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Il caso Engel Dopo la condanna all'ergastolo a carico di Theodor Saevecke (vedi Sentenza integrale), il 15 novembre 1999 il Tribunale militare di Torino ha inflitto la medesima pena all'ex SS-Obersturmbannführer Siegfried Engel, riconosciuto responsabile delle stragi della Benedicta (147 fucilati fra il 6 e l'11 aprile 1944), del passo del Turchino (59 fucilati il 19 maggio 1944), di Portofino (22 fucilati nella notte fra il 2 e il 3 dicembre 1944) e di Cravasco (20 fucilati il 23 marzo 1945). |
![]() Siegfried Engel in una fototessera degli anni '30 |
Friedrich
Wilhelm Konrad Siegfried Engel, nato a Warnau Havel (Prussia) il 3
gennaio 1909, già iscritto a una organizzazione giovanile nazista
dal 1924 - e dal 1931 alla Hitlerjugend -, appartenne alle Sturmabteilungen
dal 1932 al luglio 1934.
Il rastrellamento
della Benedicta Eccidio
del Turchino L'eccidio
di Portofino Le fucilazioni
di Cravasco "[...] Il tribunale ritiene pienamente provata la responsabilità dell'imputato in ordine a tutti gli episodi ascrittigli. Le prove sono costituite sia dalle testimonianze rese in dibattimento, sia dai numerosi documenti che [...] il Procuratore è riuscito a rinvenire nei vari archivi storici e giudiziari". "[...]
La diretta partecipazione di Engel e dei suoi reparti alle azioni di rastrellamento
e ai successivi eccidi avvenuti nella zona della "Benedicta"
risulta dalla proposta per il conferimento della Croce al merito di guerra
di I classe con Spade allo stesso Engel [...] '...Nell'ambito di un'azione
condotta nella zona di Mosone dalla 365ª Infanterie Division nei
giorni 5 - 9 aprile...' ( e cioè nei giorni del rastrellamento
della Benedicta) '... ha comandato con successo un Einsatzgruppe...'. "[...]
Peraltro, non può essere invocata a favore dell'imputato la scriminante
della rappresaglia". [...] "[...]Il tribunale ritiene provata anche l'esistenza delle aggravanti della premeditazione e della crudeltà verso le vittime. [...] pare sufficiente al tribunale ricordare le modalità della strage del Turchino e cioè la costrizione da parte dei prigionieri di salire in fila sul trampolino affacciante sulla fossa che era stata scavata e al cui interno già giacevano i cadaveri di coloro che erano già morti". "[...]
Il tribunale alla luce delle riconosciute aggravanti e non sussistendo
alcuna attenuante commina la pena dell'ergastolo con la conseguente condanna
al pagamento delle spese processuali". |