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Società Cooperativa Sociale

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Lo statuto

Art. 1 - Denominazione e sede
Per il conseguimento delle finalità di cui all'Art. 1, comma 1 lettera b) della Legge 381/91, è costituita, con sede nel Comune di Milano, una Società Cooperativa Sociale denominata: 

“L’IMMAGINE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del C.C. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo Amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, ovvero trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato, ai sensi dell’Art. 111 ter disp. att. Cod. Civ.

Art. 2 - Durata
La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.

Art. 3 - Scopo mutualistico
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini finalizzate all'inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali, intellettuali, artistiche, di servizi) di persone svantaggiate, in particolare detenuti ed ex detenuti nonché a persone dedite alla droga, all’alcolismo, alla prostituzione o sottoposte a situazioni di discriminazione o intolleranza in genere; di tutte le fasce deboli quali i senza fissa dimora, i minori, gli anziani, gli extracomunitari, i disabili e le persone con patologie mentali, nelle percentuali e come definito dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne é l'oggetto, dando continuità di occupazione ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Art. 4 - Oggetto sociale
Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto:
1. Ideazione, realizzazione, produzione e rappresentazione di musical, commedie musicali, varietà, opere teatrali e musicali in genere, che verranno messe in scena in teatri, università, scuole, piazze, ospedali, case di riposo, parchi, e in qualsiasi struttura ritenuta di volta in volta adatta allo scopo.
2. Attività di formazione teatrale, con corsi giornalieri di danza, canto, recitazione, scenografia, costumistica, tecnica audio e video, trucco, parrucchiere, attrezzistica, elettricistica e di tutte le altre discipline inerenti lo spettacolo teatrale; meditazione; tutte le discipline del fitness, compresa anche la preparazione alle relative figure professionali; corsi di informatica e di grafica; corsi di giornalismo e di comunicazione con particolare riferimento alle attività teatrali.
3. Realizzazione di corsi aperti alla cittadinanza, inerenti le attività svolte e mirate alla promozione del volontariato, per avvicinare la gente alle tematiche e alle problematiche delle fasce deboli della società e per incrementare, anche nel lungo periodo, i volontari che potranno essere inseriti nella Compagnia teatrale.
4. La Cooperativa potrà anche organizzare, in sinergia con altri enti specializzati, le più varie attività e i più diversi corsi di formazione, diretti a preparare chi opera o vorrebbe operare a contatto con gli utenti, e per il benessere e il sostegno, anche materiale, delle fasce deboli indicate nello Statuto. Tra questi, ad esempio, prime nozioni di soccorso sanitario, lezioni di igiene e profilassi, ginnastica per la terza età, musicoterapia, lingue straniere, italiano per stranieri, cucina, portierato sociale, lettura critica dei giornali, meditazione, rilassamento, training autogeno, tecniche di guarigione naturale (karuna-reiki, arteterapia, terapie vibrazionali e similari) uso della voce, intonazione e interpretazione, comunicazione, dizione; le attività e i corsi potranno essere anche direttamente rivolti agli stessi appartenenti alle categorie più svantaggiate, nell’ottica di un proficuo e più duraturo reinserimento.
5. Attività di gestione di palestre e di centri benessere in genere; di teatri o luoghi di pubblico spettacolo e di manifestazioni ad esse correlate, con eventuale vendita e prevendita di biglietti. Organizzazione e partecipazione di/a manifestazioni sportive e di fitness. 
6. ‘Prove aperte’ a valenza settimanale relative a tutte le iniziative realizzate, per favorire la sensibilizzazione dell’utenza interessata alle singole iniziative e ottenere il coinvolgimento di nuovi sostenitori. Le ‘prove aperte’ saranno utilizzate anche come strumento di verifica della disponibilità dei nuovi utenti o volontari, e verranno strutturate in modo da fungere da meccanismo di controllo (ove possibile) in eventuali progetti finanziati.
7. Ideazione, organizzazione, realizzazione e gestione di mostre, convegni, workshop, laboratori teatrali, seminari, conferenze, dibattiti, eventi e interventi culturali inerenti agli scopi principali della Cooperativa e correlabili alle categorie del sociale sostenute o all’espressività artistica umana in genere.
8. Attività di confezionamento e commercio di abbigliamento sportivo, costumi teatrali ed accessori; stamperia di tessuti; fabbricazione di prodotti in legno per scenografie ed attrezzistica per spettacoli; produzione, importazione, esportazione, assemblaggio, distribuzione e commercializzazione di articoli con marchio registrato. 
9. Attività di gestione o commercializzazione di ostelli, appartamenti e strutture ricettive in genere; vacanze-studio e/o organizzazione di itinerari turistici e soggiorni in località nazionali ed estere. Campi di lavoro all’estero e in Italia, periodi di soggiorno sociale, culturale, di volontariato, finalizzati al benessere di categorie svantaggiate o correlati ad attività di formazione o di sostegno per esse e per gli operatori. Vendita di prodotti naturali o artigianali o realizzati nell’ambito di progetti socialmente utili. Attività di promozione turistica e culturale nell’ambito di progetti socialmente utili.
10. Gestione e promozione di raccolte di fondi, pesca di beneficenza e mostre mercato e delle relative attività di sensibilizzazione mirate al sostegno di persone svantaggiate o enti inerenti alle fasce deboli, o ancora a progetti orientati alla solidarietà e allo sviluppo economico e socioculturale, siano essi realizzati sul territorio italiano sia in ambito internazionale. 
11. Realizzazione in proprio e/o in compartecipazione con terze parti di progetti/prodotti editoriali direttamente o indirettamente riconducibili all’ ampia gamma di modalità espressive afferenti l’espressività artistica, così come si possono sviluppare in seno alle varie attività della Cooperativa e ai soggetti che ne fanno parte: libri, opuscoli, registrazioni fonografiche, opere dell’ingegno e sottoposte a diritto d’autore, arti visive, realizzazioni editoriali in chiave multimediale, quotidiani, (nei limiti previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente), periodici, newsletter anche su Internet, su cd, su digitale terrestre e via satellite. Tra queste, in particolare, l’ideazione, la produzione e la commercializzazione o diffusione di opere radio-cine-televisive e in particolare video-clip e documentari, volte a formare/informare l’opinione pubblica o i soggetti istituzionali o privati sulle attività della Cooperativa e sulle realtà socioculturali, artistiche, espressive di cui si occupa.
12. Realizzazione di iniziative dirette volte al miglioramento delle condizioni di vita di tutte le categorie oggetto dell’attività, come carcerati, anziani, disabili, minori, con interventi diretti in carceri, istituti scolastici e per minori in difficoltà, in centri anziani, parchi, cascine, condomini, ospedali e case di riposo, e in tutti i luoghi ritenuti opportuni, anche attraverso la commercializzazione o la promozione di prodotti, il veicolamento di servizi o beni, l’organizzazione di attività, finanziate da progetti o promosse da privati. Più in generale la Cooperativa può attivarsi anche per coordinare e promuovere la fornitura di beni e prodotti alle persone svantaggiate. 
13. Attività di utilità sociale come servizi di banca del tempo, di portierato sociale; per valorizzare e per sostenere il patrimonio culturale e i beni artistici, architettonici, storici e ambientali, nazionali ed esteri; per diffondere la cultura tra le persone più svantaggiate quali la promozione della lettura, la frequentazione di iniziative culturali, di musei e biblioteche. Organizzazione di attività di protezione civile, di assistenza scolastica e stradale, o di iniziative mirate alla sicurezza del cittadino, sempre con particolare riferimento alle fasce deboli, anche in ausilio e in coordinamento con le Istituzioni. 
14. Intermediazione di mano d’opera, in particolare attività di pulizie e di assistenza agli anziani, nonché qualunque altra attività che consenta il recupero di persone svantaggiate o il loro inserimento sociale (nei limiti previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente).
La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie. Sempre in via strumentale la Cooperativa potrà:
a) Promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della Cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni. 
b) Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle Cooperative Sociali. 
c) Istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'Art. 12 Legge 127/71, dell'Art. 11 Legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative; a tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.
La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 5 - Soci
Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. 
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. 
I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge. 
Ai sensi dell'Art. 14 della Legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società. 
Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'Art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. 
Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali e soci volontari. 
Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sotto indicate.
I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro Soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. 
Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.
Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla Cooperativa;
c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 6 - Domanda di ammissione
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all’Organo Amministrativo, nella quale dichiari di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali. 
La domanda delle persone fisiche dovrà specificare: 
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza; 
b) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni; 
c) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere; 
d) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.
La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni: 
a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta; 
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a questo organo i poteri relativi; 
c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere; 
d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali. 
La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società. Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni. Sull'ammissione a socio decide l’Organo Amministrativo, il quale entro 60 (sessanta) giorni deve rispondere in forma scritta motivando l’eventuale rifiuto. 

Art. 7 - Versamenti dei soci
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma da determinarsi dall’Organo Amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. 
Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo: 
a) almeno il 50 (cinquanta) per cento dell'importo entro 10 (dieci) giorni dall’ammissione; 
b) la restante parte, nei termini stabiliti dal Consiglio d’Amministrazione.
Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva ordinaria. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione dell’Organo Amministrativo relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

Art. 8 - Altri obblighi dei soci
Aderendo alla Società i soci si obbligano: 
a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali; 
b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio; 
c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino attività concorrenti, nonché, senza espresso assenso dell’Organo Amministrativo, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa; 
d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società. 

Art. 9 - Perdita della qualità di socio - Recesso
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; 
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere contro la decisione.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione. 

Art. 10 - Esclusione
L'esclusione sarà deliberata dall’Organo Amministrativo nei confronti del socio che: 
a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; 
b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società; 
c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9
d) svolga attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; 
e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'Art. 1455 C.C.; 
f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;
g) abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Art. 11 - Delibera di recesso ed esclusione
Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo Amministrativo su tale materia, saranno demandate all’Arbitro di cui all’art. 28 del presente statuto. 
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel Libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 11 bis - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati
Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'Art. 7 Legge 59/92 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. 
Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i centoottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio. La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei centoottanta giorni suddetti. 
Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria. 
Il socio che cessa di far parte della Società risponde per un anno, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati. 
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto. 

Art. 12 - Morte del socio
Nel caso di decesso di un socio si applica l’Art. 2534 del C.C., fermo restando quanto previsto dall’art. 11 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

Art. 13 - Patrimonio sociale
Il patrimonio della Società è costituito: 
a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 15 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti; 
c) da eventuali riserve straordinarie; 
d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale; 
e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società. 
Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento. 

Art. 14 - Vincoli sulle quote e loro alienazioni
Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l’autorizzazione dell’Organo Amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori. 

Art. 15 - Bilancio di esercizio
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale 
l’Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. 
Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l’approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) per almeno il 30% (trenta per cento) a riserva legale e/o ordinaria;
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge; 
c) un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali. 
In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può sempre deliberare: 
a) di destinare tutti gli utili alla riserva legale e/o ordinaria di cui alla lettera a), previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b)
b) di non attribuire dividendi, destinando tale quota o a riserva ordinaria o a riserve straordinarie.
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
Alla fine di ogni esercizio l’Organo Amministrativo provvede inoltre alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.
La relazione dell’Amministrazione oltre a quanto disposto dall'Art. 2428 C.C. deve illustrare l’andamento dell'attività della Cooperativa anche nel suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta.
La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell’attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Art. 16 - Ristorni
Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci cooperatori, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.
L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
erogazione diretta sotto forma di retribuzione;
aumento del capitale sociale;
emissione di azioni di sovvenzione.
I criteri di ripartizione del ristorno ai singoli soci sono determinati in base a quanto statuito nel regolamento interno da approvarsi ex Art. 2521, ultimo comma C.C., considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa e il socio in base, nel caso di socio lavoratore, ai seguenti parametri:
a) ore lavorate e/o retribuite nel corso dell’anno
b) professionalità
c) compensi erogati
d) tipologia del rapporto lavorativo
e) produttività
In ogni caso l’entità dei ristorni da ripartire fra i soci tiene conto della prestazione mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre e, al limite annullarsi quanto più quest’ultima appaia vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato, configurandosi in tal caso la fattispecie del ristorno anticipato.


Art. 17 - Decisioni dei soci
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 
a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 
b) la nomina dell’Organo Amministrativo;
c) la nomina nei casi previsti dall’Art. 2477 C.C. dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del revisore;
d) le modificazioni dell’atto costitutivo;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere
a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all’articolo successivo.
Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui ai successivi artt. 19 e 20.

Art. 18 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto
Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere
d) ed e) del precedente articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall’Organo Amministrativo.
Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma si dovrà concludere con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l’argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l’indicazione dei soci consenzienti;
- l’indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi, l’indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l’argomento della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l’astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.


Art. 19 - Assemblee
Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 17 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi con avviso spedito ai soci nel domicilio risultante dal Libro dei soci otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.
Detto avviso deve contenere l’ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. 
In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti i soci e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 20 - Costituzione e quorum deliberativi
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno. Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della Società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel Libro dei soci.

Art. 21 - Diritto di voto e scioglimento delle assemblee
Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e siano in regola con i versamenti dovuti. Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per socio e comunque con i limiti posti dall'Art. 4 della Legge 59/92. I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un'altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare solo un socio. Le deleghe, che non possono essere conferite agli Amministratori, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali. Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo Amministrativo e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale. Alle Assemblee potrà partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della C.C.I. o suoi organismi periferici. I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 22 -
Amministrazione
La Cooperativa è amministrata alternativamente da un Organo Amministrativo nella forma del Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore Unico: il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. I soci sovventori possono essere eletti Amministratori. In ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente. Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Società. 
Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea. Gli Amministratori non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 23 -
Convocazioni e deliberazioni
L’Organo Amministrativo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. 
A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Art. 24 - Compiti dell’Organo Amministrativo
L’Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità delle leggi e dello statuto. Spetta tra l'altro all’Organo Amministrativo: 
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; 
b) redigere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'Art. 2 Legge 59/92;
c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea; 
d) determinare gli indirizzi dell'Azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci; 
e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; 
f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 26
g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni; 
h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consortili; 
i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci; 
j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; l’Organo Amministrativo ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con enti pubblici. 
k) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri. 

Art. 25 -
Integrazione dell’Organo Amministrativo
I Consiglieri che intendono rinunciare all'Ufficio devono darne comunicazione scritta all’Organo Amministrativo ed al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.
Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio. 
I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dall’Organo Amministrativo con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale con le modalità dell'Art. 2386 C.C. La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo nel momento in cui l’Organo Amministrativo è ricostituito.

Art. 26 -
Rappresentanza
Il Presidente dell’Organo Amministrativo ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega dell’Organo Amministrativo, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera dell’Organo Amministrativo potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici Uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Art. 27 - Collegio Sindacale
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’Art. 2477 C.C. la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria. 
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
I sindaci sono nominati dai soci, i quali nominano altresì il Presidente del Collegio. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili; possono essere revocati solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale.
Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all’atto della nomina, per l’intero periodo della durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile sulla Società ed è regolato dalle norme dettate in materia di Società per Azioni in quanto applicabili.

Art. 28 - Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Società, a richiesta della parte più diligente. 
L’arbitro deciderà in via irritale secondo equità.
Resta sin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell’arbitro vincoleranno le parti.
L’arbitro determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato fra le parti.
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.
La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 9.
Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche dell’atto costitutivo.

Art. 29 - Regolamenti
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall’Organo Amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea. Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui l’ Organo Amministrativo dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'Azienda, come previsto dal punto d) del precedente art. 24
Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci. 

Art. 30 - Scioglimento
La Società Cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’Art. 2484 C.C., nonché per la perdita del capitale sociale.
In tutte le ipotesi di scioglimento, l’Organo Amministrativo deve senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’Art. 2484 C.C.
L’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile, con indicazione dei liquidatori cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell’Organo liquidativo;
- a chi spetta la rappresentanza della Società.

Art. 31 - Devoluzione patrimonio finale
In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 11;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’Art. 121 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 32 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione
I principi in materia di remunerazione del capitale, d’indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservati.
In particolare ai sensi dell’Art. 2514 C.C. la Cooperativa:
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, qualora consentito dalla legislazione tempo per tempo vigente, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori,
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 33 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società Cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la “disciplina delle Società Cooperative”, a norma dell’Art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.