Varie
Gite scolastiche

Nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni in situazione di handicap, “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno” (C.M. n. 291/92, art. 8, comma 2). Ciò significa che l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).

Qualora in una classe di scuola superiore vi sia un compagno maggiorenne che offre la propria disponibilità, egli stesso può essere accompagnatore, facilitando con ciò una più autonoma e normale partecipazione del compagno. In caso negativo, bisogna insistere col Capo di istituto e, se necessario, fare intervenire il docente utilizzato presso il GLH del Provveditorato o l’Ispettore coordinatore del GLIP, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla L. 104/92 e dalla C.M. n. 291/92.

 
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