Lavoro interinale o temporaneo in affitto

Riferimento di Legge n° 196 del 24-06-1997: Norme in materia di promozione dell’occupazione. Denominazioni correnti in uso: lavoro temporaneo, lavoro interinale, lavoro in affitto. Il lavoro interinale è un contratto di fornitura di lavoro temporaneo con il quale un'impresa (fornitrice) pone uno o più lavoratori assunti a tempo determinato a disposizione di altre imprese (utilizzatrici).
L'impresa fornitrice deve avere l'apposita autorizzazione del Ministero del Lavoro. La legge prevede che l’attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società autorizzate iscritte in un apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.
Le imprese di fornitura assumono direttamente e temporaneamente i lavoratori necessari per avviarli ad un impiego presso una azienda che li utilizzerà.
Le imprese di fornitura, operative a partire ormai dal gennaio 1998, hanno un’autorizzazione transitoria di due anni; l’autorizzazione diventa definitiva successivamente a condizione che vengano rispettati vincoli di funzionamento e di buona gestione (pagamento regolare degli stipendi, versamento dei contributi, stipula di contratti corretti e in linea con le norme, versamento presso un Fondo appositamente costituito presso il Ministero del Lavoro di un contributo pari al 5% della retribuzione corrisposta ai lavoratori a fini di formazione professionale, …).

NOTE ILLUSTRATIVE
  • Non è prevista alcune corresponsione - a qualunque titolo – di denaro da parte delle persone che si rivolgono alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo; l’agenzia di lavoro interinale non può chiedere al lavoratore alcuna forma di compenso per inserirne il curriculum nelle banche dati né per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo
  • è opportuno verificare che l’impresa fornitrice di lavoro temporaneo sia dichiaratamente tale e che sia in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale
  • ogni singolo candidato può inviare domanda (e curriculum) e rivolgersi a tutte le imprese di lavoro temporaneo (non c’è -cioè- alcuna forma di esclusività); il curriculum deve contenere informazioni su capacità ed esperienze realmente possedute
  • è opportuno inviare a tali imprese un curriculum completo (con il maggior numero di informazioni ritenute necessarie e utili) con l’indicazione anche preferibilmente delle mansioni per le quali si preferisce essere chiamati e/o le fasce orarie e gli eventuali periodi settimanali e/o mensili di utilizzo
  • è opportuno che il candidato lavoratore, soprattutto se alle prime esperienze di lavoro, sia disponibile a una flessibilità di utilizzo e ciò in considerazione del fatto che le esperienze di lavoro arricchiscono comunque la professionalità e le competenze; è inoltre necessario che ogni candidato abbia immediatamente a disposizione la documentazione necessaria (libretto di lavoro, copia di titoli di studio e professionali, ...)
  • è prescritto, e quindi va assolutamente richiesto dal candidato lavoratore, un contratto scritto che contenga necessariamente i seguenti elementi:
    1. i motivi del ricorso al lavoro temporaneo
    2. l’indicazione dell’impresa di lavoro temporaneo fornitrice e della sua iscrizione all’albo e l’indicazione del versamento da parte dell’impresa di lavoro temporaneo della cauzione o fideiussione prevista dalla legge
    3. l’indicazione dell’impresa che utilizzerà il candidato lavoratore
    4. le mansioni ed il relativo inquadramento
    5. l’eventuale periodo di prova e la sua durata
    6. il luogo di lavoro, l’orario e il trattamento economico
    7. la data di inizio e di termine dell’attività lavorativa
    8. le eventuali misure di sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 626/94 in relazione al tipo di attività.
Va precisato, inoltre, che il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con atto scritto e con il consenso del lavoratore; è, inoltre, nulla qualsiasi pattuizione che limiti l’assunzione da parte dell’impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di lavoro temporaneo.
 
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