Convenzioni e incentivi
Art. 11 - Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa
Nell’ottica di flessibilità del mercato del lavoro e di agevolazione all’inserimento dei soggetti disabili, anche più gravi, il datore di lavoro può stipulare convenzioni con gli uffici competenti e/o con le cooperative sociali, anche con modalità di distacco presso la cooperativa stessa.
Le convenzioni possono prevedere:
- facoltà della scelta nominativa
- svolgimento di tirocini
- assunzioni con contratto di lavoro a termine
- svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo
- possibilità di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato.
La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della legge 68/99.
La stipula della convenzione consente ai datori di lavoro di rispettare la legge realizzando un programma graduale di assunzioni mirate e alle persone disabili di essere assunte per volontà dell’azienda e non per mero atto impositivo. Le aziende accedono così agli sgravi previsti per le assunzioni di persone con particolari problematiche e minorazioni.
Art. 12 - Cooperative sociali
Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati e con le cooperative sociali, nonché con disabili liberi professionisti, convenzioni finalizzate a collocamenti lavorativi temporanei di disabili presso quelle cooperative alle quali i datori di lavoro affidano commesse di lavoro.
Le convenzioni non sono rinnovabili per lo stesso soggetto salvo diversa valutazione del Comitato Tecnico.
Possono riguardare:
- un solo disabile se l’azienda ha meno di 50 dipendenti
- fino al 30% dei lavoratori disabili da assumere se l’azienda ha oltre 50 dipendenti.
Le convenzioni sono possibili se hanno i seguenti requisiti:
- contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro
- copertura dell’aliquota d’obbligo
- copertura retributiva, previdenziale e assistenziale a carico della cooperativa o del libero professionista
- la convenzione dura 12 mesi ed è prorogabile una sola volta fino a un massimo di 24 mesi da parte degli uffici competenti.
Devono essere indicati:
- l’ammontare della commessa fornita alla cooperativa o al libero professionista che non deve essere inferiore alle spese della cooperativa per il lavoratore interessato
- il nominativo dei disabili da inserire
- il percorso formativo personalizzato.
Le connzioni possono riguardare anche detenuti disabili ammessi alle misure alternative.
Art. 13 - Agevolazioni per le assunzioni
Le convenzioni di cui sopra possono assumere particolare importanza in quanto gli uffici competenti potranno concedere ai datori di lavoro contributi e sgravi fiscali piuttosto rilevanti all’aumentare della percentuale di disabilità del soggetto, e in particolare:
- la fiscalizzazione totale per la durata massima di 8 anni, dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%
- la fiscalizzazione nella misura del 50%, per la durata massima di 5 anni, dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79%
- il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o per la rimozione delle barriere architettoniche.
Tali agevolazioni sono previste anche a favore dei datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della legge 68/99, assumono disabili.
Art. 14 - Fondo regionale per l’occupazione dei disabili
Questo fondo è stato istituito dalle regioni, le sue modalità di funzionamento e la composizione dei suoi organi sono determinate da una apposita legge che garantisce la rappresentanza paritetica dei lavoratori.
Sono destinati al fondo gli importi derivanti da:
- sanzioni
- contributi dei datori di lavoro
- donazioni.
Il fondo eroga contributi:
- agli Enti che svolgono attività di sostegno e integrazione lavorativa
- contributi aggiuntivi a quelli già previsti a carico dello Stato, per il rimborso delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro, per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o per la rimozione delle barriere architettoniche.
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