spese dello Stato
nel procedimento penale ovvero penale militare per la
difesa del cittadino non abbiente, indagato,
imputato, condannato, persona offesa da reato,
danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile
civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
2. Il patrocinio è altresì assicurato nei procedimenti
civili relativamente all'esercizio dell'azione per il
risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da
reato, semprechè le ragioni del non abbiente risultino
non manifestamente infondate.
3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e
per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali,
comunque connesse.
4. Nei procedimenti di cui al comma 2 l'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti
i gradi di giurisdizione.
5. Nel processo penale a carico di minorenni, quando
l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorità procedente
nomina un difensore cui è corrisposto il compenso nella
misura e secondo le modalità previste dalla presente legge.
Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti
del minorenne e dei familiari che superano i limiti di
reddito di cui all'art. 3.
6. Il trattamento riservato dalla presente legge al
cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero
e all'apolide residente nello Stato.
7. Abrogato.
8. Abrogato.
9. In ogni caso, la disposizione del comma 1 non si
applica nei confronti dell'imputato per reati commessi
in violazione delle norme per la repressione dell'evasione
in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto.
9-bis. Il giudice respinge l'istanza ove vi siano
fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi
nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto del
tenore di vita, delle condizioni personali e familiari
e di attività economiche eventualmente svolte. A tale
fine, prima di provvedere in ordine all'istanza, può trasmetterla,
unitamente alla relativa autocertificazione, alla Guardia
di finanza per le necessarie verifiche.
9-ter. Il giudice, quando si procede per uno dei
delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta
o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente
al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA)
e alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni
necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative al
loro tenore di vita, alle loro condizioni personali
e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte,
che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti
da richiedere alla Guardia di finanza.
Art. 2. ( nota )
Istanza per l'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato
1. In ogni stato e grado del procedimento l'interessato
che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 3
può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato.
2. La relativa istanza, a pena di inammissibilità,
deve essere sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione
é autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario
che la riceve. Per il richiedente detenuto, internato
in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare
ovvero custodito in un luogo di cura si applica l'articolo
123 del codice di procedura penale.
3. Fuori dei casi di cui all'articolo 123 del codice
di procedura penale, l'istanza é presentata esclusivamente
dall'interessato o dal difensore ovvero inviata a mezzo
raccomandata alla cancelleria del giudice che procede,
ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma secondo,
del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero
del giudice competente a conoscere del merito.
L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente
in udienza. Se procede la corte di cassazione o se davanti
a detta corte pende uno dei procedimenti di cui all'articolo
1, comma secondo, l'istanza é presentata al giudice che
ha emesso il provvedimento impugnato.
Art. 3.
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato
1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai
fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima
dichiarazione, non superiore a lire diciotto milioni.
2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri
familiari, il reddito ai fini del presente articolo é
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo
periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso
l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma primo
sono elevati di lire due milioni per ognuno dei familiari
conviventi con l'interessato.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito
indicati nel comma primo si tiene conto anche dei redditi
che per legge sono esenti dall'irpef o che sono soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta
sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti
in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto
con quelli degli altri componenti il nucleo familiare
con lui conviventi.
5. Ogni due anni, con decreto del ministro di grazia
e giustizia, emanato di concerto con i ministri del tesoro
e delle finanze, può essere adeguata la misura del reddito
di cui al comma primo in relazione alla variazione, accertata
dall'istituto centrale di statistica, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
verificatasi nel biennio precedente.
Art. 4. (
nota )
Effetti dell'ammissione al patrocinio
1. L'ammissione al beneficio produce i seguenti
effetti:
a) l'annotazione a debito dell'imposta di bollo e
di registro e di qualsiasi altra tassa o diritto di ogni
specie o natura, relativamente ad atti, documenti e provvedimenti
concernenti il giudizio;
b) il rilascio gratuito, senza percezione di diritti
o altre spese, delle copie degli atti processuali necessarie
per l'esercizio della difesa;
c) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese
effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici
e consulenti tecnici di parte, investigatori privati
autorizzati, ausiliari, notai e pubblici ufficiali
che abbiano prestato la loro opera nel processo nonché
delle spese ed indennità necessarie per l'audizione dei
testimoni e di quelle da corrispondersi ad imprese editrici
di giornali per la pubblicazione di provvedimenti;
d) l'annotazione a debito degli onorari dovuti nonché
delle spese e indennità anticipate dallo Stato, ai sensi
della lettera c);
e) l'esenzione dall'imposta di bollo relativa alle
autocertificazioni previste dalla presente legge.
2. Non possono essere liquidate le spese sostenute
per le consulenze di cui al comma 1 che, all'atto del
conferimento, apparivano irrilevanti o superflue ai fini
della prova.
3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
non può essere concessa se il richiedente è assistito
da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione
cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale
il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore
di fiducia, eccettuati i casi in cui si applicano
le norme previste dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, per
la partecipazione a distanza al procedimento dell'indagato,
dell'imputato o del condannato.
4. Abrogato.
5. Gli effetti di cui al comma 1 decorrono dalla data
in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta alla
cancelleria o dal primo atto in cui interviene il difensore
se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e
questa è presentata entro i venti giorni successivi.
(La Corte costituzionale con la sentenza 11-19
febbraio 1999 - G.U. 1° s.s. 24/2/1999 n. 8 -
ha disposto la illegittimità costituzionale del presente
articolo "nella parte in cui, per i consulenti tecnici,
limita gli effetti della ammissione al patrocinio a spese
dello Stato ai casi in cui è disposta perizia")
Art. 5. ( nota )
Contenuto dell'istanza
1. L'istanza prevista dall'art. 2 deve essere redatta
in carta semplice e contenere, oltre alla richiesta di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione
del processo cui si riferisce:
a) l'indicazione delle generalità dell'interessato
e dei componenti la sua famiglia anagrafica, nonché
del proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno
dei componenti il nucleo familiare;
b) un'autocertificazione dell'interessato attestante
la sussistenza delle condizioni di reddito previste per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica
determinazione del reddito complessivo valutabile a tali
fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art.
3;
c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla
scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data
di presentazione dell'istanza o, della comunicazione precedente
e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali
variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno
precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.
2. Abrogato.
3. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti
all'estero si applica la disposizione di cui al comma
1. L'istanza deve essere accompagnata da una certificazione
dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità
di quanto in essa affermato.
4. Se l'interessato è detenuto, internato per l'esecuzione
di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione
domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la
documentazione prevista dal comma 3 può anche essere prodotta,
entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza,
dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.
5. Gli interessati, ove il giudice lo richieda,
sono tenuti a produrre la documentazione necessaria per
accertare la veridicità delle loro dichiarazioni. In caso
di impossibilità a produrre la documentazione di cui al
presente comma e al comma 3, questa può essere sostituita
da un'autocertificazione.
6. Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza
delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dal presente
articolo è causa di inammissibilità dell'istanza.
7. La falsità o le omissioni nell'autocertificazione,
nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni
previste dal comma 1 sono punite con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila
a lire tre milioni. La pena è aumentata se dal fatto consegue
l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato; la condanna importa la decadenza
prevista dall'art. 10 ed il recupero delle somme corrisposte
dallo Stato a carico del responsabile.
(La Corte costituzionale, con la sentenza 29 maggio-1
giugno 1995, n. 219 - G.U. 1° s.s. 7/6/1995 n. 24 - ha
dichiarato la illegittimità costituzionale del comma 3
del presente art. 5 limitatamente alle parole "per quanto
a conoscenza della predetta autorità")
Art. 6. (
note )
Procedura per l'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata
o pervenuta l'istanza prevista dall'art. 2, ovvero immediatamente
se la stessa è presentata in udienza, a pena di nullità
assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 2, del codice di
procedura penale, il giudice procedente o, nell'ipotesi
di cui all'art. 1, comma 2, il giudice innanzi al quale
pende il procedimento o il giudice competente a conoscere
del merito ovvero il giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato se procede la Corte di cassazione o dinanzi
a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'art.
1, comma 2, verificata l'ammissibilità dell'istanza,
ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato
se, alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla
lettera b) del comma 1 dell'art. 5, ricorrono le condizioni
di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata.
Il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile
l'istanza, ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato, è dato con decreto motivato che viene
depositato nella cancelleria del giudice con facoltà per
l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia;
del deposito è dato avviso all'interessato. Nei procedimenti
penali, del decreto pronunciato in udienza è data lettura
ed esso è inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce
l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.
1-bis. Il giudice decide sull'istanza negli stessi
termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto
le informazioni di cui all'art. 1, commi 9-bis e 9-ter,
all'esito delle quali può revocare il beneficio con diritto
di ripetizione delle somme a carico dell'interessato.
2. Fuori dei casi previsti dall'ultimo periodo del
comma 1, se l'interessato è detenuto, internato, in stato
di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito
in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto
è eseguita a norma dell'art. 156 del codice di procedura
penale.
3. Copia dell'istanza dell'interessato e del decreto
previsto dal comma 1 nonché le dichiarazioni e la documentazione
allegate sono trasmesse, a mezzo posta e a cura della
cancelleria del giudice procedente o, nelle ipotesi di
cui all'art. 1, comma 2, del giudice innanzi al quale
pende il procedimento ovvero del giudice competente a
conoscere del merito, all'intendente di finanza nell'ambito
della cui competenza territoriale è situato l'ufficio
del predetto giudice. L'intendente di finanza verifica
la esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato,
nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze
dell'anagrafe tributaria e può altresì disporre che sia
effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica
della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti
indicati nell'art. 3. Se risulta che il beneficio è stato
erroneamente concesso, l'intendente di finanza richiede
i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'art. 10.
4. Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto
l'avviso di deposito di cui al comma 1 ovvero copia del
decreto nei casi di cui al comma 2, l'interessato può
proporre ricorso davanti al tribunale o alla corte d'appello
ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto
di rigetto dell'istanza. Avverso i provvedimenti emessi
dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura
o dal pretore il ricorso è proposto al tribunale nel cui
circondario hanno sede. Il ricorso è notificato all'intendente
di finanza che è parte nel relativo procedimento. Il giudice
provvede a norma dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942,
n. 794.
5. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata
entro dieci giorni, a cura della cancelleria, all'interessato
e all'intendente di finanza, che nei venti giorni successivi
a quello in cui è avvenuta la notifica possono proporre
ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso
non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art. 7.
Indagini preliminari
1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
può essere chiesta anche nella fase delle indagini preliminari.
In tal caso l'istanza deve essere presentata al giudice
per le indagini preliminari competente per il fatto per
cui si procede. Il giudice, se l'istanza è accolta, provvede
alla liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 12 anche
nel caso che l'azione penale non venga esercitata.
2. Il giudice per le indagini preliminari è competente,
altresì, per i provvedimenti di cui agli articoli 10 e
12.
Art. 8.
Procedura in caso di nomina di un difensore
d'ufficio
1. Nei casi in cui si debba procedere alla nomina
di un difensore d'ufficio il giudice, il pubblico ministero
o la polizia giudiziaria informano la persona interessata
delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello
Stato. Ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione
a tale beneficio, l'interessato viene informato dell'obbligo
di retribuire il difensore che eventualmente gli venga
nominato d'ufficio.
Art. 9.
Nomina del difensore
1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato
può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno
degli albi degli avvocati e procuratori del distretto
di corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti
al quale pende il procedimento.
1-bis. Nei casi in cui trovino applicazione le
norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'interessato
può nominare, per la partecipazione a distanza al procedimento
penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato,
un secondo difensore, limitatamente agli atti che effettivamente
si compiono a distanza.
Art. 9-bis.
Nomina di consulenti, sostituti e
investigatori
1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato
può nominare un consulente tecnico residente nel distretto
di corte d'appello nel quale pende il procedimento.
2. Il difensore della persona ammessa al patrocinio
a spese dello Stato può altresì nominare un sostituto
o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto
di corte d'appello ove ha sede il giudice competente per
il fatto per cui si procede, al fine di svolgere attività
di investigazione difensiva.
Art. 10.
Modifica o revoca del decreto di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato
1. Se nei termini previsti dai commi 1, lettera
e), e 4 dell'art. 5, l'interessato non provvede a
comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito
o a presentare la documentazione richiesta ovvero
se, a seguito della comunicazione prevista dalla lettera
c) del comma 1 dell'art. 5, le condizioni di reddito risultano
variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato, il giudice con decreto motivato revoca
o modifica il provvedimento di ammissione al patrocinio
a spese dello Stato. Competente a provvedere è il giudice
che procede al momento della scadenza dei termini suddetti
ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata
o, se procede la Corte di cassazione, il giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato. Copia del provvedimento
è comunicata o trasmessa con le modalità indicate nell'art.
6 ai soggetti ivi previsti. Si applicano le disposizioni
dei commi 4 e 5 dell'art. 6.
2. La revoca o la modifica del provvedimento di ammissione
può altresì essere disposta in ogni momento, su richiesta
dell'intendente di finanza competente ai sensi dell'art.
6, dal giudice indicato nel comma 4 del predetto articolo
e con le modalità ivi previste, quando risulti provata
la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione
delle condizioni di reddito di cui all'art. 3. Contro
l'ordinanza che decide sulla richiesta può essere proposto
ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi
del comma 5 dell'art. 6.
3. La revoca o la modifica di cui al comma 2 non possono
più essere richieste dall'intendente di finanza decorsi
cinque anni dalla definizione del procedimento per il
quale l'interessato è stato ammesso al patrocinio a spese
dello Stato.
Art. 11.
Effetti della modifica o della revoca
del provvedimento di ammissione
1. La modifica del provvedimento di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, disposta a seguito della
mancata comunicazione di cui alla lettera c) del comma
primo dell'articolo 5 ovvero dell'accertamento delle mutate
condizioni di reddito in conseguenza della comunicazione
stessa ha effetto rispettivamente dalla scadenza del termine
fissato per la comunicazione ovvero dalla data in cui
la comunicazione é pervenuta alla cancelleria del giudice
competente. Negli altri casi previsti dall'articolo 10
la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio
comporta la decadenza dallo stesso con efficacia retroattiva.
Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno
dell'interessato le somme eventualmente corrisposte successivamente
alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento.
Art. 12.
( note )
Liquidazione dei compensi al difensore
e al consulente tecnico
1. I compensi spettanti al difensore o al consulente
tecnico o all'investigatore privato autorizzato
della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato
ed al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorità
giudiziaria osservando, rispettivamente, la tariffa professionale
e le tabelle ed i criteri previsti dalla legge 8 luglio
1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti
relative ad onorari diritti ed indennità.
2. La liquidazione è effettuata con decreto motivato,
al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o
comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità
giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione,
alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero
quello che ha pronunciato la sentenza inevocabile. In
ogni caso, il giudice competente può provvedere anche
alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i
gradi anteriori del procedimento se il provvedimento di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato è divenuto
esecutivo dopo la loro definizione.
2-bis. Il compenso spettante al difensore è liquidato
dal giudice, previo parere del consiglio dell'ordine,
tenuto conto della natura dell'impegno professionale in
relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla
posizione processuale della persona difesa. Il compenso
per le impugnazioni coltivate dalla parte è liquidato
ove le stesse non siano dichiarate inammissibili.
2-ter. I compensi e le spese spettanti ai difensori
di persone ammesse al programma di protezione di cui al
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono liquidate dal giudice
nella misura e con le modalità previste dalla presente
legge.
3. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati
al difensore, al consulente tecnico, all'investigatore
privato autorizzato, a ciascuna delle parti, al querelante
e al pubblico ministero, mediante avviso di deposito del
decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione
emesso dal pretore è trasmesso in copia al procuratore
della Repubblica.
4. Gli stessi soggetti indicati nel comma 3 possono
proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro
venti giorni dall'avvenuta comunicazione, davanti al tribunale
o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice
che ha emesso il decreto. Avverso i provvedimenti emessi
dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura
o dal pretore il ricorso è proposto al tribunale nel cui
circondario hanno sede.
5. Il procedimento è regolato dall'art. 29 della legge
13 giugno 1942, n. 794.
6. Il tribunale o la corte possono chiedere all'ufficio
giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale
gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini
della decisione, eccettuati quelli coperti da segreto.
Art. 13.
Divieto di percepire compensi o rimborsi
1. Il difensore o il consulente tecnico della persona
ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono
percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a
qualsiasi titolo.
2. Ogni patto contrario è nullo.
2-bis. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero
il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata
oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave
illecito disciplinare professionale.
Art. 14.
Pagamento delle spese in favore dello
Stato
1. Qualora si tratti di reato punibile a querela della
persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere
ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio
a spese dello Stato perché il fatto non sussiste o l'imputato
non lo ha commesso, il giudice, se condanna il querelante
al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone
il pagamento in favore dello Stato.
2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio,
il giudice, se rigetta la domanda di restituzione o di
risarcimento del danno o assolve l'imputato ammesso al
beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità
e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al
pagamento delle spese processuali in favore dello imputato,
ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione
o di risarcimento del danno il giudice, se condanna l'imputato
non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore
della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il
pagamento in favore dello Stato.
4. Nelle controversie civili la sentenza che condanna
la parte soccombente alla rifusione degli onorari e delle
spese processuali dispone che il relativo pagamento sia
eseguito a favore dello Stato quando l'altra parte sia
stata ammessa al beneficio previsto dalla presente legge.
Art. 15.
Ammissione al patrocinio in altri casi
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano,
in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione,
nel procedimento di revisione, nonché nei procedimenti
relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di
sorveglianza, sempreché lo interessato debba o possa essere
assistito da un difensore o da un consulente.
2. Competente a ricevere l'istanza prevista dallo
articolo 2, ad adottare i provvedimenti relativi all'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato ed a liquidare i compensi
é, a seconda dei casi, il giudice dell'esecuzione o l'autorità
giudiziaria procedente; tuttavia, se procede la corte
di cassazione, la competenza spetta all'autorità giudiziaria
che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero, nel
caso di revisione, al giudice dell'esecuzione.
CAPO II
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI
GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI
Art. 15-bis.
Istituzione del patrocinio
1. E' assicurato il patrocinio a spese dello Stato
per la difesa dei cittadini non abbienti nei giudizi civili
o amministrativi, nonché negli affari di volontaria giurisdizione,
quando le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente
infondate.
2. Il trattamento riservato dal presente capo
al cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero,
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al
momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del
giudizio da instaurare, e all'apolide nonché ad enti o
associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino
attività economica.
3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
è esclusa per le cause per cessione di crediti e ragioni
altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appaia
indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni
preesistenti.
Art. 15-ter.
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato
1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato chi dispone di un reddito non superiore a lire diciotto
milioni.
2. In caso di convivenza, il reddito ai fini del
presente articolo è costituito dalla somma dei redditi
conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del
nucleo stabilmente convivente; tuttavia quando la causa
ha ad oggetto diritti della personalità ovvero quando
gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli
degli altri componenti il nucleo, si tiene conto del solo
reddito dell'interessato.
3. Ogni due anni, con decreto del Ministro della
giustizia, emanato di concerto con i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e delle
finanze, possono essere adeguati i limiti di reddito in
relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale
di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio
precedente.
Art.
15-quater
Istanza per l'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato
1. La parte che si trovi nelle condizioni indicate
nell'articolo 15-ter può chiedere di essere ammessa al
patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del
procedimento.
2. L'istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta
dall'interessato. La sottoscrizione è autenticata dal
difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve.
3. L'istanza è presentata o inviata a mezzo raccomandata
al Consiglio dell'ordine degli avvocati presso il giudice
competente a conoscere del merito o del luogo ove pende
il procedimento ovvero che ha emesso il provvedimento
impugnato se procede la Corte di cassazione.
Art.
15-quinquies
Contenuto dell'istanza
1. L'istanza prevista dall'articolo 15-quater
è redatta in carta semplice e contiene, a pena di inammissibilità,
oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato ed all'indicazione del procedimento, se già
pendente, cui si riferisce:
a) l'indicazione delle generalità dell'interessato
e dei componenti del suo stabile nucleo di convivenza
corredata dai numeri di codice fiscale;
b) un'autocertificazione dell'interessato attestante
la sussistenza delle condizioni di reddito previste per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica
determinazione del reddito complessivo valutabile a tali
fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo
15-ter;
c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni
dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla
data di presentazione dell'istanza o della comunicazione
precedente e fino a che il procedimento non sia definito,
le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi
nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato.
2. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti
all'estero si applica la disposizione di cui al comma
1. L'istanza è accompagnata da una certificazione dell'autorità
consolare competente che attesti la veridicità di quanto
in essa indicato.
3. Gli interessati, ove il giudice procedente
o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a
provvedere in via anticipata e provvisoria lo richiedano,
sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a
produrre la documentazione necessaria ad accertare la
veridicità di quanto in essa indicato. Può essere concesso
un termine non superiore a due mesi per la presentazione
o l'integrazione della documentazione prevista.
4. L'istanza contiene, inoltre, le enunciazioni
in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza
della pretesa che si intende far valere con la specifica
indicazione delle prove la cui ammissione si intende chiedere.
5. La mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni
previste dai commi 1, 2 e 4 è causa di inammissibilità
dell'istanza.
Art.
15-sexies.
Effetti dell'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato
1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
per una determinata causa od affare si ritiene estesa
anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, siano essi
di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro
genere. L'ammissione giova per tutti i gradi di giurisdizione,
salvo che sia rimasta soccombente la parte che l'ha ottenuta;
in tale caso l'interessato non può giovarsi dell'ammissione
per proporre impugnazione.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, e ferma
l'applicazione dell'articolo 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato produce i seguenti effetti:
a) la difesa a carico dello Stato per la causa
o per l'affare riguardo ai quali ha luogo l'ammissione
al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione
degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle
spese nelle cause civili e nelle cause penali nelle quali
vi sia stata costituzione di parte civile;
b) l'annotazione a debito delle tasse di registro
e l'uso della carta non bollata a norma delle vigenti
leggi e regolamenti;
c) gli atti giudiziari o amministrativi, che siano
necessari per l'oggetto che ha dato luogo all'ammissione,
sono fatti e ne è spedita copia senza percezione di diritti
od altra spesa;
d) i pubblici ufficiali, il cui ministero sia
allo scopo richiesto, i notai e i consulenti tecnici debbono
prestare la loro opera. Gli onorari e le indennità ad
essi al riguardo dovuti sono, a loro domanda, iscritti
nel registro delle spese a debito e riscossi nel modo
stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione
della lite, ove non ne sia possibile la ripetizione dalla
parte condannata al pagamento delle spese processuali,
o anche dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese
dello Stato qualora, per vittoria della causa o per altre
circostanze, la suddetta ammissione venga revocata ai
sensi dell'articolo 15-terdecies;
e) sono anticipate dall'erario dello Stato, salvo
il diritto di ripetizione ai sensi della lettera d), le
spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari e pubblici
ufficiali necessarie per le finalità di cui al presente
articolo, nonché le spese di viaggio e le altre effettivamente
sostenute dai consulenti tecnici e dai testimoni;
f) le inserzioni per le finalità sopra indicate
sono fatte con annotazione a debito nei giornali incaricati
delle pubblicazioni giudiziarie su presentazione di un
ordine scritto del giudice che tratta la causa o l'affare;
g) sono anticipate dall'erario dello Stato le
spese per la pubblicazione in uno o più giornali dei provvedimenti
dell'autorità giudiziaria e per gli altri mezzi di pubblicità
ordinati ai sensi degli articoli 723, 727 e 729
del codice di procedura civile, salva la ripetizione dalle
persone indicate nei commi secondo e seguenti dell'articolo
50 del codice civile e dalla stessa parte ammessa al patrocinio
a spese dello Stato qualora venga emesso il provvedimento
di revoca dell'ammissione;
h) sono anticipate dall'erario dello Stato le
spese per la pubblicazione della decisione di merito di
cui all'articolo 120 del codice di procedura civile e
quelle per la pubblicazione dell'ordinanza di vendita
prevista dagli articoli 534, 570 e 576 dello stesso
codice, con diritto, nel primo caso, al recupero contro
il soccombente o la stessa parte ammessa al patrocinio
a spese dello Stato in caso di provvedimento di revoca
dell'ammissione e, nel secondo caso, alla prelazione,
ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile,
sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di assegnazione
o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario;
i) sono anticipate dall'erario dello Stato le
spese per il compimento dell'opera non eseguita e per
la distruzione di quella compiuta.
Art.
15-septies.
Iscrizione a debito di onorari ed
indennità
1. Nelle cause riguardanti persone ammesse al
patrocinio a spese dello Stato, gli onorari e le indennità
dovuti all'avvocato sono, a sua domanda, iscritti nel
registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito
per le spese stesse, anche nel caso di transazione della
lite.
Art.
15-octies.
Obbligo di comunicazione di variazioni
reddituali
1. Il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello
Stato è tenuto a comunicare entro trenta giorni dalla
scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data
di presentazione della domanda o della comunicazione precedente
e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali
variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno
precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato.
Art.
15-nonies.
Sanzioni
1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza di
cui all'articolo 15-quater corredata da autocertificazione
attestante falsamente la sussistenza delle condizioni
di reddito previste per l'ammissione o il mantenimento,
è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con
la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena
è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la
condanna importa la revoca, da disporre immediatamente,
prevista dall'articolo 15-terdecies, nonché il recupero
delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.
2. Le stesse pene previste al comma 1 si applicano
nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare
le comunicazioni di cui all'articolo 15-octies.
Art.
15-decies.
Procedura per l'ammissione anticipata
al patrocinio a spese dello Stato
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui
è presentata o pervenuta l'istanza di cui all'articolo
15-quater, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata
l'ammissibilità dell'istanza, ammette in via anticipata
e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato se, alla
stregua dell'autocertificazione prevista, ricorrono le
condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è
subordinata e se le pretese che l'interessato intende
far valere non appaiono manifestamente infondate.
2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine
accoglie o respinge ovvero dichiara inammissibile l'istanza
è trasmessa all'interessato, al giudice procedente e al
direttore regionale delle entrate competente.
3. Il direttore regionale delle entrate verifica
la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni
ed allegazioni previste dall'articolo 15-quinquies, dell'ammontare
del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità
dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria
e può disporre che sia effettuata a cura della Guardia
di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante
e dei conviventi. Se risulta che il beneficio è stato
concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non
veritiere, il direttore regionale delle entrate richiede
la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti
alla procura della Repubblica presso il tribunale competente
per i reati di cui all'articolo 15-nonies.
4. La effettività e la permanenza delle condizioni
previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione,
verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria ovvero
su iniziativa dell'amministrazione finanziaria o della
Guardia di finanza.
5. Nei programmi annuali di controllo fiscale
della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei
soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati
sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche
l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari
finanziari.
Art.
15-undecies
Ammissione da parte del giudice
1. Se il consiglio dell'ordine degli avvocati
respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può
essere proposta al giudice.
2. Il giudice decide sull'istanza unitamente al
merito. Si applicano, anche in tale caso, ed in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 15-bis
a 15-nonies.
Art.
15-duodecies
Nomina del difensore e del consulente
tecnico
1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato
può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno
degli albi degli avvocati nonché un consulente tecnico
nei casi previsti dalla legge.
Art.
15-terdecies.
Pronuncia del giudice sull'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato
1. Quando nel corso del procedimento sopravvengano
modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il
giudice che procede modifica o revoca il provvedimento
di ammissione.
2. Con il provvedimento che definisce il merito,
il giudice modifica o revoca l'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato provvisoriamente disposta dal consiglio
dell'ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza
dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato
ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa
grave.
3. La modifica e la revoca dell'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato operano rispettivamente
dal verificarsi della causa che ha determinato la modifica
o dal momento dell'ammissione. Lo Stato ha, in ogni caso,
diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme
eventualmente corrisposte successivamente alla modifica
o alla perdita di efficacia del provvedimento.
4. Quando non debba procedere a modifica o revoca,
il giudice con l'atto che definisce il merito pronuncia
anche sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati.
Art.
15-quattuordecies.
Liquidazione dei compensi al difensore
e al consulente tecnico
1. I compensi spettanti al difensore o al consulente
tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello
Stato e al consulente tecnico di ufficio sono liquidati
dall'autorità giudiziaria, previo parere del consiglio
dell'ordine degli avvocati, contestualmente alla decisione
di merito tenuto conto della natura dell'impegno professionale
in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto
alla posizione processuale del soggetto difeso, osservando,
rispettivamente, la tabella professionale e i criteri
previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che,
in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle
tariffe professionali vigenti relative a onorari, diritti
e indennità, ridotti della metà.
2. La liquidazione è effettuata con decreto motivato,
al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o
comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità
giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione,
alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero
quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
3. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato
sia iscritto all'albo degli avvocati di un distretto di
corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il giudice
davanti al quale pende il procedimento, non sono dovute
le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa
professionale.
4. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati
al difensore, al consulente tecnico, a ciascuna delle
parti mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria.
Il decreto di liquidazione è trasmesso in copia alla Guardia
di finanza e al direttore regionale delle entrate.
5. I soggetti di cui al comma 4 possono proporre
ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti
giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione, avanti
al tribunale o alla corte di appello alla quale appartiene
il giudice che ha emesso il decreto.
6. Il procedimento è regolato dall'articolo 29
della legge 13 giugno 1942, n. 794.
7. Il tribunale o la corte d'appello possono chiedere
all'ufficio giudiziario presso cui si trova il fascicolo
processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari
ai fini della decisione.
Art.
15-quinquiesdecies.
Divieto di percepire compensi o rimborsi
1. Il difensore e il consulente tecnico della
persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non
possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi
a qualsiasi titolo. Ogni patto contrario è nullo.
2. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero
il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata
oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave
illecito disciplinare professionale.
Art.
15-sexiesdecies.
Pagamento in favore dello Stato
1. Il provvedimento che condanna la parte soccombente
alla rifusione degli oneri e delle spese processuali dispone
che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello
Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al patrocinio
a spese dello Stato.
2. Lo Stato cura direttamente il rimborso delle
spese di cui al comma 1. Laddove esso non venga tuttavia
in tale modo rimborsato e la vittoria della causa o la
composizione della lite abbia messo la parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato in condizione di potere
restituire le spese erogate in suo favore, questa deve
adempiere a tale rivalsa.
3. In caso di ammissione al patrocinio a spese
parzialmente a carico dello Stato, la rivalsa in favore
dello Stato di cui al comma 2 è effettuata nella misura
percentuale corrispondente.
4. Nell'attribuzione delle spese all'erario dello
Stato di cui ai commi da 1 a 3 non rientrano gli onorari
e le indennità dovuti al difensore.
Art.
15-septiesdecies.
Azione di recupero
1. L'azione di recupero a carico della persona
ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere esercitata
verso la persona stessa per tutte le tasse ed i diritti
ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito
almeno il sestuplo delle tasse e diritti, ovvero nel caso
di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio. Il
difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato ha l'obbligo di far dichiarare l'estinzione dello
stesso se cancellato dal ruolo, ai sensi dell'articolo
309 del codice di procedura civile.
L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.
2. Nel caso di cui al comma 1, il soggetto ammesso
al patrocinio a spese dello Stato è tenuto a rimborsare
in ogni caso le spese anticipate dall'erario con la somma
o valore conseguito, qualunque esso sia.
3. Nelle cause che interessano soggetti ammessi
al patrocinio a spese dello Stato che vengono definite
per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate
al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati
a debito, ed è vietato accollarli al soggetto ammesso
al patrocinio a spese dello Stato. Ogni patto contrario
è nullo.
4. Nelle cause promosse contro i soggetti ammessi
al patrocinio a spese dello Stato la parte attrice è obbligata
al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati
a debito, quando il giudizio sia estinto.
5. Nelle cause promosse da soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, la controparte che nel
corso della causa abbia promosso uno dei mezzi d'impugnazione
previsti dalle norme di procedura è tenuta al pagamento
delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito
qualora il giudizio venga dichiarato estinto o sia rinunciato.
6. In ogni caso nelle cause che interessano soggetti
ammessi al patrocinio a spese dello Stato tutte le parti
sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, dei
diritti e delle spese annotati a debito nelle ipotesi
di estinzione o cancellazione di cui ai commi precedenti.
Art.
15-octiesdecies.
Ammissione al patrocinio a spese
dello Stato in altri casi
1. Le disposizioni del presente capo si applicano,
in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione
e nel procedimento di revocazione.
Art.
15-noniesdecies.
Applicazione
1. Le disposizioni previste dal presente capo
si applicano dal 1º luglio 2002.
2. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
nelle ipotesi di cui al presente capo deliberata anteriormente
al 1º luglio 2002 rimane valida ed i suoi effetti sono
disciplinati dalla presente legge.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 16.
Disposizione transitoria
1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
nei casi di cui al capo I deliberata anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge rimane
valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente
legge.".
Art. 17.
Norme regolamentari
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e
del tesoro entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale,
saranno determinate le modalità da osservarsi per il pagamento
delle somme dovute ai soggetti indicati nel comma 1 dell'art.
12 e per il recupero delle medesime e delle spese di cui
all'art. 4, nei casi in cui sia previsto. Non è ammesso
il recupero delle somme pagate al difensore e delle spese,
di cui all'art. 4, nel processo penale, salvo i casi in
cui sia stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 10.
Art. 17-bis.
Elenco degli avvocati per il patrocinio
a spese dello Stato
1. Presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati
è istituito l'elenco degli avvocati per il patrocinio
a spese dello Stato.
2. L'elenco è formato dagli avvocati che ne fanno
domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti
dal comma 3.
3. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal
consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza
dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale;
b) assenza di sanzioni disciplinari;
c) anzianità professionale non inferiore a sei
anni.
4. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi
momento nel caso intervenga una sanzione disciplinare.
5. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di
ogni anno, è pubblico ed è a disposizione degli utenti
presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio
della provincia.
Art. 18.
Relazione al parlamento
1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno
2003 e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento
una relazione sull'applicazione della nuova normativa
sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne
tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva
modifica della normativa stessa.
Art. 19.
Onere finanziario
1. All'onere derivante dalla attuazione della presente
legge, valutato complessivamente in lire 75 miliardi per
l'anno 1990 ed in lire 180 miliardi a decorrere dall'anno
1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero
del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento
"gratuito patrocinio".
Art. 20.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il novantesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
NOTE
Avvertenza : Il testo delle note qui pubblicato
è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 2
- L'art. 123 del codice di procedura penale così
dispone:
"Art. 123 (Dichiarazioni e richieste di persone detenute
o internate).
1. L'imputato detenuto o internato in un istituto
per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di
presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con
atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito
registro, sono immediatamente comunicate all'autorità
competente e hanno efficacia come se fossero ricevute
direttamente dall'autorità giudiziaria.
2. Quando l'imputato è in stato di arresto o di detenzione
domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, ha
facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste
con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria,
il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorità
competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste
hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente
dall'autorità giudiziaria.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce,
impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle
altre parti private o dalla persona offesa".
Nota all'art. 4
- L'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale così recita:
"Art. 38 (Facoltà dei difensori per l'esercizio del
diritto alla prova).
1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto
dell'articolo 190 del codice, i difensori, anche a mezzo
di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di
svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi
di prova a favore del proprio assistito e di conferire
con le persone che possano dare informazioni.
2. L'attività prevista dal comma 1 può essere svolta,
su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati".
Nota all'art. 5
- Il titolo VII del libro secondo del codice penale
comprende (articoli 453-498) i delitti contro la fede
pubblica.
Note all'art. 6
- L'art. 156 del codice di procedura penale così recita:
"Art. 156 (Notificazioni all'imputato detenuto).
1. Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite
nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla
persona.
2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione
nella relazione di notificazione e la copia rifiutata
è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa
le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile
consegnare la copia direttamente all'imputato, perché
legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione
il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato
con il mezzo più celere.
3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo
diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma
dell'articolo 157.
4. Le disposizioni che precedono si applicano anche
quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per
causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi
la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.
5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto
o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo
159".
- L'art. 29 della legge n. 794/1942 (Onorari di avvocato
e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia
civile) così dispone:
"Art. 29 (Procedimento di liquidazione). - Il presidente
del tribunale o della corte di appello ordina, con decreto
in calce al ricorso, la comparizione degli interessati
davanti al collegio in camera di consiglio, nei termini
ridotti a norma dell'art. 645, ultima parte, del codice
di procedura civile. Il decreto è notificato a cura della
parte istante. Non è obbligatorio il ministero di difensore.
Il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle.
Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo
esecutivo. Si applica per le spese l'art. 92, ultimo comma,
del codice di procedura civile. Se una delle parti non
comparisse o se la conciliazione non riesce, il collegio
provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile
la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese
del procedimento. Le disposizioni di cui ai commi precedenti
si osservano, in quanto applicabili, davanti al conciliatore
e al pretore quando essi sono rispettivamente competenti
a norma dell'art. 28".
Note all'art. 12
- La legge n. 319/1980 concerne i "Compensi spettanti
ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori
per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria".
- Per il testo dell'art. 29 della legge n. 794/1942
v. nota all'art. 6.