Atto
Costitutivo
Si
costituisce l'associazione Abitare la Terra.
Essa si propone, attraverso un cammino di incontro e confronto,
di costruire luoghi di discernimento in cui interpretare le domande
e le aspirazioni degli uomini del proprio tempo e, attraverso il
dialogo e la creatività, di sperimentare e verificare il
proprio modo di essere laici cristiani nella Chiesa e nel Mondo.
L'associazione è formata da laici cristiani che, nello spirito
del Concilio Vaticano II, a partire dagli ambienti del lavoro, della
famiglia, del territorio e della cultura si interroga su come coniugare
fede e vita, Vangelo e quotidianità; su come esercitare la
propria responsabilità nella vita ecclesiale; su come sostenere
la spiritualità e l'impegno cristiano nell'azione sociale,
professionale, sindacale, politica e culturale.
L'associazione si rivolge ai cristiani e a tutte le donne e gli
uomini che si impegnano per la promozione integrale della persona
e per il bene comune, a coloro che cercano un senso nella vita,
a coloro che sono assetati di giustizia e di pace. Abitare la Terra
si realizza con il contributo di tutti coloro che, come singoli,
coppie o famiglie, si sentono oggi chiamati a sostenere le domande
e le sollecitazioni che la società in senso ampio, esprime;
che vogliono superare la stanchezza e la disillusione che spesso
caratterizza la presenza dei laici nella Chiesa per riproporre uno
stile di ricerca in spirito di vera Comunione nelle comunità
locali e con la Chiesa tutta. Si arricchisce ancora del contributo
di coloro che, seppur lontani dalla comunità cristiana per
motivi diversi, sentono il bisogno di confrontarsi sul senso profondo
della vita.
Si rivolge anche ai credenti che seguono i cammini parrocchiali
e che sentono l'esigenza di approfondire la propria formazione,
a coloro che provengono da esperienze associative giovanili nelle
quali si è fatta l'esperienza di leggere e comprendere la
Parola di Dio, di ricercare con gli altri una via per uscire insieme
dai problemi, di rifiutare l'ingiustizia e sperimentare il cambiamento.
Abitare la Terra intende realizzare le finalità sopra citate
attraverso itinerari di formazione e spiritualità, il dibattito
pubblico, il coinvolgimento di esperti, la promozione e il sostegno
della vita di gruppo, la pratica della Revisione di Vita, azioni
concrete.
Elemento imprescindibile delle relazioni in AT è il dialogo:
tra i suoi appartenenti, nella Chiesa, con altre associazioni e
singoli con i quali avviare esperienze di conoscenza, di confronto
e, dove possibile, di azione comune. Lo strumento del dialogo valorizza
le differenze interne all'associazione che da sempre sono vissute
come ricchezza, consente di esercitare il diritto e la responsabilità
di "prendere la parola" e di sostenere la voce dei laici
nella Chiesa, sana dal rischio dell'autoreferenzialità, indica
la scelta di un modello democratico nelle procedure.
Statuto
Articolo
1. Denominazione e qualificazione
1.1 E' costituita un'associazione di promozione sociale che assume
la denominazione di Abitare la Terra, con il sottotitolo Laici Cristiani
nel Mondo, con sede in Torino.
1.2 L'associazione non persegue fini di lucro.
Articolo
2. Finalità
2.1 L'associazione Abitare la Terra si propone, attraverso un cammino
di incontro e confronto, di sperimentare e verificare il proprio
modo di essere laici cristiani nella Chiesa e nel Mondo.
2.2 L'associazione si rivolge ai cristiani e a tutte le donne e
gli uomini che intendono confrontarsi e sostenersi reciprocamente
con particolare riguardo per l'attenzione alle persone e la ricerca
del dialogo.
2.3 Abitare la Terra promuove e sostiene iniziative culturali e
di formazione volte a conoscere e ad interpretare le domande che
emergono dalla società con l'intento di motivare e sostenere
l'impegno e la testimonianza negli ambienti di vita, con particolare
attenzione al mondo del lavoro.
2.4 L'associazione offre il suo contributo alla missione della Chiesa
nel mondo, attraverso la testimonianza, l'annuncio del Vangelo,
l'attenzione agli ultimi.
Articolo
3. Soggetti
3.1 Fanno parte dell'associazione tutti coloro che condividono le
ispirazioni di fondo che hanno dato vita ad Abitare la Terra, e
che contribuiscono all'attuazione delle finalità associative.
3.2 L'adesione ad Abitare la Terra è volontaria ed avviene
tramite il versamento della quota associativa da rinnovarsi annualmente,
l'inserimento nel registro dei soci e la ratifica del consiglio
direttivo
3.3 Gli associati hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni
ed alle attività organizzate dall'associazione.
Ciascun associato ha inoltre il diritto di partecipazione e di voto
in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere
votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.
3.4 Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto
e a collaborare per la realizzazione delle finalità associative
3.5 I presbiteri accompagnano l'esperienza di Abitare la Terra,
con il contributo peculiare del loro sacramento, senza responsabilità
di gestione.
3.6 L'allontanamento di uno o più membri può essere
decisa, per grave motivo, dal Consiglio Direttivo.
Articolo
4. Metodo
Il cammino all'interno dell'associazione si realizza in particolare
con
- Il dialogo e l'accoglienza reciproca, tra persone e organizzazioni
- Itinerari di formazione e di spiritualità
- Il sostegno all'esperienza del gruppo e alla pratica della Revisiona
di Vita
- La realizzazione o la partecipazione ad iniziative culturali e
politiche volte a promuovere la solidarietà sociale
Articolo
5. Organizzazione
L'organismo fondamentale dell'associazione è l'Assemblea
dei Soci.
Essa elegge il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri:
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario
Tutte le cariche durano quattro anni e sono gratuite, salvo rimborso
delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione.
La rappresentanza legale dell'associazione è attribuita al
Presidente o al Vicepresidente, in caso di assenza o impossibilità
ad operare del Presidente, il quale presiede l'Assemblea dei Soci
ed il Consiglio Direttivo.
I compiti di queste figure elettive sono stabiliti dal regolamento
di attuazione
Articolo
6. Patrimonio dell'associazione
6.1 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito
:
- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- dagli avanzi di gestione;
- da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata
in possesso a titolo legittimo.
Il patrimonio non può essere destinato a finalità
diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita,
ed è indivisibile finché dura l'associazione.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione
il patrimonio residuo andrà devoluto a fini di utilità
sociale.
I soci espulsi o dimissionari non possono esigere una quota del
patrimonio dell'associazione, né il rimborso delle somme
versate per la quota associativa.
6.2 Le entrate sociali sono costituite:
- dalle quote associative;
- dai proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto
delle proprie finalità istituzionali;
- da ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi
legittimo titolo.
Articolo
7. Esercizio sociale
L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ciascun
anno.
Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale
e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo
reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.
Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in
assemblea rispettivamente entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto
di ciascun anno.
Articolo
8. Scioglimento dell'associazione.
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea
straordinaria dei soci per i seguenti motivi:
- conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta
di conseguirlo;
- impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero
dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
- ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo
che animano l'associazione o che dovesse impedire lo svolgimento
dell'attività.
In caso di scioglimento l'assemblea dei soci in sessione straordinaria
deciderà anche in merito alla destinazione del patrimonio
residuo, che andrà comunque devoluto a fini di pubblica utilità.
Articolo
9. Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle
norme contenute nel regolamento di attuazione.
Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia
Regolamento di attuazione
Articolo 1. Soci
1.1 L'iscrizione all'associazione avviene tramite versamento della
quota associativa annuale.
1.2 Viene mantenuto un Albo dei Soci con la registrazione di tutti
i soci iscritti.
Articolo
2. Assemblea dei Soci
2.1 L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci iscritti
all'Albo e che hanno regolarmente versato la quota associativa.
2.2 L'Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente almeno
una volta all'anno, tramite comunicazione dell'ordine del giorno.
2.3 L'Assemblea dei Soci può essere convocata in via straordinaria
da almeno un quinto dei soci. La convocazione straordinaria avviene
tramite comunicazione scritta dell'ordine del giorno, sottoscritta
da almeno un quinto dei soci, da consegnare a tutti i soci almeno
venti giorni prima della data prevista.
2.4 In prima convocazione, l'Assemblea dei Soci è valida
se sono presenti almeno la metà dei soci.
2.5 Le funzioni dell'Assemblea dei Soci sono le seguenti:
- Elegge il Consiglio Direttivo
- Approva il bilancio consuntivo e preventivo
- Verifica e programma l'attività associativa
Articolo
3. Consiglio Direttivo
3.1 Il Consiglio Direttivo è composto dai consiglieri regolarmente
eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è
formato da 9 consiglieri e nelle elezioni ogni socio può
esprimere 5 preferenze (criterio della determinazione della maggioranza).
In ogni caso il numero di consiglieri e le modalità di elezione
possono essere variati dall'Assemblea dei Soci in occasione delle
elezioni, su proposta del Consiglio Direttivo uscente.
3.2 Il Consiglio Direttivo può cooptare al suo interno dei
soci fino ad un massimo di un terzo dei consiglieri regolarmente
eletti.
3.3 Il Consiglio Direttivo viene convocato e presieduto dal Presidente
almeno quattro volte all'anno.
3.4 Il Consiglio Direttivo può essere convocato in via straordinaria
da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione straordinaria
avviene tramite comunicazione scritta dell'ordine del giorno, sottoscritta
da almeno un terzo dei consiglieri, da consegnare a tutti i consiglieri
almeno venti giorni prima della data prevista.
3.5 In prima convocazione, il Consiglio Direttivo è valido
se sono presenti almeno la metà dei consiglieri.
3.6 Le funzioni del Consiglio Direttivo sono le seguenti:
- Elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere
e il Segretario
- Invita un presbitero a partecipare al Consiglio Direttivo, in
veste di Accompagnatore
- Assegna delle deleghe di lavoro ai consiglieri e/o ai soci a seconda
delle disponibilità (formazione, rapporti esterni, organizzazione,
finanze)
- Coordina l'attività dell'associazione
- Predispone i lavori dell'Assemblea
Articolo
4. Disposizioni generali
4.1 Modalità elettive e deliberative
In tutti gli organismi societari, salvo diversa indicazione del
regolamento di attuazione, il voto è palese quando si vota
sulle cose ed è segreto quando si vota sulle persone.
4.2 Modifica dello Statuto e del Regolamento di Attuazione
Le modifiche allo Statuto e al Regolamento di attuazione sono approvate
dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno
un quinto dei soci. Le modifiche sono approvate con maggioranza
qualificata dei due terzi.
4.3 Consiglio probivirale
Il consiglio probivirale è composto da tre membri eletti
dall'Assemblea dei soci. Deve pronunciarsi sulle questioni di cui
è investito entro 90 giorni e le decisioni sono definitive.
4.4 Individuazione delle candidature per il Consiglio Direttivo
Possono candidarsi al consiglio tutti i soci che fanno domanda scritta,
almeno 3 settimane prima dell'assemblea di rinnovo cariche.
4.5 Incompatibilità
I soci che rivestono ruoli associativi di carattere elettivo non
possono far parte di organi direttivi di partito.
4.6 Rinnovo cariche
Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico
al massimo per due mandati consecutivi.
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