Università

A questo argomento è stato dedicato un capitolo a sé all'interno del nostro sito.
Qui di seguito è riportato quanto scritto sul vademecum nel mese di dicembre 2001.

La legge n. 17 del 28 gennaio 1999 prevede misure di sostegno alle università per favorire la partecipazione alle diverse attività di studio degli studenti disabili attraverso:

  • la nomina da parte di ogni rettore di un docente con la funzione di delegato per il coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l’integrazione nell’ambito dell’Ateneo (art. 1, comma 3)
  • la costituzione di un servizio di tutorato specializzato in seno alle facoltà
  • Il trattamento individualizzato, gli ausili ed i mezzi tecnici specifici (art. 1, comma 2)
  • la destinazione dei fondi da parte del MURST derivanti dalla legge su indicata, e la loro utilizzazione sulla base di progettazioni articolate da parte degli Atenei
  • la possibilità di effettuare prove di esame, anche equipollenti, con l’ausilio del servizio di tutorato o con il supporto di ausili tecnici concordandone previamente le modalità con il docente.
Il Programma di Azione del governo per le Politiche dell’Handicap (2000-2003), approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 luglio scorso, presentato dal Ministro Livia Turco, prevede le seguenti azioni per promuovere l’applicazione di questa legge:
  • rilevazione annuale delle nomine dei delegati e delle attività svolte dalle Università, in particolare l’organizzazione dell’Ufficio, con personale dell’Università e un coordinatore, attrezzato per gli opportuni collegamenti e sperimentazione per la conoscenza degli ausili e tecnologie, costituzione di siti Web e banche dati;
  • ricognizione attraverso detti uffici dei bisogni e delle difficoltà degli studenti disabili, al fine di risolvere i problemi di orientamento, di partecipazione alle lezioni, di accesso ai testi di studio, alle biblioteche e alle consultazioni bibliografiche, al supporto didattico specifico, alla vita di relazione e di studio con gli altri, al rapporto con docenti, alla realizzazione dei percorsi di formazione per il completamento degli studi;
  • realizzazione del diritto allo studio garantendo l’assistenza e l’aiuto alle persone attraverso interventi promossi nell’ambito dell’autonomia universitaria. Individuare a tal fine servizi e soluzioni organizzative e di supporto più idonei tra i quali:
  • nuove tecnologie in grado di avviare lo studente al più elevato grado di autonomia possibile
  • interprete in lingua dei segni, ripetitore labiale, tutore didattico, stenotipia computerizzata per gli studenti sordi
  • ...registrazioni, postazioni informatiche attrezzate (sintesi vocale, ...) nelle maggiori biblioteche, aule, e nell’ufficio per i disabili
  • fruibilità delle aule, delle biblioteche e sale di studio per i disabili motori e sensoriali,
  • facilitazioni per l’accesso ad Internet, alle reti dell’Ateneo, alle banche dati bibliografici, anche attraverso specifiche postazioni informatiche debitamente attrezzate
  • sottotitolazione tramite stenotipia.
Il D.P.C.M. 4 aprile 2001, art. 14 recita: “Gli interventi a favore degli studenti in situazione di handicap”
comma 1. “Le Regioni, le Provincie autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, forniscono agli studenti in situazione di handicap ampio accesso alle informazioni tese ad orientarli nei percorsi formativi universitari e alle procedure amministrative connesse, nonché a quelle relative ai servizi e alle risorse disponibili e alle relative modalità di accesso...”
Comma 2: “Al fine di tener conto dell’oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti in una specifica disabilità, della possibile assenza, nel tempo di realizzazione del curriculum, di strumentazioni ausiliarie adatte a ridurre l’handicap, o di altre difficoltà organizzative sia del soggetto che delle istituzioni che erogano il servizio, le Regioni, le Provincie autonome e le università, queste ultime nella persona del docente delegato all’integrazione degli studenti in situazione di handicap di cui alla legge 18 gennaio ’99 n. 17, prendono in considerazioni le possibili differenze compensative nella valutazione dei criteri per l’attribuzione dei servizi e degli interventi di cui all’art. 2, istituendo per gli studenti con disabilità non inferiore al 66% requisiti di merito individualizzati che possono discostarsi da quelli previsti dal presente decreto sino ad un massimo del 40%”.
Comma 3: “La durata di concessione dei benefici per gli studenti con invalidità non inferiore al 66% è di 9 semestri per i corsi di laurea, di 7 semestri per i corsi di laurea specialistica e di 15 semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico”.
Comma 4: “Per gli studenti con disabilità non inferiore al 66% iscritti ai corsi attivati prima dell’applicazione del D.M. 3/11/99 n. 509, la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione...”
Comma 5: descrive in modo particolareggiato i requisiti di merito individualizzati per gli studenti con disabilità non inferiore al 66%.
Comma 9:”L’importo della borsa di studio, determinato ai sensi degli artt. 9 e 10, può essere incrementato nel caso di studenti in situazione di handicap, al fine di consentire l’utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell’attività didattica e lo studio.
Comma 10: “Gli interventi delle Regioni, delle Provincie autonome e delle università sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato possono essere anche affidati ai ‘consiglieri alla pari’, cioè a persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.

Alcune università (sicuramente l’università degli Studi di Milano) hanno attivato un servizio per interventi relativi all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone handicappate. Questo servizio, che si avvale della collaborazione degli obiettori di coscienza, offre tra l’altro assistenza durante le lezioni anche da parte di un tutor; contatti con i docenti e con le istituzioni universitarie, pratiche amministrative, pratiche per prestito libri.
 
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