Avviamento al lavoro

Art. 7 - Modalità delle assunzioni obbligatorie

Tale articolo stabilisce le modalità di assunzione: i datori di lavoro possono provvedere o con richiesta agli uffici competenti o attraverso le convenzioni di cui al successivo art. 11. Sono possibili assunzioni nominative per:
  • partiti, associazioni, organizzazioni sindacali;
  • aziende da 15 a 35 dipendenti;
  • aziende da 36 a 50 dipendenti nella misura del 50%;
  • aziende oltre i 50 dipendenti nella misura del 60%.
Le amministrazioni pubbliche, fatte salve le possibilità di convenzione di cui al successivo art. 11, effettuano assunzioni con le modalità previste dal D.L. 29/93, art. 3, comma 2 e successive modificazioni.

Le normative vigenti prevedono per le pubbliche amministrazioni il ricorso alla chiamata numerica, previa verifica delle compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere, mentre nel caso in cui si ricorra al reclutamento tramite procedure selettive, viene riservato ai lavoratori disabili iscritti negli appositi elenchi (art. 8, comma 2), una riserva di posti nei limiti della quota d'obbligo complessiva e non superiore al 50% dei posti messi in concorso.

Art. 8 - Elenchi e graduatorie

In questo articolo vengono definiti criteri e modalità sulle tenuta degli elenchi e delle graduatorie. Tali criteri sono emanati dalla Regione.

I disabili disoccupati si iscrivono ad un apposito elenco presso gli uffici competenti. Diversamente da quanto disposto dalla legge 482/68, l'ufficio competente definisce un'unica graduatoria, che è pubblica, nel rispetto della norma della legge 675, sulla base dei criteri individuati all'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 1.

Al fine di favorire l'incontro domanda/offerta, gli uffici competenti compilano un'apposita scheda contenente:
  • capacità lavorative;
  • abilità, competenze, inclinazioni;
  • natura e grado della minorazione;
  • caratteristiche dei posti da assegnare.
I lavoratori disabili licenziati per riduzione del personale o per giustificato motivo oggettivo (ad esempio per trasferimento in altra regione delle unità produttive) mantengono la posizione che avevano in graduatoria all'atto dell'assunzione.

Viene invece reinserito in graduatoria il lavoratore disabile che, assunto con un contratto di lavoro a termine, non supera i 120 giorni di lavoro (calcolabili da calendario). Questi non perde l'anzianità d'iscrizione maturata e, esibendo il libretto di lavoro al collocamento ordinario del centro per l'impiego territorialmente competente, viene reintegrato in graduatoria; il reintegro viene poi registrato da parte degli uffici per il collocamento disabili.

N.B. Le Commissioni Tecniche per la valutazione non sono state ancora istituite in tutte le regioni.

Art. 9 - Richieste di avviamento

Questo articolo disciplina le modalità di esecuzione delle richieste di avviamento.
I datori di lavoro devono presentare entro 60 giorni dal momento in cui scatta l'obbligo le richieste di assunzione o un prospetto contenente:
  • il numero totale dei lavoratori dipendenti;il numero e i nominativi dei disabili computabili nella quota di riserva;
  • i posti e le mansioni disponibili.
In caso di impossibilità di avviamento del disabile con la qualifica richiesta, l'ufficio competente avvia lavoratori con qualifiche simili e previo addestramento o tirocinio da svolgersi anche attraverso cooperative sociali.

In caso di rifiuto dell'assunzione da parte dell'impresa, la Direzione Provinciale del lavoro redige un verbale agli uffici competenti e all'autorità giudiziaria.

In condizioni particolari il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato (assunzione nominativa) anche laddove non siano state stipulate convenzioni.

Art. 10 - Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti

Questo articolo detta disposizioni sul rapporto di lavoro dei disabili assunti obbligatoriamente.

Il disabile non può svolgere mansioni incompatibili con la sua minorazione.

In presenza di aggravamento dello stato di salute o di significative modifiche dell'organizzazione del lavoro, sia il disabile sia il datore di lavoro possono chiedere che venga accertata la compatibilità tra mansione lavorativa e caratteristiche del disabile.

Nel caso sia accertata l'incompatibilità, il disabile ha diritto alla sospensione dalla attività lavorativa senza retribuzione per tutto il periodo in cui permane l'incompatibilità. In tale periodo può essere impiegato in un tirocinio formativo.

Se la competente Commissione di accertamento dello stato di handicap, sentito il Comitato Tecnico, accerta la impossibilità di reinserimento, il disabile può essere licenziato e deve essere sostituito con un altro "avente diritto" entro 10 giorni.

La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli "uffici competenti", dispone la decadenza dell'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste speciali per un periodo di 6 mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione o rifiuti il posto di lavoro corrispondente alle sue caratteristiche e alle disponibilità dichiarate.
 
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