Attivazione del processo di integrazione
Compiti della scuola

Incontri della famiglia con il Capo di Istituto e/o con il Coordinatore del sostegno e/o con il GSLH.

Pur non essendo obbligatori, è possibile e auspicabile che la scuola organizzi questi incontri, in modo che i genitori possano illustrare la situazione del figlio. Possono farsi assistere da un esperto dell’associazione di cui fanno eventualmente parte e, soprattutto, dalla logopedista che sta seguendo la riabilitazione. In questo modo tutte le azioni seguenti che la scuola deve compiere potranno avvalersi di maggiori dati conoscitivi.

Richiesta dell’insegnante di sostegno

Secondo le date stabilite da ogni Direzione Scolastica Regionale, il Dirigente Scolastico inoltra all’Ufficio Studi e Programmazione competente tutta la documentazione raccolta al momento della preiscrizione, con la richiesta delle ore di sostegno necessarie. In presenza di situazioni di particolare gravità, in alcune province, viene anche richiesta una sintetica relazione da parte del Dirigente Scolastico.
Le ore di sostegno assegnate ad ogni singolo alunno sono compito e responsabilità del Dirigente Scolastico, che opera sulla base della documentazione avuta e trasmessa e in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa. E’ cura del Dirigente Scolastico distribuire le ore di sostegno assegnate alla scuola su tutti gli alunni segnalati.

Individuazione del Consiglio di Classe

Spetta al Capo di Istituto, coadiuvato dal Collegio dei docenti. Alla prima riunione utile del Collegio dei docenti, il Capo di Istituto pone all’ordine del giorno la richiesta di parere di cui alla lettera b, art. 4 D.P.R. 416/74, al fine di individuare la sezione più idonea per l’accoglienza dell’alunno con handicap. Effettuata l’assegnazione, il Capo di Istituto convoca immediatamente il Consiglio di classe perché formuli proposte ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 416/74, per l’attuazione di un eventuale corso di aggiornamento relativo alle problematiche dell’integrazione scolastica di alunni portatori di handicap, oltre che all’impostazione dei piani educativi individualizzati.
Il Consiglio di classe prescelto sarà così in grado di formulare un’ipotesi di progetto, obbligatorio anche ai sensi dell’art. 41 del D.M. 331/98 sull’assegnazione delle ore di sostegno e del D.M. n. 141/99 sulla formazione delle classi. Il progetto deve essere formulato da tutto il Consiglio di classe, così è richiesto da tali decreti e non può più essere delegato al solo insegnante di sostegno.

Numero di alunni per classe e presenza di altri alunni portatori di handicap

Il D.M. 72 del 22/3/99 convertito in legge n. 333 del 20/8/2001 ha stabilito che:

  1. le classi iniziali in cui sono iscritti alunni in situazione di handicap dei rispettivi cicli scolastici materno, elementare, medio e superiore sono costituite con non più di 20 alunni “purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, e il progetto articolato di formazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola”
  2. in una stessa classe la presenza di due alunni con handicap deve essere un’ipotesi del tutto eccezionale e residuale, e comunque gli alunni debbono essere con handicap lieve
  3. in ogni caso le classi frequentate da alunni con handicap non possono superare il numero di 25 alunni. Anche negli anni successivi al 1° si può avere un numero inferiore a 25 tenuto conto della gravità dell’handicap, delle difficoltà organizzative della scuola e della preparazione degli insegnanti della classe ad affrontare il caso
  4. i Consigli di classe dovranno immediatamente predisporre il progetto di cui al punto 1 e inviarlo tramite il Capo di istituto al Provveditorato agli studi - Gruppo per l’integrazione scolastica. Tale gruppo valuterà i progetti formulando su ciascuno un parere al Provveditorato relativamente alla riduzione a 20 degli alunni per classe, tenendo conto dei criteri fissati dal GLIP per la formazione degli organici; comunque non è consentito aumentare il numero dei posti in organico stabiliti dall’art. 40 della L. 449/1997.
Barriere architettoniche e scelta dell’aula adatta per gli alunni sordi

Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio ’96 n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, recita all’art. 1 ‘Definizione ed oggetto’, al comma 2: “per barriere architettoniche si intendono.... b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti”, all’art. 23, comma 3 ‘Edifici scolastici’: “L’arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale braille, spogliatoi, ecc.).”
Il locale idoneo per un alunno sordo è un’aula non rumorosa ed è compito del Collegio docenti effettuare questa scelta. Comunemente si pensa che gli alunni audiolesi non odono e quindi non possono essere disturbati dai rumori di sottofondo. Ciò è errato perché questi alunni sono dotati di protesi e hanno recuperato un residuo uditivo; i rumori di sottofondo alterano il funzionamento delle protesi e quindi della ricezione uditiva.
Per neutralizzare i rumori di sottofondo sarebbe opportuno che l’aula fosse dotata di un apposito campo magnetico (il costo è di poche centinaia di migliaia di lire) o che fosse insonorizzata. Un altro accorgimento sarebbe di scegliere un’aula molto luminosa per permettere loro di “leggere sulle labbra”. Queste attenzioni sono indicative dello “stile di accoglienza” di un’istituzione scolastica che vuol porre l’autonomia al servizio degli utenti.
In realtà, per ottenere gli accorgimenti necessari per adeguare le caratteristiche acustiche delle aule alle esigenze di un alunno sordo, i genitori devono affiancare la scuola affinché il Comune o alla Provincia, dove questa è situata, provveda a quanto necessario. Le spese riguardanti l’edilizia scolastica per le scuole materne e dell’obbligo competono infatti al Comune e quindi anche quelle per l’eliminazione delle barriere architettoniche (legge n. 26/96). Per le scuole superiori provvede invece l’Amministrazione Provinciale. Per il Comune di Milano l’ufficio competente è il Settore Manutenzione della Direzione Centrale Tecnica.

Continuità didattica

È garantita e disciplinata da disposizioni legislative e amministrative. La stessa legge quadro prevede “forme obbligatorie e di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore” (L. 104/92, art. 14, comma 1, lett. c).
Per quanto riguarda la scuola dell’obbligo la normativa di riferimento più importante è la C.M. 1/88. Essa prevede incontri tra gli operatori scolastici e socio-sanitari, la trasmissione di notizie e documentazioni e in particolare la possibilità che l’insegnante di sostegno segua l’alunno nella fase di passaggio e di iniziale frequenza della nuova istituzione scolastica.
Le disposizioni vigenti per la scuola media superiore sono contenute nella C.M. 262/88, nonché in disposizioni successive alla legge quadro. Si dispone che i presidi della scuola media, all’atto della pre-iscrizione, comunichino ai presidi delle scuole medie superiori la presenza di alunni con handicap, indicando eventuali bisogni specifici per la loro frequenza. Questi, ricevuta la documentazione, segnalano i nominativi degli alunni con handicap agli appositi gruppi di lavoro presso le Direzioni Scolastiche Regionali (gruppi H) e convocano i gruppi di lavoro costituiti presso gli istituti.
Successivamente i presidi stessi prendono contatto con l’ASL per la predisposizione del profilo dinamico funzionale, dal quale devono risultare le ore di attività di sostegno necessarie, individuando l’area di prevalente interesse per l’alunno tra quelle umanistica, scientifica o tecnologica o psicomotoria. “Il capo di istituto prende altresì contatto con il preside della scuola media di provenienza dell’alunno con handicap al fine di acquisire ogni ulteriore documentazione utile a facilitare l’impostazione di un coerente piano educativo individualizzato e di ottenere la collaborazione dell’insegnante che ha seguito precedentemente l’alunno con l’apposito nuovo consiglio di classe” (C.M. 262/88).

Gruppo di Studio e Lavoro per l’Handicap (GSLH)

Presso ogni Circolo Didattico e di Istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado (art. 15 L. 104/92) il Capo di Istituto deve nominare due diversi gruppi di studio e di lavoro per l’handicap:
  • il primo con compiti di organizzazione generale, composto da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti (nella scuola superiore), ha il compito di “collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo” ( legge 104/92, art. 15, comma 2).
  • il secondo gruppo (tecnico), composto da insegnante specializzato della scuola, operatori delle unità sanitarie locali, eventuale operatore psico-pedagogico, genitori dell’alunno handicappato, predispone per ciascun alunno con handicap il PDF e il PEI, attua le verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico (art. 12 L. 104/92, commi 5 e 6).


POF

La legge sull’autonomia prevede che ogni scuola rediga il suo POF, Piano dell’Offerta Formativa. In base al Regolamento in materia di autonomia (DM 275/99, art. 3), “Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”. Può essere considerato come lo strumento attraverso cui la scuola afferma la propria identità educativa e organizzativa, e attraverso cui esplicita le modalità dei rapporti con il territorio; è lo strumento attraverso cui la scuola espone le scelte culturali e educative che intende assumere per realizzare il proprio disegno formativo.

In relazione all’integrazione dei soggetti in situazione di handicap, ciò implica che nel Piano la capacità di produzione creativa di leggi, fini, valori, procedure e risorse, orientati al rispetto e alla promozione delle diversità individuali, si traduca in coerenti atteggiamenti professionali, in cultura organizzativa, riti e abitudini. Nel POF dovranno essere indicati i diritti e gli obblighi degli studenti disabili e i criteri per l’esercizio del loro diritto allo studio. Sarà opportuno venga anche specificato il compito di collaborazione all’integrazione scolastica, con particolare riguardo a:
  • flessibilità organizzativa e didattica
  • innovazione didattica
  • iniziative di recupero e sostegno
  • insegnamenti integrativi facoltativi
  • interventi formativi anche aggiuntivi
  • accoglienza e continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, compreso il rapporto tra asilo nido e scuola materna
  • orientamento scolastico e professionale.
Il compito della elaborazione del Piano è affidato al Collegio dei docenti il quale deve tener conto “delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni, anche di fatto, dei genitori”.
“Nella elaborazione del piano assume una funzione decisiva la partecipazione consapevole di studenti e famiglie. Genitori e studenti esprimono esigenze, aspettative e proposte (delle quali il piano deve tenere conto) … la loro partecipazione è libera nelle forme … ma necessaria ed espressamente richiesta dalle norme”.
“Nella comunicazione del Piano dell’Offerta formativa è previsto un preciso obbligo di informazione da parte delle scuole nei confronti delle famiglie e degli studenti. Questo significa che il Piano diventa lo strumento contrattuale del patto formativo tra scuola e alunni. L’istituto deve farlo conoscere al momento delle iscrizioni, ma è suo interesse diffonderlo già prima.
 
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