Introduzione generale

Art. 1

La finalità di tale legge è "la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato".

Il nuovo sistema d'inserimento e integrazione lavorativa è gestito dalle Province.

I soggetti aventi tale diritto sono:
  • le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatrici di handicap intellettivo, "che comportino una riduzione di capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento delle invalidità civile"
  • invalidi del lavoro
  • non vedenti
  • sordomuti (legge 26 maggio 1970 n. 381 e successive modificazioni;invalidi di guerra, civili e per servizio.
Secondo la Circolare n. 4 del 17/1/2000: "Possono iscriversi negli elenchi le persone disabili di cui all'art. 1 della legge 68/99 che abbiamo compiuto i 16 anni di età e che non abbiano raggiunto l'età prevista dall'ordinamento per il settore pubblico e privato (65 anni)..."

Per l'iscrizione negli elenchi gli adempimenti sono i seguenti: iscriversi al centro per l'impiego del luogo di residenza, prima di presentarsi per l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio disabili.

L'iscrizione viene effettuata personalmente o per delega da parte della persona disabile o appartenente alle altre categorie protette, recandosi (a Milano) presso l'ufficio iscrizioni di Viale

I documenti da presentare sono:
  • certificato di nascita
  • certificato d'iscrizione al collocamento ordinario aggiornato (originale o fotocopia)
  • stato di famiglia
  • fotocopia del titolo di studio ( se possibile anche l'originale )
  • eventuali diplomi professionali o attestati di tirocinio riconosciuti dalla Regione
  • eventuale fotocopia dell'iscrizione di altri familiari disoccupati, solo se a carico
  • codice fiscale in visione e fotocopia
  • originale del libretto di lavoro in visione.
Inoltre per invalidi civili e sordomuti è necessario presentare il verbale di invalidità rilasciato dalla ASL in originale e in fotocopia.

N.B. è possibile autocertificare il titolo di studio, lo stato di famiglia ed il certificato di nascita esibendo un documento di riconoscimento.

Viene rilasciato un documento che attesta l'avvenuta iscrizione. Alle persone disabili iscritte viene inviata, da parte della Provincia, una lettera d'invito a sostenere, in piccoli gruppi e in giorni prestabiliti, una serie di test attitudinali e un successivo colloquio individuale con operatori esperti incaricati dalla Provincia.

Alle persone iscritte nell'elenco unico dopo il gennaio 1999, data di entrata in vigore della nuova legge, le commissioni mediche ASL del territorio di residenza, inoltrano un invito a visita per pervenire ad una diagnosi funzionale, tenendo conto delle compromissioni e dei deficit e suggerendo eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per un positivo inserimento lavorativo.

È possibile che le persone disabili iscritte negli elenchi della Provincia di Milano, ricevano una chiamata da parte di aziende che sono alla ricerca di personale disabile da assumere per rispettare la legge 68/99 e l'eventuale convenzione stipulata. In tal caso è opportuno presentarsi al colloquio conoscitivo presso il datore di lavoro.

Quando si è risolto positivamente il contatto fra il lavoratore disabile ed azienda si definisce il percorso di assunzione. Il lavoratore deve fornire all'ufficio del personale dell'azienda la documentazione necessaria al rilascio del Nulla Osta Nominativo:
  • libretto di lavoro
  • certificato d'iscrizione alle liste del collocamento ordinario (modello c1 in originale)
  • certificato d'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio disabili
Art. 1,2

Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

È ovvio che per essere assunti bisogna essere in possesso della certificazione di sordomutismo rilasciata dalla apposita commissione (vedi Vademecum I°) o della certificazione di invalidità civile, che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Art. 2 - Collocamento mirato

Rappresenta una delle principali innovazioni della legge ed è finalizzato a riconoscere le caratteristiche psicofisiche delle persone disabili e a individuare il posto di lavoro a loro adatto, eventualmente adeguandolo.

Questo compito è di competenza della Commissione Medica di accertamento dell'invalidità in accordo con il Comitato Tecnico Provinciale, la quale formula, dopo un apposito test, una relazione indicando una Linea Progettuale per l'integrazione e le Tipologie di collocamento mirato, le eventuali forme di sostegno e gli strumenti tecnici, onde Inserire o Mantenere al lavoro, la persona disabile.

Esistono diverse tipologie di inserimento:
  • collocamento mirato senza interventi di supporto
  • collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione
  • collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione e con l'utilizzo di strumenti tecnici
  • percorso formativo propedeutico al collocamento mirato (per i disabili più gravi, eventualmente anche attraverso inserimento in Cooperative).
Art. 3 - Assunzioni obbligatorie - quote di riserva

La nuova normativa pur prevedendo una riduzione dell'aliquota delle persone disabili da avviare (dal 15% del totale dei lavoratori occupati al 7% attuale), impone l'obbligo di assunzione anche per le imprese di medie dimensioni che superano i 15 dipendenti, nella seguente misura:
  • 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti
  • 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti
  • 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Per partiti, sindacati e ONLUS la percentuale è calcolata sul solo personale amministrativo e l'obbligo scatta solo in caso di nuova assunzione. Per i servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale il collocamento è previsto nei soli servizi amministrativi.

L'obbligo di assunzione è sospeso per le aziende nelle seguenti situazioni di crisi:
  • cassa integrazione straordinaria;
  • contratti di solidarietà
  • mobilità
  • fallimento
  • liquidazione coatta amministrativa
  • amministrazione straordinaria
  • concordato preventivo
Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul Collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla legge 68/99.

Art. 4 - Criteri di computo delle quote di riserva

Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti:
  • i lavoratori obbligatoriamente occupati, ai sensi della presente e della previgente legge sul collocamento obbligatorio (legge 482/1968)
  • i lavoratori con contratto a termine determinato di durata non superiore a 9 mesi
  • i soci di cooperative di produzione lavoro
  • i dirigenti
  • i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale (part-time), i quali vengono computati non come unità ma in proporzione dell'orario di lavoro
  • i lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro
  • i lavoratori divenuti inabili, con invalidità almeno pari al 60%, per ragioni di servizio, purché non vi siano state inadempienze da parte del datore di lavoro.
Art. 5 - Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi

I punti principali di questo articolo sono i seguenti:
  • saranno individuate le mansioni presso le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non economici che non consentono l'occupazione dei disabili in tutto o in parte.
  • sono esentati dall'obbligo di assunzione:
  • il settore dei trasporti per quanto riguarda il personale viaggiante;
  • il settore degli impianti a fune per il personale operativo;
  • i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che per specifiche attività non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, hanno facoltà di chiedere l'esonero parziale purché versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili una quota di Lire 25.000 giornaliere per ogni disabile non assunto.
L'importo dei contributi è aggiornato ogni 5 anni e sono previste sanzioni amministrative per chi omette parzialmente o totalmente il versamento.

Art. 6 - Servizi di collocamento obbligatorio

Gli organismi individuati dalle regioni in relazione alle norme sul decentramento dei servizi all'impiego vengono denominati "uffici competenti". Questi devono raccordarsi con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio. I loro compiti sono i seguenti:
  • programmare, attuare, verificare gli interventi volti sia a favorire che ad attuare l'avviamento lavorativo;
  • tenere le liste degli aventi diritto;
  • rilasciare autorizzazioni, esoneri e compensazione territoriali;
  • stipulare convenzioni
  • attuale collocamento mirato.
All'interno della Commissione Provinciale per il Lavoro è prevista l'istituzione di un Comitato Tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico legale e del sistema regionale dei servizi all'impiego, in materia di inabilità. Il Comitato Tecnico ha i seguenti compiti:
  • valutare le residue capacità lavorative;
  • definire gli strumenti e le prestazioni atte all'inserimento;
  • effettuare controlli periodici della permanenza dello stato di inabilità.
Viene affidato agli "uffici competenti", individuabili nei Centri per l'impiego previsti dal DLgs 469/97 e dalla L.R. 1799 per la Lombardia, il compito di procedere all'avviamento dei disabili in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi territoriali, nonché dal comitato tecnico, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.
A Milano il Centro per l'impiego è situato in Viale Jenner 24/a. Ogni provincia ha i propri centri, ma in molte non sono stati ancora istituiti.
 
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