Lo statuto di Galois.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE EVARISTE GALOIS
Scienza Cultura Comunicazione


TITOLO I
FINALITA'

1.1
E' costituita l'Associazione denominata Associazione Evariste Galois - Scienza, Cultura, Comunicazione.
Essa ha sede in Milano via Crispi 5/a.

1.2
L'Associazione non ha fine di lucro. E' costituita da persone fisiche.

1.3
L'Associazione prende il nome da una figura di scienziato allo stesso tempo geniale e sfortunato, emblematica per il suo carattere forte, libertario ed antiautoritario. Nella sua breve esistenza, Galois ha consapevolmente determinato in modo fondamentale l'evoluzione della scienza, senza ottenere alcun riconoscimento in vita e per molti anni a seguire. La sua figura e' significativa non solo per la disinteressata fiducia nel lavoro scientifico, nonostante l'emarginazione dalla scienza ufficiale, ma anche per il suo profondo impegno sociale, che lo porto' ad abbracciare la causa repubblicana e rivoluzionaria.

1.4
L'Associazione nasce dall'esigenza di rinnovare i metodi e i temi della divulgazione delle scienze naturali ed esatte. Caratteristica specifica dell'Associazione e' la ricerca di un linguaggio espressivo scientificamente preciso, ma non tecnicista, indispensabile per una descrizione accurata della teoria e della pratica scientifica. Cio' che l'Associazione si prefigge e' di rendere accessibile la scienza non attraverso semplificazioni distorcenti, bensi' con una piu' ampia comprensione e una maggiore comunicabilita' del linguaggio che la caratterizza.
Lo scopo di chi si occupa di divulgazione scientifica dev'essere la ricerca di una universalita' della cultura scientifica e tecnologica. L'evoluzione della societa' contemporanea e' sempre piu' determinata da scelte fra diverse opzioni di carattere scientifico e tecnologico; rendere queste scelte comprensibili e' quindi un contributo ad una maggiore democrazia della societa'.

1.5
L'Associazione opera per specifiche iniziative tematiche, che propone attraverso una molteplicita' di chiavi di lettura cosi' da garantire, insieme ad una seria e completa accuratezza scientifica, una fruibilita' diffusa di argomenti altrimenti relegati alla discussione tra i pochi addetti ai lavori. Le attivita' dell'Associazione si articolano quindi:
nell'organizzazione di esposizioni museali;
nell'organizzazione di visite guidate a musei scientifici e a luoghi di particolare importanza nello sviluppo della scienza e della moderna civilta' tecnologica;
nell'organizzazione di conferenze, seminari e dibattiti;
nell'organizzazione di iniziative didattiche per le scuole; nell'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale per docenti;
nell'organizzazione di siti telematici con finalita' di pubblica informazione sugli eventi scientifici;
nella collaborazione con le Universita' e gli istituti di ricerca pubblici e privati per l'organizzazione di opere di divulgazione, formazione e pubblicazione delle attivita' di ricerca;
nella collaborazione con gli organi competenti per lo salvaguardia di beni culturali di particolare rilievo per la storia della scienza e della tecnologia;
nella promozione di qualsiasi altra attivita' ritenuta utile per la realizzazione degli scopi sociali;
nella discussione sulle scelte, di carattere pubblico o privato, di indirizzo della ricerca scientifica e delle sue applicazioni tecnologiche.
In particolare riferimento ai punti di cui sopra l'Associazione potra' agire mediante la stipula di convenzioni con gli enti interessati anche al fine di fornire supporto tecnico e organizzativo ad attivita' gia' esistenti.

TITOLO II
I SOCI

2.1
Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche interessate a collaborare per il perseguimento dei fini dell'Associazione. Si assume la qualifica di socio all'atto del versamento della quota associativa il cui importo e' fissato dal Coordinamento dell'Associazione.

2.2
I soci si dividono in Soci Fondatori e Soci Ordinari.

2.3
Sono soci fondatori i firmatari dell'originario atto costitutivo dell'Associazione e i soci ordinari la cui richiesta venga approvata dall'Assemblea dei soci fondatori.

TITOLO III
ORGANI INTERNI

3.1
Sono organi dell'Associazione:
i. l'Assemblea dei soci;
ii. l'Assemblea dei soci fondatori;
iii. il presidente;
iv. il vicepresidente;
v. il Coordinamento;
vi. il collegio dei garanti;
vii. il tesoriere;
viii. le commissioni di lavoro.

3.2
Le cariche di presidente, vicepresidente e di tesoriere, il Coordinamento ed il collegio dei garanti sono rinnovati annualmente.

3.3
L'Assemblea dei soci e' costituita da tutti i soci ordinari e fondatori in regola con il pagamento delle quote sociali. Si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Coordinamento. E' presieduta dal presidente o dal vicepresidente o da un socio fondatore delegato dal presidente.
Modalita' e tempi di convocazione dell'Assemblea sono fissati dal Coordinamento, che ne definisce anche l'ordine del giorno. Su richiesta di almeno un quinto dei soci l'Assemblea deve essere convocata entro il termine di un mese. E' comunque cura del Coordinamento assicurare che tutti i soci siano informati, con tempestiva comunicazione (che puo' avvenire tramite posta ordinaria, posta elettronica, o altro mezzo) della convocazione e dell'ordine del giorno.
I soci impossibilitati a partecipare all'assemblea possono inviare un intervento scritto; quest'intervento deve essere reso disponibile a tutti i partecipanti all'assemblea; e' a discrezione del presidente dell'assemblea darne pubblica lettura.
Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono approvate a maggioranza semplice dei presenti, qualsiasi sia il numero degli intervenuti; non e' ammesso il voto per delega.
L'Assemblea dei soci :
i. provvede alla discussione e alla delibera delle linee operative, degli obbiettivi e delle attivita' dell'Associazione;
ii. elegge il Coordinamento, il presidente, il vicepresidente e il tesoriere secondo modalita' definite dall'Assemblea stessa, seguendo il principio generale di non cumulabilita' delle cariche sociali;
iii. approva il bilancio preventivo e consuntivo su proposta del tesoriere;
iv. puo' sfiduciare a maggioranza assoluta dei soci iscritti il Presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il Coordinamento o nel suo complesso o un singolo coordinatore.

3.4
L'Assemblea dei soci fondatori e' costituita dai soci fondatori in regola con il pagamento delle quote sociali. E' convocata dal Coordinamento con le stesse modalita' dell'Assemblea dei soci. Su richiesta di almeno un quinto dei soci fondatori l'Assemblea deve essere convocata entro il termine di un mese.
Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci fondatori sull'adesione di nuovi soci fondatori e sulle modifiche allo statuto.

3.5
Il presidente e' eletto fra i soci fondatori dall'Assemblea dei soci Il presidente e' il rappresentante legale dell'Associazione. Il presidente rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi e su mandato del Coordinamento stipula convenzioni con altre associazioni o enti.

3.6
Il vicepresidente sostituisce il presidente nei suoi compiti in caso di impossibilita'. E' eletto fra i soci fondatori dall'Assemblea dei Soci.

3.7
Il tesoriere e' eletto fra i soci fondatori dall'Assemblea dei soci e rende conto periodicamente dei movimenti di cassa al Coordinamento, redige il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e li rende disponibili ai soci che ne facciano richiesta.

3.8
Il Coordinamento e' composto da 5 a 10 coordinatori eletti dall'Assemblea dei soci. Almeno la meta' dei membri elettivi, approssimati per eccesso al numero intero piu' vicino, devono essere soci fondatori. Del Coordinamento fanno parte di diritto il presidente, il vicepresidente e il tesoriere.
Ove lo ritenga necessario il Coordinamento puo' cooptare fino ad un terzo di nuovi membri.
Il Coordinamento:
i. coordina la vita associativa e delibera le azioni ritenute idonee per il raggiungimento dei fini statutari;
ii. istituisce nuove commissioni di lavoro;
iii. gestisce l'ordinaria amministrazione;
iv. indice consultazioni tra tutti gli iscritti su scelte di particolare rilevanza per l'associazione; tale consultazione puo' avvenire anche mediante voto a distanza, purche' ne sia garantita la trasparenza e la sua corrispondenza alla reale volonta' del socio.
Il Coordinamento si riunisce di norma almeno una volta al mese su convocazione del presidente, che ne definisce l'ordine del giorno, o di almeno tre dei suoi membri; il Coordinamento e' validamente costituito se ne prendono parte almeno la meta' piu' uno dei suoi membri. Il Coordinamento delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parita' e' determinante il voto del presidente.
Ai lavori del Coordinamento possono partecipare con solo diritto di parola tutti i soci. Il Coordinamento e' presieduto dal presidente o dal vicepresidente.

3.9
Le commissioni di lavoro sono istituite dall'Assemblea dei soci o dal Coordinamento; organizzano il lavoro dei soci per quanto riguarda una definita iniziativa dell'Associazione. Tutti i soci possono partecipare ai lavori di una o piu' commissioni.
Di ogni commissione fa parte almeno un membro del Coordinamento, che ne rappresenta le istanze nel Coordinamento e ne organizza i lavori. Tale membro e' designato dal Coordinamento.

3.10
Il collegio dei garanti e' composto da tre membri sorteggiati tra i soci fondatori con esclusione del presidente e del tesoriere.
Il collegio provvede a dirimere le controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, le sue decisioni sono inappellabili.
Il collegio e' responsabile del rispetto dello statuto e del regolamento dell'Assemblea
. Decide su proposta del Coordinamento le sanzioni disciplinari da adottare nei confronti dei soci che non abbiano rispettato le norme statutarie o abbiano tenuto un comportamento moralmente o materialmente lesivo nei confronti dell'Associazione.

TITOLO IV
PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

4.1
Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:
dai beni mobili e immobili che diverranno proprieta' dell'Associazione;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
dalle quote associative corrisposte dai soci;
da libere contribuzioni dei soci o da terzi simpatizzanti;
da eventuali contributi di enti pubblici o privati;
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

4.2
Il patrimonio e' amministrato dal tesoriere su indicazione del Coordinamento.

TITOLO V
MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

5.1
L'Associazione ha durata illimitata.

5.2
Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea dei soci fondatori con maggioranza dei 2/3.
L'Assemblea che deliberi lo scioglimento decide a maggioranza assoluta la destinazione dei beni immobili e mobili di proprieta' dell'Associazione. In mancanza di decisione essi vengono divisi in eguale misura fra tutti i soci.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

6.1
La quota associativa e' fissata per il primo anno in Lire 100.000 per i soci fondatori e in Lire 50.000 per i soci ordinari.

6.2
La prima Assemblea dei soci e' convocata entro sei mesi dalla costituzione dell'Associazione.
L'Assemblea si dota di un proprio regolamento nella sua prima seduta.

6.3
Fino alla convocazione della prima Assemblea dei soci le funzioni del Coordinamento vengono svolte dall'Assemblea dei soci fondatori, che elegge un presidente ed un tesoriere pro tempore e nomina il collegio dei garanti.