Pubblicato il "procedimento di attuazione" della legge 94
A Competenza La trattazione e la definizione delle istanze per conseguire, da parte dei familiari superstiti, i benefici di cui all'art. 1, legge n. 94 del 1994, è attribuita alla Divisione VII, estendendone l'attuale competenza in materia, riferita alla "emissione di provvedimenti riguardanti gli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z." (D.M. 24 novembre 1993). Per le partite dirette in corso di pagamento, in caso di morte dei titolari, le Direzioni provinciali del tesoro, che hanno in carico la relativa partita, sono competenti ad attribuire, in via definitiva, il trattamento di reversibilità ai soggetti aventi diritto. Copia del relativo provvedimento dovrà essere trasmessa alla scrivente Direzione Generale. |
B Soggetti beneficiari In analogia al sistema previsto dal DPR n. 915 dei 1978, il trattamento di reversibilità compete alla vedova e agli orfani del titolare di trattamento diretto, alle condizioni previste dal sopra richiamato T.U. n. 915 del 1978. Ove il dante causa sia deceduto in campo di sterminio o per infermità comunque direttamente ricollegabili alla deportazione, in assenza degli altri soggetti (vedova e orfani), il trattamento potrà essere attribuito ai genitori o assimilati, alle condizioni stabilite dal più volte richiamato D.P.R. n. 915 del 1978; tra detti soggetti, non sono più compresi i collaterali, in virtù di quanto disposto dall'articolo 5 della legge n. 656 del 1986. |
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C Misura del trattamento e concorso fra più soggetti Si dispone che, in analogia alla soluzione adottata in sede di applicazione della legge n. 932 del 1980, anche l'assegno previsto dalla legge 18 novembre 1980 n. 79 1, reso reversibile ai familiari superstiti dalla legge n. 94 del 1994, sia attribuito ai beneficiari indretti nella misura intera, corrispondente al trattamento minimo INPS, con gli aggiornamenti relativi. A titolo di 13° mensilità, spetta altresi un'aliquota, pari ad un dodicesimo del trattamento di cui sopra, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1338, e successive modifiche. Le ipotesi di concorso fra più soggetti aventi diritto sono regolate dalle norme del D.P.R. n. 915 del 1978, in quanto compatibili. |
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D Condizioni e requisiti Per conseguire la reversibilità dell'assegno vitalizio, l'art. 1 della legge n. 94 del 1994 richiede che i familiari superstiti abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. Circa il requisito dell'età pensionabile, stante l'evoluzione normativa in materia, si ritiene far riferimento al limite del 65° anno. Per il requisito alternativo dello stato di invalidità, si dispone che l'accertamento sia effettuato mediante visita collegiale presso le Commissioni mediche periferiche per le Pensioni di Guerra, con le modalità e i criteri in atto per il riconoscimento della inabilità a qualsiasi proficuo lavoro in materia pensionistica di guerra. Con riferimento al sistema pensionistico di guerra e in analogia a quanto richiesto anche per l'attribuzione dei benefici ai congiunti degli ex perseguitati politici, resta fermo per alcuni soggetti (orfani, genitori e assimilati) che il conferimento del trattamento in parola è altresì subordinato alla sussistenza delle condizioni reddituali, nei limiti fissati dall'art. 70 del D.P.R. n. 915 del 1978 e successive variazioni. Ulteriore condizione per l'attribuzione ed il mantenimento dell'assegno vitalizio è il possesso della cittadinanza italiana, come stabilito dall'art. 10, 5° comma, della legge 8 ottobre 1986 n. 656. |
Così delineato il sistema, si dispone in via operativa quanto segue. Con la legge indicata in oggetto (pubblicata
sulla G.U. n. 31 dell'8 febbraio 1994) è stata integrata e modificata
la precedente normativa riguardante le provvidenze a favore degli ex
deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z.: in particolare, l'art.
1 - in analogia a quanto disposto dall'art. 3 della legge 23 dicembre
1980 n. 932 per i familiari dei perseguitati politici e razziali - ha
reso reversibile ai familiari superstiti l'assegno vitalizio, pari al
minimo della pensione contributiva della previdenza sociale, concesso
dalla legge 18 novembre 1980 n. 791 ai cittadini italiani deportati
nei campi di sterrmnio.
A cura della Direzione Generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del ministero del tesoro |