Valutazione e prove di esame
Valutazione ordinaria nella scuola superiore

O.M. n. 90 del 21/5/2001, art. 15, comma 1: “Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l’uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali”(programmazione globalmente conforme).

Art. 15, comma 4: “Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente fisico e sensoriale, il Piano Educativo Individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe ... valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato Piano Educativo Individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il proseguimento degli obiettivi del PEI. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art. 316 del DL 16/4/99 n. 297.In calce alla pagella degli alunni medesimi deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali ed è annotata ai sensi dell’art. 14 della presente ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il PEI preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del PEI. Non possono, comunque, essere precluse a un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti art. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap che svolgono PEI differenziati, in possesso dell’attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall’art. 312 e seguenti del D.L. 297/94, le classi successive, sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito per gli alunni medesimi che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’Esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione, di cui all’art. 13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 17, comma 4, dell’O.M. n. 29/2001.”

Art. 15, comma 5: “Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia, fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13”.

Art. 15, comma 6: “Per gli alunni che seguono un PEI differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in seguito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali”.

 
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