Convenzioni e incentivi

Art. 11 - Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa

Nell’ottica di flessibilità del mercato del lavoro e di agevolazione all’inserimento dei soggetti disabili, anche più gravi, il datore di lavoro può stipulare convenzioni con gli uffici competenti e/o con le cooperative sociali, anche con modalità di distacco presso la cooperativa stessa.

Le convenzioni possono prevedere:
  • facoltà della scelta nominativa
  • svolgimento di tirocini
  • assunzioni con contratto di lavoro a termine
  • svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo
  • possibilità di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato.
La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della legge 68/99.

La stipula della convenzione consente ai datori di lavoro di rispettare la legge realizzando un programma graduale di assunzioni mirate e alle persone disabili di essere assunte per volontà dell’azienda e non per mero atto impositivo. Le aziende accedono così agli sgravi previsti per le assunzioni di persone con particolari problematiche e minorazioni.

Art. 12 - Cooperative sociali

Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati e con le cooperative sociali, nonché con disabili liberi professionisti, convenzioni finalizzate a collocamenti lavorativi temporanei di disabili presso quelle cooperative alle quali i datori di lavoro affidano commesse di lavoro.

Le convenzioni non sono rinnovabili per lo stesso soggetto salvo diversa valutazione del Comitato Tecnico.

Possono riguardare:
  • un solo disabile se l’azienda ha meno di 50 dipendenti
  • fino al 30% dei lavoratori disabili da assumere se l’azienda ha oltre 50 dipendenti.
Le convenzioni sono possibili se hanno i seguenti requisiti:
  • contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro
  • copertura dell’aliquota d’obbligo
  • copertura retributiva, previdenziale e assistenziale a carico della cooperativa o del libero professionista
  • la convenzione dura 12 mesi ed è prorogabile una sola volta fino a un massimo di 24 mesi da parte degli uffici competenti.
Devono essere indicati:
  • l’ammontare della commessa fornita alla cooperativa o al libero professionista che non deve essere inferiore alle spese della cooperativa per il lavoratore interessato
  • il nominativo dei disabili da inserire
  • il percorso formativo personalizzato.
Le connzioni possono riguardare anche detenuti disabili ammessi alle misure alternative.

Art. 13 - Agevolazioni per le assunzioni

Le convenzioni di cui sopra possono assumere particolare importanza in quanto gli uffici competenti potranno concedere ai datori di lavoro contributi e sgravi fiscali piuttosto rilevanti all’aumentare della percentuale di disabilità del soggetto, e in particolare:
  • la fiscalizzazione totale per la durata massima di 8 anni, dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%
  • la fiscalizzazione nella misura del 50%, per la durata massima di 5 anni, dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79%
  • il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o per la rimozione delle barriere architettoniche.
Tali agevolazioni sono previste anche a favore dei datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della legge 68/99, assumono disabili.

Art. 14 - Fondo regionale per l’occupazione dei disabili

Questo fondo è stato istituito dalle regioni, le sue modalità di funzionamento e la composizione dei suoi organi sono determinate da una apposita legge che garantisce la rappresentanza paritetica dei lavoratori.

Sono destinati al fondo gli importi derivanti da:
  • sanzioni
  • contributi dei datori di lavoro
  • donazioni.
Il fondo eroga contributi:
  • agli Enti che svolgono attività di sostegno e integrazione lavorativa
  • contributi aggiuntivi a quelli già previsti a carico dello Stato, per il rimborso delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro, per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o per la rimozione delle barriere architettoniche.
 
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