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Lo
statuto
Art.
1 - Denominazione
Un’ Organizzazione di Volontariato denominata “Oltre l’immagine” è costituita ai sensi della
Legge 11/08/1991, n. 266; Legge Regionale 24/07/1993 n. 22, in tema di associazionismo.
Essa ha sede legale in via Lambro, 11 - 20129 Milano.
Art. 2 - Caratteristiche
L’Associazione non ha scopo di lucro, ha durata illimitata nel tempo e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di
terzi.
L’Associazione si intende apartitica e aconfessionale; si esclude qualsiasi finalità sindacale, di categoria o di speculazione commerciale.
Art. 3 - Finalità
• Occuparsi delle tematiche e delle problematiche inerenti al mondo delle carceri, alla giustizia carceraria, ai detenuti e agli ex detenuti; alle tematiche e alle problematiche del mondo della droga, dell’alcolismo, della prostituzione e della discriminazione in genere; alle tematiche e alle problematiche di altre fasce deboli quali le persone senza fissa dimora, i minori, gli anziani, gli extracomunitari, i disabili e le persone con patologie mentali.
• L’Associazione persegue queste finalità attraverso l’uso della formazione e dell’applicazione nel campo dello spettacolo, in particolare teatrale, ma anche musicale, cinematografico, televisivo e radiofonico, e delle arti, quali la danza, la recitazione, la fotografia, la pittura, la scultura, la letteratura, l’architettura nonché qualsiasi altro genere possa rendersi utile al raggiungimento dei fini associativi; attraverso l’allargamento degli orizzonti didattici e culturali di educatori, insegnanti, ed operatori sociali dei settori trattati, comprese le forze dell’ordine, per ottenerne una ricaduta positiva tra le persone oggetto dell’attività sociale; proponendosi quale luogo d’incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni tra gli associati o per assolvere alla crescita umana, culturale e civile.
Art. 4 - Scopi
sociali
• L’Associazione presenta progetti direttamente inerenti al mondo delle carceri, della giustizia carceraria, dei detenuti e degli ex detenuti, della droga, dell’alcolismo, della prostituzione, della discriminazione in genere, delle persone senza fissa dimora, dei minori, degli anziani, degli extracomunitari, dei disabili e delle persone con patologie mentali.
• L’Associazione persegue le sue finalità principalmente attraverso l’uso della formazione e dell’applicazione nel campo dello spettacolo, in particolare teatrale, ma anche musicale, cinematografico, televisivo e radiofonico, e delle arti, quali la danza, la recitazione, il canto, la fotografia, la pittura, la scultura, la letteratura, l’architettura nonché qualsiasi altro genere possa rendersi utile al raggiungimento dei fini associativi; attraverso l’allargamento degli orizzonti didattici e culturali di educatori, insegnanti, ed operatori sociali dei settori trattati, comprese le forze dell’ordine, per ottenerne una ricaduta positiva tra le persone oggetto dell’attività sociale; proponendosi come luogo d’incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni tra gli associati o per assolvere alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile inerente ai temi trattati; presentando progetti o promuovendo iniziative, oltre che nei succitati campi, anche nei settori giuridico, sociologico, ambientale, ecologico, ricreativo, psicologico, civico e sanitario.
• L’Associazione, oltre a rapportarsi con le presenti tematiche generali, si prefigge di attivarsi, nello specifico, verso tutti i soggetti che vi interagiscono: persone, enti, iniziative, campagne, istituzioni, leggi, avvalendosi anche di consulenze qualificate e professionalità che l’aiutino a conseguirne gli obbiettivi.
• Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà collaborare con altri enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell’ambito di tali collaborazioni l’Associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.
Art. 5 - Attività
L’Associazione potrà svolgere ogni attività necessaria al raggiungimento degli scopi sociali.
In particolare, tra le attività si segnalano:
• Ideazione e realizzazione di musicals, commedie musicali, varietà, opere teatrali e musicali in genere, con la partecipazione di soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli precedentemente identificate.
• Ideazione e realizzazione o promozione e partecipazione di/a mostre, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, musicoterapia e danzoterapia, incontri a scopo ricreativo, manifestazioni sportive, viaggi, lezioni, corsi di formazione, aggiornamento teorico e pratico, ricerche e sondaggi.
• Ideazione e realizzazione di bollettini o pubblicazioni (libri, cd, vhs, dvd, giornali, riviste, opuscoli, saggi, manualistica; informazione televisiva, on-line, radiofonica, fotografica, satellitare e on-demand) inerenti ai temi oggetto delle finalità associative. L’associazione può accreditarsi diritti di sfruttamento di libera attività d’autore, o venderne parte o tutto a terzi, sempre fatte salve le finalità non lucrative della stessa.
Art. 6 - Organi
sociali
Gli Organi dell'Associazione sono: Presidente, Consiglio Direttivo, Assemblea dei soci.
La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a tutti i terzi ed in giudizio spetta al Presidente.
In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale.
Per le attività svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici i lavoratori dell’Associazione avranno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione e le necessità aziendali.
Art. 7 - Soci
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che siano interessati alle attività sociali, culturali, ricreative e formative della stessa e che dimostrino capacità tecniche, cultura ed interesse negli scopi prefissi dalla stessa.
La valutazione di tali caratteristiche di ammissibilità spetta in via esclusiva e inappellabile al Consiglio Direttivo.
I soci si dividono in:
• Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota stabilita dal Consiglio Direttivo e che contribuiscono direttamente alle attività sociali; il rinnovo della quota e quindi dell’iscrizione all’Associazione, è annuale.
• Soci onorari: persone o enti o istituzioni esonerati dal versamento delle quote annuali in quanto hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera od il loro sostegno ideale o economico alla costituzione dell’Associazione e hanno carattere permanente.
Tutte le sopraccitate figure vengono ammesse su loro istanza, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, precisando di aver preso lettura del presente statuto, di condividerne gli scopi, di intendere partecipare alla vita associativa e di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'Associazione.
L’uscita dall’Associazione avviene per i soci ordinari e in via automatica alla scadenza del periodo inerente al vincolo associativo pagato. Per quelli onorari, che hanno carattere permanente, solo su espulsione.
Gli aderenti hanno diritto:
• di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
• di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
• di partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;
• di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
• di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Gli aderenti sono obbligati:
• a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
• a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
• a svolgere le attività preventivamente concordate;
• a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione.
Art. 8 - Consiglio
Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da n° TRE membri; il primo Consiglio Direttivo è costituito dai tre soci
fondatori.
Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente e la funzione di Responsabile
Amministrativo.
Al Consiglio Direttivo inoltre sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione demandati dallo Statuto e dalla Legge, compresa la nomina di un Presidente Onorario e la delega al Presidente di funzioni in materia di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
Il Consiglio Direttivo resta in carica 5 anni.
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione e deve essere nominato tra le persone membri del Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche associative sono svolte in maniera gratuita.
E’ prevista, se l’assemblea dei soci ordinari lo ritenesse opportuno, la nomina di un collegio sindacale.
Alla decadenza del Consiglio Direttivo l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo avviene tramite votazione a maggioranza dei soci ordinari.
I membri del Consiglio Direttivo deliberano a maggioranza semplice; in caso di dimissioni o di morte di uno dei componenti il suo posto verrà preso da uno dei soci eleggibili, scelto per cooptazione dai due membri rimanenti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Compete al Consiglio Direttivo:
• compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
• fissare le norme per il funzionamento dell’Organizzazione;
• sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;
• determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
• eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
• nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
• accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
• deliberare in merito all’ esclusione di aderenti;
• ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
• assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
Art. 9 - Assemblea
dei Soci
L’Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.
Essa è convocata presso la sede sociale, o presso altro luogo del Comune ove ha sede dal Consiglio di Direttivo nell’inerzia del Presidente ovvero quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli associati.
La convocazione è fatta mediante avviso raccomandato agli associati con indicazione del luogo e dell’ora dell’adunanza e degli argomenti che saranno posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea delibera sull’approvazione del bilancio e sulla nomina del Consiglio Direttivo e su tutte le questioni ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, della maggioranza degli amministratori e dal Presidente o dal Vice Presidente.
In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
La seconda convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla prima.
Ciascun associato può intervenire all’Assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato non può rappresentarne più di due.
Gli associati che rivestono la carica di Presidente o Consigliere non sono ammessi alla votazione sulle materie che li riguardano personalmente ovvero in ragione dell’incarico ricoperto.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione e ne è fatto constare verbale a cura di un segretario da essa nominato.
L’Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.
La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.
La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
Art. 10 - Modifica
dello Statuto
Il presente statuto è modificato dall'Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 11 - Bilancio
Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione.
L'Assemblea approva il bilancio preventivo entro il mese di dicembre di ciascun anno ed il bilancio consuntivo entro il mese di aprile di ciascun anno.
Il bilancio dell'Associazione si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto economico, della nota integrativa, del rendiconto di gestione del fondo di dotazione e delle altre poste di patrimonio netto e della relazione morale o di missione.
Al bilancio dovranno essere date le pubblicità di legge tempo per tempo vigenti. Il consiglio si riunisce almeno quattro volte l’anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione del Presidente o del Vice Presidente.
E’ vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di
gestione; l’eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività statutariamente previste o per il potenziamento delle sue dotazioni e strutture.
Art. 12 - Patrimonio
sociale
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
• quote di ammissione, deliberate dal Consiglio Direttivo, pagate all’atto dell’associazione, per tutti i membri;
• quote annuali a carico di tutti i soci;
• attività sociali ovvero cessioni di beni e prestazioni di servizi resi anche nell’ambito di attività commerciali e artigianali in favore degli associati, dei relativi famigliari e di terzi, purché abbiano carattere marginale;
• da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
• da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell’Associazione quali feste e sottoscrizioni anche a premi; lasciti da terzi, erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità.
Il patrimonio dell’Associazione potrà essere investito in titoli obbligazionari e eventualmente, in ragione della metà, in immobili.
I redditi del patrimonio dovranno essere imputati almeno per la metà ad apposito fondo del passivo a copertura della svalutazione monetaria.
Art. 13 - Risorse
economiche
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
• dal cinquanta per cento dei redditi del patrimonio;
• dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell’ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, purché abbiano carattere marginale;
• da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
• da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell’Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
• da erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all’esercizio delle attività statutarie.
Art. 14 - Esercizio
sociale
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno; l’Assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo due volte l’anno per l’approvazione del rendiconto economico finanziario.
Art. 15 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli associati.
Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto sentita l’Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di pubblica utilità.
In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.
Art. 16 - Norme di
Legge
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla
Legge 11/08/1991 n. 266;
Legge Regionale 24/07/1993 n. 22, e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.
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