Esenzione tasse automobilistiche

Non vedenti e sordomuti possono avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2001, dell'esenzione permanente dal pagamento della tassa automobilistica e dalle imposte di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per i passaggi di proprietà auto.
È necessario presentare la richiesta ai competenti uffici delle entrate. Nel caso questi non siano ancora istituiti, bisogna rivolgersi alla Direzione Regionale delle Entrate competente per la Provincia (vedi Uffici Finanziari sull'elenco telefonico).
Documentazione necessaria: certificazione attestante il "sordomutismo", fotocopia della patente di guida, fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi nel caso in cui il veicolo sia intestato a un famigliare o autocertificazioni.
Per agevolare i contribuenti sono stati predisposti appositi moduli. La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione.
Gli Uffici Finanziari sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione. In questo caso l'interessato potrà pagare il bollo auto e relativi interessi senza applicazione di sanzioni, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del diniego.
L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e a inviare nuovamente la documentazione.
Non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto all'esenzione dal bollo che dovrà essere comunque conservata insieme ai documenti di viaggio.
 
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