
Art. 1 - Denominazione, sede, carattere, durata.
L’Associazione Italiana di studio e intervento sulla transizione dal lavoro al pensionamento, denominata anche “Associazione NESTORE” (qui di seguito “Associazione”), ha sede in Milano, Via Daverio 7.
L’Associazione ha carattere apolitico, aconfessionale, non persegue fini di lucro, ha durata illimitata.
Art. 2
La finalità dell’Associazione è quella di svolgere opera di sensibilizzazione nei confronti degli individui e degli enti pubblici e privati sull’importanza e sull’utilità della preparazione al pensionamento.
A tal fine l’Associazione si propone, tra l’altro, anche attraverso la creazione di centri operativi su tutto il territorio nazionale, di:
Art. 3 - Qualità di socio.
Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni che ne facciano domanda, condividendone le finalità ed accettandone le norme statutarie.
L’adesione all’Associazione di nuovi soci collettivi deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.
La qualità di socio si perde a seguito di:
Le dimissioni da socio collettivo vanno presentate al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine dell’anno sociale e valgono per l’anno successivo.
La persona o ente cui venga rifiutata o revocata la qualità di socio può appellarsi all’Assemblea ordinaria dell’Associazione.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte ed inoltre non è rivalutabile.
I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, solo se maggiorenni.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I soci si dividono in: ordinari, sostenitori, onorari.
Art. 3.1 - Soci ordinari.
Sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni che provvedono al versamento di una quota associativa annuale la cui entità viene stabilita dall’Assemblea ordinaria su proposta Consiglio Direttivo. Detto versamento conferisce il diritto di voto in Assemblea. Ogni socio, persona fisica o giuridica, ha diritto in Assemblea ad un voto.
Art. 3.2 - Soci sostenitori.
Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono versando la relativa quota annuale stabilita dall’Assemblea. Essi godono degli stessi diritti dei soci ordinari.
Art. 3.3 - Soci onorari.
Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare soci onorari dell’Associazione coloro che si siano particolarmente distinti nell’esercizio della loro professione o funzione e che abbiano fornito un notevole contributo per lo sviluppo dell’Associazione. I soci onorari sono esentati dall’obbligo del versamento della quota annuale, ma hanno, al pari degli altri soci, diritto di voto in Assemblea.
Art. 4 - Organi dell’Associazione.
Sono organi dell’Associazione l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 4.1 - L’Assemblea dei soci.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria si può tenere in prima e seconda convocazione ed è convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno.
L’Assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo, stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, discute ed approva il bilancio dell’anno precedente e le previsioni di spesa dell’anno in corso, delibera le quote annuali per i soci ordinari e sostenitori.
L’Assemblea straordinaria può essere convocata in ogni momento su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli Associati.
L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno dettagliato, è trasmesso a tutti i soci per lettera, fax o E-mail almeno 15 giorni prima della data fissata. All’Assemblea possono partecipare tutti i soci che siano in regola con il versamento delle quote associative, compresa quella dovuta per l’anno in corso.
L’Assemblea riunita in via ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando interviene la maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria per approvare le modifiche dello statuto, il cambio della Sede e lo scioglimento dell’Associazione ed è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% dei soci aventi diritto di voto più uno, salvo quanto espressamente indicato nell’Art. 8.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci intervenuti, di norma in modo palese.
L’Assemblea su proposta del Presidente o di almeno un decimo dei soci intervenuti può adottare altre modalità di votazione.
I soci possono partecipare all’Assemblea per delega concessa da altro socio.
Ogni socio può essere portatore di non più di tre deleghe.Art. 4.2 - Il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è costituito da 5 a 15 membri e ad esso sono affidate la direzione e l’amministrazione del sodalizio.
Il Consiglio Direttivo può cooptare nel corso del suo mandato nuovi componenti fino a un quinto della sua consistenza numerica. La nomina dei nuovi componenti dovrà essere ratificata dall’Assemblea successiva.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Esso è l’organo esecutivo delle deliberazioni dell’Assemblea, amministra il patrimonio dell’Associazione, redige il bilancio annuale, predispone programmi, promuove le iniziative sociali e pone in essere gli atti di ordinaria amministrazione. Propone, inoltre, all’Assemblea le quote associative annuali per i soci ordinari e sostenitori.
Esso è eletto dall’Assemblea ordinaria, salvo che per il primo Consiglio Direttivo che è nominato nell’Atto Costitutivo.
Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e può assegnare altre speciali attribuzioni a comitati o commissioni utili alla vita dell’Associazione.
Nelle adunanze del Consiglio Direttivo la votazione avviene a maggioranza dei presenti e le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
La convocazione è fatta su iniziativa del Presidente o per richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
In caso di necessità il Consiglio Direttivo può deliberare anche in merito ad argomenti di competenza dell’Assemblea con riserva di ratifica da parte della stessa Assemblea.
Può altresì predisporre regolamenti per il miglior funzionamento dell’Associazione e può delegare i poteri di gestione a uno o più dei suoi membri, fissando le modalità di esercizio della delega.Art. 4.3 - Presidente
Il Presidente vigila sull’osservanza dello spirito associativo, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, rappresenta l’Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni e in giudizio, sottoscrive gli atti dell’Associazione.
Art. 4.4 - Vice Presidente
Il Vice Presidente coordina e realizza le attività dell’Associazione su delega del Presidente.
Art. 4.5 - Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea ordinaria elegge, con voto palese, fra i soci tre Revisori dei conti, che durano in carica tre anni e possono essere revocati dall’Assemblea ordinaria per gravi motivi.
Il Collegio dei Revisori dei conti è l’organo che svolge le attività di controllo contabile controlla il conto consuntivo
- controlla l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione
- controlla la regolare tenuta delle registrazioni contabili
- controlla la rispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale
Nomina al suo interno il Presidente del Collegio.
I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Art. 5 - Commissioni, Comitati.
Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni di studio e Comitati operativi o deliberare la partecipazione ad analoghe iniziative di terzi che perseguono scopi in accordo con quelli istituzionali dell’Associazione.
Art. 6 - Anno sociale, fondo patrimoniale, bilancio
L’anno sociale coincide con l’anno solare; il fondo patrimoniale dell’Associazione è costituito dalle quote associative versate, da contributi di Società, Enti pubblici e privati, persone fisiche, beni mobili e immobili a qualunque titolo acquistati, proventi derivanti da atti di liberalità degli associati e dei terzi e da ogni altro provento derivante dall’esercizio dell’attività.
Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese relative all'anno sociale.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il bilancio consuntivo e preventivo sono elaborati e proposti all’Assemblea dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro il 30 Aprile.
Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 7 - Cariche sociali
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo ha comunque la facoltà di deliberare gettoni di presenza, per particolari incarichi o indennità, a favore di quei Consiglieri che dedichino parte rilevante della propria attività nell’interesse dell’Associazione.
Art. 8 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci intervenuti in Assemblea straordinaria, espressamente convocata.
In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.
Il patrimonio residuo, soddisfatte le eventuali passività, sarà devoluto alla Società Umanitaria - Fondazione P.M. Loria, in difetto di diversa decisione dell’Assemblea, e sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 9 - Libri sociali
L’Associazione terrà un libro dei verbali delle assemblee, un libro dei soci, un libro dei verbali del Consiglio Direttivo e un libro dei Revisori dei conti debitamente vidimati inizialmente, le cui risultanze faranno prova nei rapporti tra i soci o verso i terzi
Art. 10 - Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
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