Ausili previsti dal nomenclatore tariffario

Per ausili si intendono i mezzi, gli strumenti, gli apparecchi e le tecnologie che consentono di prevenire o ridurre forme di disabilità o situazioni di handicap, nonché di migliorare le capacità di autonomia, di mobilità, di comunicazione, di relazione.

Protesi acustiche

La fornitura delle protesi è stata regolamentata dalle seguenti leggi: Legge 118/1971, art. 3; D.M. 23/1984, art. 1 e art. 7, comma 1 (che precisa i profili degli aventi diritto ed enuncia le motivazioni che hanno ispirato il legislatore alla concessione gratuita della protesi); Legge 833/78 che disciplina il Nomenclatore Tariffario (art. 26) e il D.M. della Sanità n. 332 del27/8/99 “Regolamento recante norme di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario nazionale”.

Le protesi acustiche vengono date gratuitamente a:
  • persone che hanno ottenuto il riconoscimento di sordomutismo: non hanno però diritto alle protesi le persone affette da cofosi (assenza di qualsiasi residuo uditivo utilizzabile da entrambi i lati)
  • minori riconosciuti ipoacusici: il vigente Nomenclatore non prevede limiti minimi di perdita uditiva per la concessione della protesi acustica
  • maggiorenni con riconoscimento di invalidità civile pari al 34% .
Se sussistono le condizioni elencate al capoverso precedente si ha diritto alla fornitura dei modelli previsti dal Nomenclatore Tariffario.

Modelli non previsti dal Nomenclatore Tariffario (protesi intra auricolari, protesi regolabili con telecomando, a programmazione digitale ecc.) possono essere considerati “riconducibili” e quindi pagati in parte dalla famiglia e in parte (per un importo pari alle equivalenti protesi comprese nel Nomenclatore Tariffario) dalla Regione. Le caratteristiche che determinano la riconducibilità delle protesi acustiche sono:
  • quattro o più sistemi di regolazione interni
  • programmabilità
  • telecomandabile
  • automatica o adattiva
  • endoauricolare
  • digitale
Come ottenere le protesi, sia del Nomenclatore che riconducibili.
  1. Prescrizione di uno specialista, che deve far parte di una struttura pubblica, redatta su apposito modulo, con gli esami prescritti dalle legge
  2. Questa prescrizione deve essere portata ad una azienda audioprotesica iscritta all’albo Sanità della Regione che stilerà un preventivo di spesa
  3. La prescrizione del medico dovrà essere portata all’Ufficio protesi della propria ASL di competenza, unitamente al preventivo, alla copia dell’accertamento di sordomutismo o di invalidità civile per minore ipoacusico, se già ottenuti, al certificato di residenza (o autocertificazione) e alla copia del libretto sanitario
  4. L’autorizzazione, che dovrà essere concessa entro 20 giorni dall’inoltro della richiesta, deve poi essere ritirata (in genere dopo una settimana nella regione Lombardia)
  5. L’autorizzazione viene data al fornitore che consegnerà le protesi. A volte i fornitori danno le protesi in prova per un mese
  6. Dopo aver ritirato le protesi ed effettuato l’adattamento, entro 20 giorni dal ritiro ci si dovrà presentarsi presso lo specialista prescrittore per il collaudo
  7. Il modulo di collaudo viene consegnato al fornitore, il quale potrà così ottenere il pagamento dalla Regione.
Sostituzione della protesi
Può essere richiesta quando:
  • siano trascorsi almeno 5 anni dalla precedente fornitura
  • la protesi non sia più idonea o riparabile. Il comma 3, art. 7 dell’attuale Nomenclatore Tariffario stabilisce che in caso di smarrimento, rottura accidentale della protesi, particolare usura, impossibilità tecnica di riparazione, non convenienza economica, potrà essere autorizzata la sostituzione dall’ASL una sola volta durante i 5 anni.
Questi limiti non valgono per i minori di 18 anni, perché la legge non fissa un periodo minimo per una nuova fornitura protesica, in quanto “l’età evolutiva rende necessaria la sostituzione o la modifica del presidio con cadenze temporali variabili da soggetto a soggetto, previ i controlli clinici previsti” (per avere quindi la sostituzione bisogna portare la prescrizione del medico).

Riparazione della protesi acustica
La riparazione della protesi e la sostituzione delle chiocciole sono a totale carico dell’ASL. Questo non vale nel caso di protesi riconducibili.

È necessaria l’autorizzazione dell’ASL di competenza: alla richiesta va allegata la prescrizione del medico compilata sullo stesso modulo utilizzato per la prescrizione delle protesi; alla richiesta non deve essere allegato altra documentazione.

Ricordiamo che il Nomenclatore Tariffario stabilisce che tutte le protesi acustiche fornite devono avere 12 mesi di garanzia.
 
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