Attivazione del processo di integrazione
Iscrizione

Prima di effettuare una preiscrizione nella scuola dell’obbligo, è bene che i genitori prendano contatto con i Capi di Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per verificare se ci sono tutti i presupposti per un’adeguata accoglienza. In caso contrario è bene provare con altre scuole. Per la scuola superiore vale lo stesso discorso tenendo presente le indicazioni sull’orientamento di cui parleremo nel capitolo dedicato alla scuola superiore.

La scelta della scuola spetta congiuntamente a entrambi i genitori. In caso di divergenze insanabili spetta al giudice. Nel caso di minori soggetti a tutela l’iscrizione spetta al tutore.

Le iscrizioni degli alunni che documentino la loro situazione di handicap non possono essere rifiutate. Qualora si verifichi un numero di iscrizioni eccedente le capacità ricettive dell’Istituto deve essere data la precedenza a quelle degli alunni con handicap (punto f - C.M. 364 del 20.12.1986). Le iscrizioni possono essere rifiutate solo nel caso di parere negativo espresso dalla A.S.L. per la frequenza di Istituti di istruzione tecnica, professionale ed artistica.

Per le iscrizioni a istituti tecnici professionali e d’arte la CM n. 262/88 stabiliva che, a causa della presenza di laboratori rischiosi per l’incolumità di alunni in situazione di handicap, occorresse un attestato di nulla osta rilasciato dal medico legale dell’ASL. La CM n. 363/94 ha modificato in parte la normativa in materia:

  • l’attestato è rilasciato dallo psicologo o dallo specialista che conosce l’alunno e non più dal medico legale
  • il contenuto dell’attestazione deve riguardare esclusivamente “l’incolumità” dell’alunno
  • l’attestazione deve avvenire dopo la conoscenza dell’alunno e del tipo di laboratori della scuola
  • qualora l’attestazione sia negativa, è previsto un supplemento di indagine al fine di verificare se sia possibile rimuovere le cause di pericolosità con accorgimenti tecnici o con l’assegnazione di un assistente all’autonomia da parte della Provincia
  • se le cause di pericolosità sono rimosse, l’ASL deve rilasciare l’attestato positivo
  • in caso contrario, non è possibile l’iscrizione solo in quello specifico istituto e solo per quell’anno


Nel caso che i genitori decidano di iscrivere il figlio in una scuola diversa da quella del naturale “bacino d’utenza”, pur avendo il DM n. 233/98 sul ridimensionamento delle istituzioni scolastiche ripetuto il criterio secondo cui l’istituzione scolastica autonoma deve servire un determinato bacino di utenza territoriale, per gli alunni in situazione di handicap, l’iscrizione ad una scuola di bacino di utenza diverso è facilitata dalla Legge 104/ 92 che mette le scuole nella condizione di non poterne rifiutare l’iscrizione.

La famiglia provvede alla iscrizione del proprio figlio nelle date previste, entro gennaio per la pre-iscrizione, entro luglio per la conferma definitiva, presentando alla scuola, oltre alla documentazione richiesta per tutti gli alunni, la certificazione medica attestante la situazione di handicap e la diagnosi funzionale. Non è invece necessaria la certificazione medico-legale di riconoscimento dell’invalidità (sordomutismo o invalidità civile).
 
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