Contratto part-time DL 61/2000

  1. Nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.
  2. Le prestazioni lavorative del lavoratore a tempo parziale possono venire regolamentate dai rispettivi contratti di categoria.
  3. Il contratto part-time può applicarsi anche per i rapporti a termine stipulati ai sensi della legge 230/60 (sostituzione lavoratrici assenti per maternità,…).
  4. Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo “orizzontale” è quello in cui la riduzione oraria rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro.
  5. Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo “verticale” è quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno.
Forma e contenuti del contratto

Il contratto part-time deve essere stipulato in forma scritta e il datore di lavoro ne deve dare comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Nel contratto deve essere contenuta l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario. Le eventuali ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie e il lavoratore deve essere consenziente ad effettuarle. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale o viceversa non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Gli assegni per il nucleo familiare spettano al lavoratore a tempo parziale per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di 24 ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento della pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, proporzionalmente all’orario effettivamente svolto, l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
 
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