Valutazione e prove di esame
Gli esami di qualifica e di licenza di maestro d’arte

Negli istituti professionali e d’arte è previsto un esame di stato al termine del terzo anno, il cui mancato superamento costituisce uno sbarramento per l’accesso al biennio successivo.

Sino al ’97 gli alunni con piano educativo “differenziato” non venivano ammessi a questo esame.

L’O.M. n. 65/98 consentì l’ammissione agli esami al solo scopo di conseguire la certificazione di “crediti scolastici” maturati. L’O.M. n. 128/99 art. 4, comma 4, ribadisce tale norma, precisando che questi alunni debbono formalmente ripetere il terzo anno ma possono frequentare attività e lezioni nelle classi successive, sulla base di un progetto concordato dai due rispettivi Consigli di classe.

Svolgendo questi alunni attività didattiche in due classi, secondo il principio delle “classi aperte” previsto dall’art. 14 della legge quadro, a quale dei due Consigli spetta il compito di valutare il profitto?

Formalmente questa funzione spetta al Consiglio di 3°; questo acquisirà informazioni dal Consiglio della 4° o 5° a corredo del giudizio valutativo da formulare.

Potendo gli alunni in situazione di handicap ripetere fino a una terza volta la stessa classe (art. 13, comma 1, lettera c, legge n. 104/92), essi, pur rimanendo formalmente iscritti in terza classe, frequentano fino al termine della 5° classe e sono così ammessi agli esami di stato. L’O.M. sugli scrutini del 2001 prevede la possibilità di iscrizione in 4° e 5° classe al solo fine del conseguimento dell’attestato dopo gli esami finali.

 
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