Stage o tirocinio formativo

Il Decreto Legislativo n° 40 dell'1 febbraio 1996, la circolare n° 29 del 6 marzo 1997, la legge 196/97 e il decreto ministeriale del 25-03-1998, n° 142, del Ministero del Lavoro hanno normato la possibilità di realizzazione di tirocini pratici formativi e di orientamento (periodo di soggiorno in azienda effettuato con lo scopo di acquisire una esperienza lavorativa concreta).
La legge prevede che il tirocinio o stage sia realizzabile solo con una convenzione stipulata tra aziende e istituzioni didattiche e professionali (scuole, università, agenzie per l'impiego e centri orientamento al lavoro, centri di formazione professionale).
Possono chiedere il tirocinio:
  • Studenti di scuole secondarie superiori, specialmente di istituti professionali (durata massima degli stage: 2 mesi)
  • diplomati che frequentino una scuola di perfezionamento o di specializzazione (durata massima 6 mesi)
  • studenti universitari o che frequentino un corso di diploma universitario o che abbiano concluso gli studi da non più di un anno (la durata massima dello stage è di 6 mesi)
  • lavoratori disoccupati, inoccupati o in mobilità (durata massima prevista: 4 mesi). Per questa categoria di persone, sono previsti stage mirati ad una specifica occupazione nell'ambito di un settore aziendale particolare (e non sull'intero processo produttivo, così come è previsto per gli altri destinatari dello stage)
  • portatori di handicap: per essi è possibile una proroga oltre i 6 mesi.
Gli obblighi dell'istituzione scolastica consistono in:
  • predisposizione di un progetto formativo
  • individuazione delle aziende disponibili
  • stipula di una convenzione
  • stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile per infortuni e responsabilità civile.
L'azienda deve, da parte sua:
  • garantire la presenza di un tutor
  • fornire gli strumenti necessari all'attività di tirocinio.
L'iniziativa nella ricerca e realizzazione dello stage è prevista dalla legge come competenza delle istituzioni formative, anche se l'iniziativa del singolo studente o disoccupato o lavoratore in mobilità può essere utile al fine di mettere in relazione l'istituzione formativa o l'agenzia per l'impiego con l'azienda: in ogni caso la procedura e la documentazione necessaria sono poste formalmente a carico delle istituzioni formative e delle aziende. Non è consentito alcun tipo di retribuzione per gli stagisti; si possono prevedere forme di rimborso per vitto e trasporto a carico della scuola o dell'azienda; l'azienda può, a sua discrezione, erogare delle borse di studio.
Sulla materia cfr. anche legge 196 del 24-06-1997, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", e in particolare l'art. 18 relativo ai tirocini formativi e di orientamento.

Di seguito si riportano alcune altre note più comuni sui diritti e sui doveri dello studente (oltre a quelle già indicate nel testo che precede):
  • Lo studente in stage deve sottoscrivere prima dell'inizio dell'attività una dichiarazione in cui si impegna a rispettare le norme di comportamento previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, gli orari concordati e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche e a non divulgare all'esterno le conoscenze acquisite sui programmi e l'organizzazione dell'impresa
  • deve compilare quotidianamente il foglio di presenza e redigere una breve relazione consuntiva dell'attività svolta. E' consigliabile anche tenere un diario giornaliero di annotazioni su problemi e osservazioni relativi all'attività che sta svolgendo
  • lo stagista è coperto da assicurazione contro gli infortuni
  • durante il periodo di stage lo studente deve essere seguito, oltre che dal tutor della scuola, anche da uno o più dipendenti dell'azienda dotati della necessaria esperienza e preferibilmente anche di capacità didattiche
  • l'azienda può esercitare verso il tirocinante che viene inserito nella struttura produttiva il solo potere organizzativo ma non quello gerarchico e disciplinare.
 
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