Varie
Compiti degli enti locali

Regioni
Con l’art. 138 del Decreto Legislativo n. 112/98, vengono attribuite deleghe alle Regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa integrata con quella professionale, la programmazione della rete scolastica, la suddivisione del territorio in bacini d’utenza, la determinazione del calendario scolastico, i contributi alle scuole private. La programmazione dell’offerta integrata acquista pregnanza dopo l’approvazione della legge n. 144/99 che all’art. 68 prevede l’adempimento dell’obbligo formativo sino al 18° anno di età, da adempiersi anche in percorsi misti di istruzione e formazione professionale. L’art. 139, comma 1, lettera c del Decreto Legislativo n. 112/98 precisa che spettano ai Comuni e alle Province, rispettivamente per la scuola di base e quella superiore, “i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni in situazione di handicap”.

Comuni
È a carico dei Comuni il trasporto gratuito degli alunni in situazione di handicap da casa a scuola e viceversa (art. 28, comma 1, legge n. 118/71). L’art. 40, comma 1 della legge quadro pone a carico dei Comuni l’obbligo dei servizi sociali per l’integrazione delle persone in situazione di handicap e la riqualificazione e il riordino dei servizi esistenti per le attività extra-scolastiche. In molte città è stato aperto uno sportello informativo concernente i servizi a favore delle persone disabili, spesso affidato in gestione ad associazioni di disabili o loro coordinamenti.
La promozione della stipula degli accordi di programma è’ il compito di maggior rilievo istituzionale dei Comuni. Gli articoli 5, 13, 15 e 40 della legge quadro prevedono la stipula di accordi di programma per l’integrazione scolastica promossi dai Comuni. L’accordo avviene tra Enti locali, ASL e Amministrazione scolastica. Ha come oggetto il chiarimento delle rispettive competenze amministrative dei diversi soggetti pubblici tenuti per legge a fornire servizi necessari e utili per una buona qualità dell’integrazione scolastica. L’accordo deve precedere l’ammontare dei flussi finanziari previsti dai rispettivi bilanci, in modo da rendere possibile la realizzazione dei diversi piani educativi individualizzati di tutti gli alunni in situazione di handicap che realizzano l’integrazione. L’accordo deve altresì individuare per ciascun ente sottoscrittore l’ufficio competente all’erogazione dei servizi o al pagamento delle somme indicate in bilancio. E’ previsto inoltre un “collegio di vigilanza” cui possono anche essere conferiti poteri sostitutivi, qualora un ente sottoscrittore sia inadempiente. Il collegio di vigilanza dovrebbe assicurare la realizzazione, in tempi reali, dei servizi necessari e sottoscritti.
È compito del Sindaco indire la conferenza dei servizi per la stipula dell’accordo, presiedere il collegio di vigilanza, emanare l’ordinanza che approva l’accordo sottoscritto da tutti, che pubblica il testo dell’ordinanza e dell’accordo sul bollettino ufficiale della Regione.

In campo sociale il ruolo dei Comuni è fortemente esaltato. Essi hanno infatti compiti di programmazione dei servizi, autorizzazione e accreditamento delle strutture pubbliche e private di gestione diretta o in convenzione dei servizi, di verifica e controllo sulla qualità, efficienza ed efficacia degli stessi. Il Piano di zona (art. 19 della legge n. 328/2000) è lo strumento che permette ai piccoli Comuni associati di ricevere finanziamenti per la gestione e il miglioramento dei servizi. Partecipando ai Piani di zona, le scuole autonome saranno facilitate nella programmazione dei progetti di integrazione scolastica ed extrascolastica

Province
La novità è l’attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di formazione professionale. Non è però da trascurare l’opportunità di accordi di programma provinciali che le Province potranno o promuovere autonomamente o stipulare insieme ai Comuni.
Per quanto concerne l’assistenza al diritto allo studio degli alunni sordi, che fin dal 1934 spettava alle Province, vi rimandiamo a quanto detto nel paragrafo “Assistenti” al capitolo “Realizzazione dell’integrazione”.

 
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