Realizzazione dell'integrazione: Strumenti
Assistenti

La competenza per l’assegnazione nelle scuole di assistenti per il diritto allo studio ai disabili sensoriali (ciechi e sordi) definiti anche “assistenti alla comunicazione” spetta alle Province, in forza della legge speciale n. 67/93, salvo diversa disposizione delle leggi regionali. Successivamente a questa legge speciale, l’art. 139 del DL n. 112/98 ha stabilito che il supporto organizzativo all’integrazione scolastica spetta ai comuni e alle province, rispettivamente per le scuole di base e per le superiori. L’apparente conflitto si risolve a favore della legge speciale e quindi la competenza dovrebbe rimanere alla Provincia, tuttavia ciò non avviene in tutte le province che inoltre si regolano in maniera diversa sia nella modalità con cui forniscono questo servizio, sia lasciando la competenza ai Comuni.
Questa figura di assistente per la realizzazione del diritto allo studio è in alcuni casi un aiuto a domicilio per lo svolgimento dei compiti a casa, altre volte è presente a scuola come un aiuto all’alunno per la comunicazione. In questo caso coincide con la legge 104, art. 13, comma 3 che sancisce “l’obbligo di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali”. Questo assistente non deve essere inteso in senso stretto solo come interprete, gestuale o labiale, ma come “facilitatore” della comunicazione fra l’alunno sordo e l’insegnante. Questa figura non coincide quindi con l’insegnante di sostegno che viene assegnato alla classe e non al singolo alunno per consentire agli insegnanti curricolari di andare incontro ai suoi bisogni.
Nella realtà l’assistente presente a scuola, oltre a facilitare la comunicazione prendendo appunti e traducendo all’alunno quanto viene detto in classe, svolge spesso compiti di intervento didattico ed educativo che spetterebbero più propriamente all’insegnante di sostegno e agli insegnanti curricolari. Dato che non esistono delle direttive specifiche sul ruolo e sulle competenze necessarie perché queste figure possano adempiere ai loro compiti, si tratta spesso di persone prive di una qualsiasi formazione specifica e di una precisa collocazione all’interno dei Consigli di classe, ai quali peraltro non sempre sono chiamate a partecipare, benché dovrebbero rientrare nell’ambito di quegli operatori che sono ammessi ad intervenire nella formulazione dei PEI.
Ad esempio la Provincia di Milano dà un contributo alle famiglie, in base al loro reddito, perché possano pagare un assistente a domicilio e/o a scuola. Qualche provincia, come Brescia, ha costituito un consorzio tra i comuni del proprio territorio che eroga il servizio pagando direttamente l’assistente.

 
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