Valutazione e prove di esame
Esami di licenza elementare e media

Esami di licenza elementare

“La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base del PEI, mediante prove d’esame, anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali” (O.M. 9/3/95 n. 80). L’0.M. n. 128/99 all’art. 1 richiama l’O.M. n. 65/88 in materia di esami di scuola elementare. Tale ultima O.M. all’art. 3, comma 3, riproduce sostanzialmente il testo della legge 104/92 con alcune aggiunte significative. Si precisa infatti che possono svolgersi “prove anche differenziate”. Le prove differenziate debbono accertare apprendimenti coerenti con gli insegnamenti impartiti che possono essere anche differenziati rispetto a quelli dei compagni, perché coerenti con le potenzialità dell’alunno in situazione di handicap.

Esami di licenza media

“Per gli allievi in situazione di handicap, che vengono ammessi a sostenere gli esami di licenza, si applicano, nel rispetto delle indicazioni contenute nella legge 104/92, le disposizioni di cui all’ultimo comma della premessa ai criteri orientativi approvati con D.M. 10/12/84, tenendo presenti i chiarimenti forniti con la circolare telegrafica n. 189 del 12/6/85” (C.M. 18/6/92 n. 199).

L’.O.M. n. 90 del 21 maggio 2001, art. 9, comma 13 “Valutazione finale delle classi terze della scuola media e Esame di Stato di licenza della scuola media”: in ciascuna scuola media è costituita una commissione per gli esami di licenza, composta d’ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie d’esame previste dall’art. 3 della legge 16 giugno ’77, n. 348, nonché dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati”.

Art. 11, comma 11: “Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art. 318 del D.L. 16.4.94, n. 297. Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.”

Art. 11, comma 12: “...Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da far valere anche per percorsi integrati”.

Art. 11, comma 13: “Nei diplomi di licenza della scuola media e nei certificati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati”.

 
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