Agevolazioni in materia di IVA

Acquisto di autovetture
Dal 1° gennaio 2001, in base alla legge 21/11/2000, n. 342, art. 50, è in vigore l'estensione a non vedenti e non udenti dell'aliquota IVA al 4% per l'acquisto di autovetture.

Non sarà più necessario che l'autovettura abbia subìto un particolare adattamento preventivo presso la Motorizzazione Civile: sarà quindi agevolato l'acquisto di una normale autovettura, purché di cilindrata fino a 2000 c.c., se con motore a benzina, e a 2800 c.c., se con motore diesel.

L'auto dovrà essere intestata allo stesso disabile, se il reddito di questo è superiore ai 5,5 milioni annui. Se i redditi conseguiti dal disabile sono inferiori ai 5,5 milioni annui, che costituiscono la soglia per essere considerati familiari a carico, l'acquisto sarà agevolato, anche se effettuato da parte di un familiare.

La detrazione si applica sull'importo totale della spesa sostenuta, comprensiva di IVA (a meno che la persona disabile interessata scarichi l'IVA, in quanto soggetto d'imposta e quindi, in conclusione, non sostenendo quella spesa, non abbia diritto a detrarla). Si può beneficiare di questa agevolazione solo una volta ogni 4 anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico (per distruzione o rottamazione) avvenute prima della scadenza del quadriennio.

Documentazione che va prodotta al venditore:
  • Fotocopia della patente speciale (o copia della richiesta di rilascio della patente speciale) che dovrà essere conseguita entro 1 anno dalla data della richiesta, quando è il disabile stesso a presentare la richiesta
  • Certificazione di "sordomutismo" o di handicap ai sensi della Legge 104
  • Autocertificazione attestante che nel quadriennio antecedente non si è beneficiato dell'applicazione dell'IVA agevolata per l'acquisto di altro autoveicolo
  • Nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.
Acquisto di ausili e sussidi tecnici e informatici
Si applica l'IVA agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. Deve trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di soggetti limitati (o anche impediti) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio, per conseguire una delle seguenti finalità: 1- facilitare
  • la comunicazione interpersonale
  • l'elaborazione scritta o grafica
  • il controllo dell'ambiente
  • l'accesso all'informazione e alla cultura
2- assistere la riabilitazione.

Nel nostro caso si tratta quindi di: fax, modem, computer, telefono cellulare SMS e altri ausili che possano corrispondere ai requisiti sopra indicati. In alcuni casi sono stati ritenuti tali i lettori DVD.

Per fruire dell'aliquota ridotta, il disabile, o se minore il genitore suo legale rappresentante, deve consegnare al venditore la seguente documentazione:
  • specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico informatico
  • autocertificazione sottoscritta dal disabile o se minore, dal genitore legale rappresentante.
Vi è un apposito modulo e naturalmente tale autocertificazione prevede che si sia in possesso di certificazione di sordomutismo.

 
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