Sanzioni e disposizioni finali transitorie

Art. 15 – Sanzioni

Per le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiono agli obblighi sono previste:
  • la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 516,46 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorata di 25,82 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo
  • la sanzione di 51,65 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile non occupato.
Per le pubbliche amministrazioni, si applicano ai responsabili di inadempienze le sanzioni penali amministrative disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

Art. 16 - Concorsi alle pubbliche amministrazioni

I disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego.

A tal fine i bandi devono esplicitare speciali modalità di svolgimento per consentire una effettiva condizione di parità. “Nello svolgimento degli esami orali e la interrogazione del candidato sordomuto la Commissione degli esami è tenuta ad avvalersi di un esperto autorizzato dall’Ente Nazionale per la protezione e assistenza dei sordomuti”, art. 7 legge 13 marzo 1958 n. 308, la cui validità è espressamente ribadita all’art. 1, 3 della presente legge.

I disabili dichiarati idonei possono essere assunti anche se non versano in stato di disoccupazione e oltre ai limiti dei posti ad essi riservati nel concorso.

Viene eliminato il requisito di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali

Viene ribadito che vengono mantenuti in servizio i disabili già assunti anche se in eccedenza rispetto alle quote previste dalla legge 68/99.
 
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