Norme relative ai diversi ordini e gradi di scuola
Asili nido

Con la promulgazione della legge 104/92, art. 12, l’inserimento negli asili nido è garantito a tutti i bambini da 0 a 3 anni; la presenza di una minorazione fisica o psichica non può essere causa di rifiuto all’iscrizione. L’accesso a questa scuola viene liberamente deciso dai genitori o da chi ha la tutela del minore. Sia l’asilo nido che la scuola materna sono strutture che gli Enti Pubblici hanno l’obbligo di garantire e gestire. La Regione ha il compito di emanare le direttive organizzative e di ripartire i fondi statali, mentre il Comune amministra e gestisce gli asili nido.

Si prevede la possibilità per gli Enti locali di adeguare l’organizzazione e il funzionamento di queste strutture prescolastiche alle esigenze dei bambini con difficoltà, nonché di utilizzare operatori e assistenti specializzati.

Per i bambini sordi, il personale di sostegno può essere richiesto direttamente all’Amministrazione Provinciale; la domanda va presentata dalla famiglia, con l’accordo del Comitato di Gestione dell’asilo, al Servizio di Assistenza Sociale dell’Amministrazione Provinciale, mentre la domanda di iscrizione va presentata alla direzione dell’asilo. Di norma vi è una graduatoria che tiene conto della situazione familiare, specie se i genitori lavorano entrambi. I costi elevati degli asili nido comportano poi di fissare una retta che viene stabilita in ragione dei redditi dichiarati dai vari nuclei familiari. Se il bambino è affetto da handicap alla domanda di iscrizione va allegata la documentazione medica.

 
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