Indennità di frequenza
Legge 11/10/90 n. 289

Ne hanno diritto i minori ipoacusici con perdita uditiva pari o maggiore ai 60 dB quale media per le frequenze 500/1000/2000 e che frequentino una scuola o un centro di logopedia convenzionato. La frequenza alla scuola o al centro deve essere documentata e comunicata all’inizio di ogni anno scolastico o di ogni periodo riabilitativo alla propria ASL di appartenenza (per il Comune di Milano, Ufficio Invalidi Civili - Via Statuto 17).

Ne hanno anche diritto i minori con perdita uditiva inferiore ai 60 dB “che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e che quindi vengano riconosciuti in stato di handicap in base alla Legge 104”.

L’importo mensile è di Lire 411.420 per il 2001, viene corrisposto solo per i mesi di effettiva frequenza, con un limite di reddito del minore (e non della famiglia) di Lire 7.067.450/lorde annue (per l’anno 2001). L’importo e il tetto sono stabiliti di anno in anno.

La domanda per l’indennità di frequenza va ripresentata ogni anno all’ASL di appartenenza allegando un certificato medico che specifichi il grado della perdita uditiva e un certificato di frequenza rilasciato dal Centro di riabilitazione o dalla scuola.

Nel caso di ritardi nella concessione e nell’erogazione, valgono le stesse disposizioni indicate per l’indennità di comunicazione.

Il diritto all’indennità di frequenza cessa al compimento del 18° anno.

L’indennità non va calcolata nell’ammontare del proprio reddito.
 
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