Varie
Scuole private, parificate e non

L’art. 12, comma 4 della legge quadro sancisce il divieto di rifiuto di iscrizione di alunni in situazione di handicap. Sino ad oggi, tale divieto valeva solo per le scuole pubbliche. Con l’approvazione della legge n. 62/2000 sulla parità scolastica le cose sono cambiate. Tale legge infatti prevede l’obbligo per le scuole parificate di accettare gli alunni in situazione di handicap (art. 1, commi 3 e 4, lettera e).
Solo se le scuole private non hanno avanzato domanda di parità (cosa che avviene per iscritto da parte del legale rappresentante dell’istituzione) o se questa non è stata concessa, esse non sono obbligate ad accettare tali iscrizioni.

La legge n. 62/2000 ha anche obbligato le scuole “paritarie” a fornire insegnanti specializzati per le attività di sostegno, che verranno pagati dallo Stato, e dovranno applicare tutte le norme vigenti in materia di inserimento.

La legge sulla parità scolastica ha messo per la prima volta sullo stesso piano le scuole statali e gli istituti privati che vorranno diventare “paritari”, anche per quanto riguarda la normativa in vigore per l’accoglienza e l’inserimento degli alunni handicappati. Per le famiglie di questi ragazzi si profila così un sistema scolastico più omogeneo per qualità e servizi. La possibilità di entrare a far parte del sistema nazionale d’istruzione (e dunque di partecipare ai finanziamenti per il diritto allo studio) sembra aver raccolto molti consensi: circa l’80% degli istituti di istruzione privati ha già presentato domanda per avere la parificazione.

Questa legge apre nuovi orizzonti agli handicappati che ora possono accedere a tutte le scuole private di ogni ordine e grado, sempre che queste siano in “via di parità”.

Qualora un genitore dovesse riscontrare delle inadempienze, rispetto agli standard stabiliti per legge, se la carenza è delle strutture si deve rivolgere agli enti locali, se invece la carenza riguarda la didattica e l’assegnazione degli insegnanti di sostegno si deve rivolgere alle Direzioni regionali dell’Istruzione.

La legge 62/2000 prevede tre anni di adeguamenti per raggiungere il traguardo della parità tra scuole pubbliche e private.

* Vediamo quali prestazioni e strutture devono garantire le scuole private che hanno deciso di fruire della legge numero 62/2000 sulla parificazione.

  • Diritto allo studio: devono essere accolte tutte le regolari domande di iscrizione, comprese quelle degli studenti con handicap.
  • Barriere architettoniche: gli edifici privati devono, con gradualità, mettersi in regola con la normativa in vigore.
  • Personale ausiliario: viene assegnato d’ufficio, in base a documentate richieste al Comune.
  • Insegnanti di sostegno: la loro presenza è subordinata alla richiesta fatta dalla scuola e l’insegnante deve avere il titolo di specializzazione.
  • Nel caso fosse impossibile reperire il personale specializzato, l’istituto è comunque tenuto ad accogliere l’alunno, nominando in via eccezionale personale ritenuto idoneo anche se non è provvisto di titolo specifico.
  • Costi: i genitori sono tenuti a pagare la retta “normale” prevista per tutti gli altri alunni. Nessun costo aggiuntivo può essere richiesto per i servizi a favore dei disabili previsti per legge.
 
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