Varie
Tutela della privacy

La produzione di certificazioni mediche comporta per le istituzioni scolastiche il problema dell’applicazione della legge 675/96 sulla privacy, giacché le notizie sulle minorazioni degli alunni costituiscono “dati sensibili” ai sensi dell’art. 22 della stessa legge.
Il successivo art. 27, comma 1 consente alle pubbliche amministrazioni il trattamento di dati sensibili, senza la necessità di preventiva autorizzazione del Garante, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti fissati da leggi e regolamenti. Il comma 2 dello stesso art. 27 consente anche la “comunicazione” dei dati sensibili ad altre pubbliche amministrazioni quando sia prevista da leggi o regolamenti.

Il regolamento approvato con Decreto legislativo n. 135/99 ha esplicitato in modo inequivoco “il prevalente interesse pubblico” nel trattamento dei dati sensibili ai fini scolastici. Il capo di istituto che è il “responsabile del trattamento” può quindi legittimamente raccogliere i dati sensibili dell’alunno in situazione di handicap e comunicarli al Provveditore agli Studi e altre autorità amministrative per attivare gli interventi necessari all’integrazione scolastica. Deve però adottare alcuni accorgimenti, ad esempio “informare” per iscritto i genitori dell’uso che verrà fatto di questi dati, custodirli in luogo separato per evitare l’accesso a terzi e utilizzare “codici identificativi”. Resta fermo l’obbligo di chiedere il consenso alla famiglia. Al rispetto di tali norme non è tenuto solo il capo di istituto, ma anche l’amministrazione scolastica. Le sanzioni per mancata applicazione di queste norme possono essere penali, ma anche amministrative e civili.

In vista degli esami l’art. 6, comma 6, dell’O.M. n. 38/99, stabilisce che debba essere affissa all’albo di istituto, consegnata a ciascun alunno e fornita in copia agli interessati che ne facciano richiesta, la “relazione” del Consiglio di classe contenente tutti gli elementi che debbono essere forniti alla Commissione circa i criteri di formazione e valutazione del percorso formativo. In tale documento non dovrà essere indicato il nome dell’alunno in situazione di handicap, per il quale sono fornite particolari indicazioni, trattandosi della “diffusione di dati personali sensibili” dell’alunno tutelati dalla L.675/9. Questa è la relazione sulla classe, quella relativa al singolo alunno disabile non viene affissa all’albo, ma consegnata direttamente alla commissione. Il candidato può però prenderne visione.

Al termine degli esami, inoltre, i risultati devono essere pubblicati nell’albo della scuola, secondo quanto è stabilito dall’art. 21, comma 1, dell’O.M. n. 38/99. Non sembra legittimo effettuare indicazioni che consentano di individuare l’alunno in situazione di handicap, bastando i verbali di esami. Però l’OM. 126/2000 all’art. 2, comma 5, punto 4 prevede espressamente l’obbligo dell’annotazione in calce ai tabelloni.

Il comma 2 dello stesso art. 21 dell’O.M. 38/99 stabilisce che è garantito il diritto di accesso agli atti d’esame ai sensi della L. 241/90. Circa la tutela della privacy l’art. 27, comma 3 dell’O.M. n. 128/99 precisa che qualora nell’atto di cui si chiede l’accesso vi siano fatti relativi alla vita privata o alla riservatezza di terzi, non è possibile effettuarne copia, ma è solo consentito leggere il contenuto dell’atto, di cui è anche vietato prendere appunti.

 
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