Altre forme di assistenza
art. 7 della Legge 104/92

  1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio Sanitario Nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:
    • gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce per la persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale...
    • la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.
  2. Le Regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi e ausili presenti sul territorio, in Italia e all’estero.
Trattiamo in questa sede solo il punto b) del primo comma dell’art. 7.
 
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