Valutazione e prove di esame
Ripetenze plurime

Secondo l’art. 14, comma 1, lett. C della legge quadro si stabilisce che “nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti..., su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi”.

 
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