Norme relative ai diversi ordini e gradi di scuola
Scuola dell'obbligo

L’obbligo scolastico ai sensi dell’art. 68 della legge 644/99 e del DPR 257/00, viene elevato rispettivamente a 15 anni nell’anno 1999/00, a 16 anni nell’anno scolastico 2000/01, a 17 anni nell’anno scolastico 2001/02 e a 18 nell’anno scolastico 2002/03. Tutto ciò però è attualmente all’esame dell’attuale governo che sta rivedendo la riforma della scuola.

Scuola elementare
All’atto dell’iscrizione al 1° anno deve essere presentata una nuova diagnosi funzionale anche se tutta la documentazione e la certificazione che riguarda l’alunno verrà automaticamente trasmessa dalla scuola materna di provenienza. Sulla base della documentazione proveniente dalla scuola materna, la scuola elementare provvede a trasmettere alla Direzione Scolastica la documentazione relativa alla segnalazione dell’handicap con la richiesta dell’insegnante di sostegno che deve essere controfirmata dal genitore.

Scuola media
La pre-iscrizione deve essere effettuata in gennaio e verrà confermata entro il mese di luglio con la consegna alla scuola media del documento che attesta il superamento degli esami di 5° elementare.

L’obbligo dell’istruzione può essere ottemperato frequentando anche altre strutture scolastiche:

  • scuole integrate ( ve ne sono per audiolesi e per non vedenti);
  • scuole aventi particolari finalità (ex scuole speciali);
  • CSE (Centri Socio Educativi, ora in carico alle ASL, in convenzione con i Comuni), solo nel caso si siano compiuti 15 anni
Nel caso di ragazzi sordi, è opportuno che la logopedista presenti una dettagliata relazione e partecipi agli incontri fra i docenti per fornire elementi di conoscenza più dettagliati. Inoltre, nel corso dell’anno, dovrà continuare questi colloqui informativi con il corpo docente.

Gli interventi per gli alunni handicappati sono quelli previsti per ogni ordine di grado e scuola, compresa l’eventuale presenza di un assistente alla comunicazione.

L’obbligo di frequentare le scuole medie cessa con il 15° anno di età, tuttavia la frequenza può continuare, se concordato dal Collegio dei docenti e dal Preside su richiesta della famiglia, fino all’età di 18 anni.
 
Sommario