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Istituito in Piemonte un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza

Dalla Regione Piemonte un milione di euro all’anno per garantire alle vittime il diritto al patrocinio legale gratuito.

Il 17 marzo 2008 è stato approvato dal Consiglio regionale della Regione Piemonte la Legge n. 11/2008 che istituisce la creazione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti. Lo stanziamento previsto, a partire dall’esercizio finanziario 2008, è pari a un milione di euro all’anno.
Alla base della legge c’è il riconoscimento da parte della Regione Piemonte (art. 1) che le forme di violenza contro le donne costituiscono un oltraggio all’inviolabilità della persona ed una violazione della sua libertà, secondo principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti.

L’istituzione di tale fondo rappresenta un’iniziativa concreta di solidarietà alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti fisici e psicologici, fenomeni di persecuzione, abusi e minacce, molestie e ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.

Con tale disposizione viene garantito a tutte le vittime, direttamente o indirettamente, il diritto al patrocinio legale gratuito: un fondo di solidarietà destinato a coprire le spese di assistenza legale, le azioni di difesa in sede giudiziaria, l’eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o alla consulenza tecnica, la costituzione di parte civile.
La Regione stipulerà una convenzione con gli Ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati che dovranno avere esperienza e formazione specifiche in tale settore. La convenzione dovrà prevedere inoltre le modalità di raccordo con i servizi territoriali e le associazioni di volontariato che operano per il contrasto della violenza sulle donne.
All’interno della legge è stata inserita una clausola valutativa con la quale si stabilisce che la Giunta regionale dovrà presentare alla Commissione consiliare competente una relazione annuale sui dati del fenomeno. In particolare dovranno essere indicati: il tipo e il numero delle domande ammesse alle disponibilità del fondo; l’entità del contributo; il tipo e il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell’esclusione; la tipologia dei reati e l’esito dei relativi procedimenti giudiziari.



   Per consultare il testo della Legge regionale Piemonte n. 11 del 17/03/08 clicca qui.


 


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