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Insegnante di sostegno

La figura dell’insegnante di sostegno, prevista nella scuola dell’obbligo dalla L.517/67 e dalle successive circolari, è stata estesa alla scuola materna con la L.270/82 e alla scuola superiore in attuazione della Circolare C.M. 262/88. E’ comunque con la legge 104/92 (art. 13, comma 6) che si dispone l’utilizzazione dell’insegnante di sostegno specializzato in ogni ordine di scuola.

L’insegnante di sostegno viene assegnato dal Provveditore agli Studi alla scuola in cui è inserito il soggetto portatore di handicap. per “realizzare - come prescrive la L.517/77 - interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni”. Il Provveditore nomina l’insegnante di sostegno in organico di diritto (rapporto 1 a 4, legge 448/98) o in organico di fatto (con deroga del suddetto rapporto), sulla base delle richieste avanzate dalla scuola e del parere del gruppo H del Provveditorato (GLIP). Il Capo di Istituto lo assegna, in contitolarità con i docenti curriculari, alla classe o alle classi, che accolgono portatori di handicap Con l’avvio dell’autonomia, dall’1/9/2001 le “deroghe” sono di responsabilità del Dirigente scolastico, Direttore o Preside.

La legge n. 449/97, art. 40 ha soppresso il criterio della istituzione di un posto per le attività di sostegno ogni 4 alunni con handicap, sostituendolo con quello di un posto organico ogni 138 alunni frequentanti nelle scuole pubbliche della provincia.

La quantificazione oraria nel rapporto insegnante di sostegno/alunno portatore di handicap dovrebbe essere stabilita in base al PDF e al PEI, in realtà il Capo di Istituto assegna un numero di ore di sostegno al singolo alunno in base a quanto la diagnosi funzionale richiede e a quante ore gli vengono effettivamente assegnate dalle Direzioni Scolastiche Regionali. Non è quindi la famiglia che può decidere quante sono le ore di sostegno che deve avere il proprio figlio.

Per quanto riguarda la “specializzazione”, per quanto espressamente prevista dalla Legge 104, attualmente il numero di insegnanti specializzati disponibili, sia polivalenti che specifici per ogni tipo di handicap, è assolutamente insufficiente. Molto frequentemente svolgono ruolo di sostegno insegnanti in esubero nelle loro graduatorie, privi non solo di qualsiasi formazione sul sostegno, ma spesso anche privi di titoli nelle aree disciplinari per le quali è necessario il sostegno. Frequentemente disattesa è anche l’organizzazione di corsi di aggiornamento, pure previsti, all’interno delle singole scuole.

Il conflitto fra il diritto dell’alunno di avere un insegnante competente e quello del docente a ricevere un incarico nel rispetto della graduatoria è stato recentemente oggetto di una sentenza del TAR e, successivamente del Consiglio di Stato, a seguito di un ricorso presentato dalla famiglia di un’alunna portatrice di handicap. La sentenza ha riconosciuto come prevalente il diritto dell’alunno ad avere un docente, oltre che specializzato nel sostegno, anche competente nell’area disciplinare di prevalente interesse. Il rispetto del posto di graduatoria non è pertanto un vincolo assoluto.

Può succedere che vengano nominati più insegnanti per il sostegno nei confronti dello stesso alunno. Infatti l’art. 13, comma 5 della legge quadro consente che tali insegnanti possano essere nominati, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, nelle aree disciplinari individuate nel PEI. Di fatto solo per la scuola superiore sono previsti quattro elenchi in cui sono inseriti gli insegnanti per il sostegno: area linguistica, logico-matematica, espressiva, tecnologica. La nomina per il sostegno avviene, di volta in volta, in una di queste aree. Può accadere però che vengano nominati più insegnanti di aree diverse per lo stesso alunno.

Nella scuola dell’obbligo l’insegnante di sostegno partecipa alla valutazione di tutta la classe in cui opera; nella scuola media superiore valuta, insieme agli altri docenti, solo il soggetto portatore di handicap a cui è stato assegnato.

La figura dell’insegnante di sostegno, ancora dai contorni professionali non ben definiti, è sopravvissuta mediando tra varie funzioni (educatore, insegnante specializzato, assistente sociale, trait d’union con le famiglie e con i servizi sanitari), ma oggi soffre in maniera molto reattiva la indeterminatezza delle sue mansioni professionali a livello legislativo, nel mentre gli si richiede di fatto un’elevata capacità didattica pedagogica. Particolarmente difficile è l’individuazione del suo ruolo nella scuola secondaria. Non approfondiamo ulteriormente la questione perché non ci sembra opportuno nell’ambito di questo Vademecum.

 
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