Norme relative ai diversi ordini e gradi di scuola
Permanenza di un alunno nella scuola materna successivamente al 6° anno

La Circolare Ministeriale n. 235 del 5/9/75 stabilisce: “avuto riguardo alle attribuzioni e ai compiti del Collegio delle insegnanti in generale (art. 4, lett. L del DPR 416 del 31/5/74) e del Collegio, in specie, delle insegnanti di scuola materna (art. 32 del medesimo DPR), si demanda a tale organo, con la partecipazione degli specialisti aventi compito medico e sociopsicopedagogico, il decidere dell’iscrizione di bambini handicappati che abbiano superato il 6° anno di età. Di tale decisione sarà data motivazione, per ciascun soggetto, nel verbale della seduta del Collegio”.

La Commissione Falcucci nella Circolare Ministeriale n. 227 dell’8/8/1975 affermava, nella relazione conclusiva, che i bambini handicappati “non possono essere esclusi dalla frequenza della scuola materna al burocratico compimento del 6° anno di età, dovendosi valutare l’opportunità o meno di una ulteriore permanenza nella scuola materna di un periodo non superiore a uno o due anni”.

A seguito della legge n. 62/2000 sulla parità scolastica, le scuole materne comunali sono obbligate ad accettare l’iscrizione di alunni per l’integrazione e ricevono dall’amministrazione scolastica le somme per il pagamento degli insegnanti per attività di sostegno. I Comuni possono chiedere un concorso alle spese da parte delle famiglie, secondo fasce di reddito (C.F.R. Dlgs n. 109/98). Però per gli utenti in situazione di handicap il Dlgs n. 130/99 ha precisato che deve tenersi conto del reddito personale del solo utente in situazione di handicap e non anche di quello della sua famiglia.

 
Sommario