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STATUTO ASSOCIAZIONE PENSIONATI PESSANO CON BORNAGO |
COSTITUZIONE E SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE
ART. 1
E' costituita una associazione senza scopo di lucro, denominata ASSOCIAZIONE PENSIONATI, nel territorio di Pessano con Bornago con sede legale in via Umberto lo n. 3.
ART. 2
L'Associazione è autogestita dagli anziani che prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente, è aperta a tutti i cittadini e a tutte le componenti sociali democratiche.
In particolare l'Associazione si propone di:
favorire l'attivazione e il mantenimento dei benessere psicofisico degli utenti
promuovere relazioni sociali occasionali e continuate fra le persone
promuovere e organizzare la partecipazione degli anziani alle proposte culturali, ricreative e sportive presenti sul territorio
stimolare e organizzare attività che consentano la produzione creativa
promuovere l'autogestione delle attività sociali, sportive e ricreative da parte dei partecipanti (es: soggiorni e gite turistiche, tombole o intrattenimenti sociali, ballo e divertimenti vari, rapporti con le scuole di ogni ordine e grado, assistenza e aiuto al bisognosi, ecc. ecc. )
stimolare ed organizzare la partecipazione a forme di solidarietà rivolte ai cittadini con problemi
nell'ambito di quanto sopra è consentita la gestione diretta di bar con servizio riservato ai soci e senza fini di lucro, gli eventuali utili vengono reinvestiti.
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE
ART. 3
Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini pensionati o che abbiano comunque raggiunto l'età di 50 anni residenti o nati nel Comune di Pessano con Bornago.
L'Associazione rilascia obbligatoriamente agli inscritti apposito tesserino il cui costo è a carico dell'iscritto, la cui quota verrà stabilita annualmente dal comitato di Gestione. Presso l'Associazione è depositato l'elenco degli iscritti.
RISORSE ECONOMICHE
ART. 4
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) contributi e quote iscrizione dei soci b) contributi di privati c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche d) donazioni e lasciti testamentari e) rimborsi derivanti da convenzioni f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali cosi come previste dall'art. 2. g) proventi da attività sociali, culturali, ricreative o sportive organizzate per i soci.
BILANCIO
ART. 5
Il bilancio preventivo delle attività e delle iniziative deve essere presentato di massima all'Assemblea dei soci entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
ART. 6
Il bilancio consuntivo comprende l'esercizio sociale dall'1 Gennaio ai 31 Dicembre dì ogni anno e deve essere presentato alla Assemblea dei soci entro il 31 Marzo dell'anno successivo.
ART. 7
Il residuo attivo di bilancio è utilizzato come segue: A) il 15% al Fondo di Riserva B) Il rimanente deve essere utilizzato entro l'anno successivo come segue: 1) per le attività e gli scopi costitutivi della Associazione 2) per acquisto arredi ed attrezzature 3) per lavori di manutenzione.
ART. 8
I bilanci, preventivo e consuntivo, devono essere trasmessi, per conoscenza, entro 15 giorni dall'approvazione, al Sindaco.
Un'apposita convenzione definisce i rapporti tra Associazione e Comune in merito all'uso dei locali ed ai vari costi delle utenze, in caso che i locali siano messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
GESTIONE DELLA ASSOCIAZIONE
ART. 9
La gestione dell'Associazione si esplica attraverso l'Assemblea, il Comitato di Gestione, il Presidente. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.
ART. 10
Le votazioni per l'elezione degli organi di gestione avvengono in forma segreta, mentre l'approvazione degli argomenti, di volta in volta in discussione, è di norma palese.
L'ASSEMBLEA
ART. 11
Dell'Assemblea, nella quale si determina la volontà dell'Associazione, fanno parte tutti gli associati.
Hanno diritto al voto tutti gli iscritti nel libro soci alla data dell'assemblea.
Possono assistere i cittadini o rappresentanti di Enti, secondo la volontà deii'Assemblea, in rapporto agli argomenti in discussione.
L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; in caso di impossibilità alla partecipazione all'assemblea i soci possono farsi rappresentare da altri soci , ma ciascun delegato non potrà detenere più di N. 2 deleghe.
La convocazione si effettua di norma mediante avvisi nella sede sociale e negli appositi spazi di affissione dei Comune.
Dovrà essere indicato l'ordine del giorno in discussione.
ART. 12
L'Assemblea:
elegge il Comitato di gestione, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Sindaci, sostituendone membri dimissionari o deceduti
approva il bilancio preventivo, il consuntivo e il programma annuale di attività
approva il regolamento interno
nomina il comitato elettorale per l'espletamento delle elezioni: n. 3 membri
esamina gli eventuali ricorsi in caso di espulsione o sospensione dei soci da parte dei collegio dei probiviri.
IL COMITATO DI GESTIONE
ART. 13
Il Comitato di Gestione è composto da no. 9 persone.
ART. 14
Il Comitato di Gestione:
attua i deliberati dell'Assemblea, dandovi fedele esecuzione
convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno ed ogni volta che ne facciano richiesta scritta 1/3 dei soci
elegge il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione
costituisce gruppi di lavoro, per una migliore efficienza di gestione
elabora il piano annuale delle attività e del bilancio finanziario
nomina il tesoriere che ha il compito di tener aggiornato il registro delle entrate e delle uscite, tenere i contatti con l'istituto bancario, rimborsa ai soci le spese eventualmente sostenute per l'espletamento di attività connesse alla vita dell'Associazione.
Il tesoriere deposita la firma sul conto corrente bancario insieme al Presidente dell'Associazione, per eventuale emissione di assegni.
ART. 15
Il Comitato, che si riunisce di norma una volta al mese, dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
IL PRESIDENTE
ART. 16
Il Presidente:
ha la rappresentanza dell'Associazione e dell'Assemblea
dura in carica due anni e può essere rieletto
assume, in caso di urgenza e necessità, le decisioni di spettanza del Comitato, salvo ratifica da parte di questo non appena possibile
dirige e coordina, attraverso il lavoro collegiale, le attività del Comitato di Gestione e dei gruppi di lavoro.
In caso di impedimento o di assenza, le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 17
E' composto da tre membri soci, dura in carica due anni.
Decide sulle proposte di sospensione e di espulsione.
COLLEGIO DEI SINDACI
ART. 18
E' composto da tre soci, dura in carica due anni.
Il Collegio dei Sindaci: esercita il controllo su tutti gli atti compiuti dal Comitato di Gestione esamina i bilanci e li sottopone all'Assemblea, congiuntamente ai Comitato di gestione
Verifica la contabilità, ogni sei mesi ed in qualunque momento ne ravvisi la necessità.
GRUPPI DI LAVORO
ART. 19
Per il migliore raggiungimento degli scopi dell'Associazione, tutti i soci sono invitati a partecipare ai gruppi di lavoro.
Questi gruppi hanno ad oggetto della propria attività i seguenti settori: amministrazione, manutenzione dei locali dell'Associ azione, servizio Bar, acquisti, attività culturali, attività ricreative, iniziative assistenziali, gite, rapporti con le altre componenti cittadine, ecc.
Si costituiscono spontaneamente, sulla base della volontà e delle attitudini personali dei singoli soci, non sono elettivi e vengono coordinati dal Comitato di Gestione.
OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI
ART. 20
I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
ART.21
I soci sono sospesi temporaneamente ed espulsi per i seguenti motivi:
Quando non ottemperino alle disposizioni dei presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
Quando in qualunque modo, arrechino danni morali e materiali all'associazione o a persone.
Le sospensioni e le espulsioni sono decise dal collegio dei probiviri, a maggioranza assoluta dei suoi membri e devono essere notificate per iscritto agli interessati, specificando le motivazioni dei provvedimento.
I soci sospesi o espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni all'assemblea.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E MODIFICHE ALLO STATUTO
ART 22
Per deliberare sullo scioglimento dell'associazione o sulle modifiche allo statuto, è indispensabile la presenza in assemblea straordinaria di almeno il 50%+1 dei soci, ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
In caso di scioglimento i beni residui, esaurita la fase di liquidazione, sono devoluti ad altra associazione senza fini di lucro.
DISCIPLINA GIURIDICA
ART 23
Per quanto non previsto o diversamente disposto, valgono le norme di legge statale o regionale, e le disposizioni degli articoli del codice civile.