Norme relative ai diversi ordini e gradi di scuola
Valutazione e prove di esame

L’art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla base del progetto didattico contenuto nel PEI.
La valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti.
In sede di valutazione deve essere evidenziato se per talune discipline siano stati adottati “particolari criteri didattici”. Occorre inoltre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline (ad esempio un alunno audioleso può sostituire musica con storia della musica). Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe ritiene che l’apprendimento sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l’alunno alla classe successiva (O.M. n. 128/99, art. 4, commi 1 e 3). Tale normativa è stata ribadita dall’O.M. n. 126/2000.

 
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