Attivazione del processo di integrazione
Certificati per l'iscrizione

Attestazione di alunno in situazione di handicap

Tale certificazione deve essere richiesta dai genitori o chi ne fa le veci all’ASL di residenza (art. 2 del DPR del 24/2/94, atto di indirizzo alle regioni per l’attuazione dell’art. 12, comma 5, legge 104/92) e alla sua stesura provvede lo specialista nella patologia segnalata*.

Oltre alla patologia (diagnosi clinica) tale certificazione segnala anche le sue conseguenze funzionali e deve essere redatta su un apposito modulo (modello BH), che può essere diverso nelle singole province. Se tale modulo è stato predisposto, può essere fornito dalla scuola stessa. Nella provincia di Milano tale modulo prevede che lo specialista, oltre a descrivere la patologia e le sue conseguenze funzionali, indichi anche la necessità o meno dell’insegnante di sostegno e degli assistenti forniti dall’ente locale. Sullo stesso modulo il genitore esprime parere favorevole all’inoltro di tale documentazione all’Ufficio Scolastico Provinciale.

La certificazione di handicap deve essere rinnovata nel passaggio alla scuola superiore.

* Il DPR 24/2/94 stabilisce che può provvedere anche lo specialista di un centro convenzionato con l’ASL, ai sensi dell’art. 26, legge n. 833/78. In questo caso, tale documentazione è valida a tutti gli effetti e non occorre richiederla anche all’ASL. Se un minore è seguito da un centro non convenzionato (ente privato), e non accreditato, (DLGS n. 502/92, come modificato dal DLGS n. 517/93 e dal DLGS n. 229/99) i genitori possono sottoporre all’ASL di residenza la documentazione medica rilasciata da tale centro e chiedere che l’ASL ne tenga conto.

Se è effettuata dallo specialista dell’ASL o con essa convenzionato, la certificazione deve essere trasmessa alla Direzione Sanitaria Amministrativa entro 10 giorni dalla richiesta o dalla segnalazione del caso. Le direzioni provvedono agli adempimenti di competenza e al rilascio dell’attestazione ai genitori.

N.B. Autocertificazione. L’art. 39 della legge n. 448/98 stabilisce che le persone riconosciute in situazione di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/92 (vedi Vademecum parte I°), possono autocertificare gli stati personali, ivi compresi quelli di salute, che erano stati esclusi dall’art. 10 del DPR N. 403/98. Pertanto i genitori di minori che abbiano già avuto la certificazione di “situazione di handicap” possono autocertificare la situazione di handicap del figlio ai fini della presentazione della domanda di iscrizione. Cosa diversa è per l’altra certificazione, la “diagnosi funzionale” che, essendo un documento tecnico i cui contenuti sono previsti dal DPR del 24/2/94, non può essere sostituita da autocertificazione.

Diagnosi funzionale

“Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno in situazione di handicap” (DPR 24/2/94, art.3, comma 1).

Alla stesura della diagnosi funzionale provvede: “l’unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l’unità sanitaria locale (di residenza dell’alunno) o in regime di convenzione con la medesima” (D.P.R. 24/2/94 art. 3, comma 2). Tale unità multidisciplinare è l’UONPIA (Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) nelle Regioni che hanno già attuato la riforma che prevede l’attribuzione agli enti ospedalieri degli interventi socio-sanitari, restando alle ASL propriamente dette solo i compiti di certificazione medico-legale (riconoscimenti di invalidità e di “situazione di handicap” in base alla Legge 104). In pratica ci si deve rivolgere all’ASL per avere la certificazione dell’alunno in situazione di handicap e all’UONPIA per avere la diagnosi funzionale. Ogni ASL ha la sua UONPIA di riferimento. Anche la maggior parte dei centri convenzionati e/o accreditati possono rilasciare diagnosi funzionali.

La diagnosi funzionale non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit di cui è portatore l’alunno, ma pone in evidenza, dal punto di vista funzionale, le aree di potenzialità del soggetto. Gli elementi di valutazione delle difficoltà e delle possibili prestazioni nelle diverse aree di sviluppo della personalità dell’alunno devono essere esposte in forma di scheda riepilogativa (su appositi moduli che possono variare da provincia a provincia), in modo da costituire il necessario presupposto per la compilazione del profilo dinamico-funzionale e del PEI. La diagnosi funzionale è un atto sottoposto alla legge che tutela la Privacy.

La diagnosi funzionale precede l’inizio di ogni ciclo della frequenza scolastica dell’alunno disabile e non necessita di essere aggiornata nel corso di tale ciclo, a meno che non ci siano elementi che facciano ritenere necessaria la compilazione di una nuova diagnosi funzionale.

Ai cambi di grado, la famiglia, anche su indicazione della scuola di provenienza, si rivolge all’UONPIA dell’ASL o al Centro convenzionato/accreditato che segue il figlio e effettua una nuova valutazione dell’alunno e, qualora riscontri il permanere della situazione di handicap, rinnova la diagnosi funzionale già prodotta.

 
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